CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: calendarizzati 3 incontri per la ripresa della trattativa

Riprende il confronto tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. partendo proprio dalla piattaforma sindacale

Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per la ripresa della trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.

 

Il confronto sul contratto, scaduto nel dicembre scorso, era proseguito fino al 17 marzo, quando si è registrata la battuta d’arresto dovuta alle risposte della Parte datoriale ritenute insufficienti dai sindacati, in merito ai contenuti della piattaforma. A questo sono seguiti scioperi e mobilitazioni che hanno portato alla ripresa del tavolo di trattativa.

 

A tal proposito, i prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15, 21 e 28 luglio. 

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

L’Aran propone una riduzione sul fondo delle risorse decentrate a fronte di un aumento dello stipendio

Il 2 luglio si è tenuto un incontro per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Si è, pertanto, discusso sull’aumento salariale e nello specifico sulla proposta dell’Aran di ridurre l’indennità di comparto a favore di un aumento dello stipendio oltre ad una riduzione  delle risorse decentrate.

L’operazione comporterebbe uno spostamento da un massimo di 17,00 euro lordi per i funzionari ad un minimo di 11,00 euro lordi per gli operatori sul salario tabellare.

I sindacati ritengono la proposta totalmente insufficiente in quanto servirebbero fondi certi per un contratto giusto, ribadendo sempre la disponibilità ad un nuovo confronto.

L’Aran ha, pertanto, interrotto la trattativa introducendo solo una possibilità, non un obbligo, di superamento del tetto delsalario accessorio.

Il Cassetto previdenziale del contribuente esteso ai piccoli coloni

Possibile anche a queste figure e ai compartecipanti familiari l’accesso alle funzionalità per la gestione della propria posizione contributiva (INPS, messaggio 30 giugno 2025, n. 2080).

L’INPS ha comunicato che, per gestire la propria posizione contributiva, le funzionalità del Cassetto previdenziale del contribuente sono state estese ai concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari. In particolare, questi soggetti potranno visualizzare e scaricare l’avviso di tariffazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta.

Il messaggio in commento, inoltre, rammenta che gli intermediari e gli altri soggetti autorizzati agli adempimenti previdenziali, in nome e per conto dei soggetti concedenti, possono accedere al Cassetto previdenziale del contribuente previa presentazione di delega. La delega può essere attivata tramite i servizi per le aziende e i consulenti, alla voce “Gestione deleghe”.

In particolare, la procedura prevede:

– accesso ai “Servizi per le aziende ed i consulenti” e selezione della voce “Gestione deleghe”;

– ricerca della posizione contributiva tramite codice fiscale;

– selezione della voce “Delega da soggetto contribuente” e poi “Rappresentante legale/Titolare” (i dati anagrafici vengono compilati automaticamente se già presenti in INPS);

– inserimento della data di decorrenza della delega e conferma della richiesta dopo verifica dei dati inseriti.

La delega diventa attiva il giorno successivo alla richiesta di attivazione.

Ebiter Milano: contributo fino a 200,00 euro per i centri estivi 2025

Previsto un contributo per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebiter Milano offre ai dipendenti del settore, per l’anno 2025, un contributo a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati. 

Tale beneficio è stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che:

– svolgono la propria attività nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza Brianza;

– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;

– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economico – normativa sia per la parte obbligatoria.

Il contributo sarà a favore di un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i quattro anni compiuti e i quattordici anni.

La somma, prevista fino ad un importo massimo di 200,00 euro, viene riconosciuta per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2025, presso strutture con frequenza non inferiore a 4 giorni a settimana, per l’intera giornata o parte di essa. 

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online, disponibile sul sito internet, e trasmessa dal 16 settembre 2025 al 14 novembre 2025.