Manageritalia: il welfare al centro delle sfide per il futuro

In campo nuove soluzioni per il welfare integrato – pubblico, privato e contrattuale 

Manageritalia ha tracciato le linee guida circa le sfide del futuro per il settore del welfare integrato, avendo come obiettivo quello di apportare miglioramenti nel pubblico, privato e contrattuale, al fine di dare risposte concrete alla domanda crescente di welfare che possa coniugare bisogni e servizi, senza dimenticare le risorse a disposizione e le capacità di gestione. All’interno dei vari ambiti e delle relative proposte di policy, sono stati delineati alcuni punti importanti, come il riconoscimento e razionalizzazione normativa del welfare contrattuale, in primo luogo dal punto di vista fiscale, operando un distinguo dalle altre forme di welfare privato individuale. Elemento importante è la stabilizzazione delle norme, mediante la programmazione nel lungo periodo. Escludere le voci del welfare contrattuale, della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa dagli ipotizzati plafond delle tax expenditures. Su questo punto, Manageritalia ha chiesto che vengano consultati i fondi di assistenza sanitaria integrativa, le Organizzazioni datoriali e i Sindacati che hanno costituito i fondi sanitari “non doc”. Diventa importante mantenere l’attuale “quota Sacconi”, pari al 20%, e incentivare la previdenza complementare contrattuale. Se necessario, superare il sistema alternativo azienda/fondo di destinazione del Trattamento di fine rapporto. Altro passo decisivo è quello di garantire la possibilità di accesso generalizzato ad asili nido, scuole materne e attività ludico-educative nei periodi estivi per i bambini al di sotto dei 14 anni. Per quel che concerne, invece, la “revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa” (art. 5 della delega, comma 1, lett. d, n.9), occorre introdurre la possibilità di compensazione rispetto ai rendimenti negativi degli ultimi due anni. Infine, è bene procedere ad ampliare il modello relativo alla gestione dei rischi, alla formazione e alle politiche attive, garantendo un’omogeneità normativa e fiscale.

Al via il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del canale informatico di accesso alle misure previste dal Decreto Lavoro (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023).

Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) prende vita: è stata pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 attuativo della piattaforma informatica che rappresenta il canale di accesso alle misure previste dal D.L. n. 48/2023 all’articolo 5. In particolare, le misure in questione previste dal cosiddetto Decreto Lavoro sono rappresentate dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il provvedimento disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL che persegue l’obiettivo di consentire l’attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e di rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

In effetti, i richiedenti le misure, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Il SIISL, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è anche il titolare del trattamento dei dati di richiedenti e beneficiari di ADI e SFL (articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale in commento). Il portale è realizzato dall’INPS che ne assicura e presidia l’operatività per conto del Ministero.

Il funzionamento del SIISL

In particolare, nell’ambito del SIISL opera la Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente dell’ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell’accesso al beneficio. Attraverso la registrazione sulla piattaforma, il beneficiario della misura accede a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Sempre attraverso la stessa piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, questi beneficiari possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. I richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati (articolo 2, comma 3).

Il SIISL viene alimentato con i dati provenienti dall’INPS, dall’ANPAL e dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca (articolo 3, comma 1). 

La piattaforma SIU e quella per il Patto di inclusione

Sempre nell’ambito del SIISL si trova anche il SIU per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Si tratta di una piattaforma che si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei Beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai Centri per l’impiego (articolo 5, comma 1).

Disponibile anche la Piattaforma per il patto di inclusione che rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI e si compone di tre sezioni: Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale; Controlli anagrafici; Progetti utili alla collettività.

Infine, il D.M. dell’8 agosto include anche il piano tecnico dell’interoperabilità delle ultime due piattaforme citate del SIISL.

Concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso spese erogato dal datore di lavoro

Le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 421).

L’art. 51, comma 1, del TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il medesimo articolo  51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare al comma  4, lettera  a), del TUIR viene definito il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali è previsto, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ”valore normale”, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.

 

Nel caso di specie, una società che dispone di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del ”fringe benefit” in busta paga, ha interpellato l’Agenzia delle entrate per sapere se i rimborsi delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica di tali auto effettuata presso l’abitazione dei dipendenti e i rimborsi delle spese di installazione e di manutenzione ordinarie delle wallbox necessarie per la carica debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se possano essere ricondotti nella categoria di cui al citato articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

 

La Legge di bilancio 2020 ha modificato la citata lettera a) al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica degli stessi.

Già nella circolare n. 326/1997, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’installazione delle colonnine di ricarica e contatore a defalco, effettuata presso l’abitazione del dipendente, rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda, invece, il consumo di energia, l’Agenzia chiarisce che lo stesso non rientra tra i fringe benefit ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che rileva alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa.

In conclusione, quindi, anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione. 

E.B.M.: previsto il sostegno al reddito per le Aziende e i dipendenti colpiti dall’alluvione 2023

Fino al 31 ottobre prevista la possibilità di rimborsi per le aziende e i dipendenti dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto un sostegno al reddito delle aziende e dei dipendenti aderenti per il rimborso di parte dei costi sostenuti a seguito di danni a strutture o attrezzature aziendali o per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, di residenza o domicilio, a seguito dell’alluvione  del maggio 2023 che ha colpito le Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per le aziende è previsto un contributo pari al 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di  2.000 euro, per i lavoratori, invece, un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 750 euro.
I contributi sono erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari a 120.000 euro a favore delle aziende e 240.000 euro a favore dei dipendenti,  per un totale complessivo pari a 360.000 euro.
Le Aziende devono presentare la seguente documentazione:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti alla sede per la quale si presenta domanda;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento.
I dipendenti, invece, devono inviare i seguenti documenti:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti dall’abitazione;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento;
– certificato di residenza emesso nell’anno 2023. In caso di domicilio, documentazione comprovante la dimora.
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 31 luglio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023 incluso

Carta solidale per acquisti: si procede all’assegnazione di quelle residuali

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L’ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l’INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell’Allegato n. 2 al messaggio in commento.