CCNL Terziario (Confimprese Italia-Confsal): siglato il rinnovo del contratto per il triennio 2023/2026

Le Parti hanno concordato la rivalutazione della paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023

Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno siglato il 20 luglio 2023 il rinnovo del contratto per i dipendenti del Terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa. Il nuovo contratto collettivo ha decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, per ciascun livello.

Livelli  Retribuzione
Quadri A   2.191,42
Quadri B 1.824,39
Livello I  1.715,35
Livello II 1.589,05
Livello III  1.465,12
Livello VI 1.408,32
Livello V 1.364,51
Livello VI 1.337,52 

Confermati invece gli importi delle indennità come già previste nel precedente contratto, ossia:
– Indennità Quadro A: 250,00 euro;
– Indennità d’incarico Quadro B: 180,00 euro;
– Indennità d’incarico: 80,00 euro;
– Indennità di cassa: 5% mensile della retribuzione tabellare.
Dal punto di vista normativo è stata introdotta la Banca ferie solidali, che può essere istituita in ogni impresa ed attraverso la quale i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali. Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.

Supporto per la formazione e il lavoro: le modalità di accesso e di fruizione

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS sulla misura istituita dal Decreto Lavoro (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), istituita dall’articolo 12 del D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il SFL è finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nell’ambito del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 4/2017 e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. n. 48/2023. Il beneficiario riceverà, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un importo mensile di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.

La misura è destinata ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ADI), altro intervento previsto dal citato Decreto Lavoro.

I requisiti per l’accesso al SFL

La circolare in commento illustra i diversi requisiti necessari per l’accesso alla misura in questione; ve ne sono di ordine reddituale e patrimoniale (ad esempio il valore ISEE già menzionato), relativi al godimento di beni durevoli (ad esempio non si può essere intestatari di auto di cilindrata superiore a 1600 cc) e non si deve essere sottoposti a provvedimenti cautelari personali o a sentenze definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Inoltre, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Peraltro, la misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura, mentre è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 

Infine, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto Lavoro, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del D.Lgs. 76/2005 o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.

La presentazione della richiesta e il patto di attivazione digitale

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

Il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.  

Gli obblighi

Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

Inoltre, si è tenuti ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio. 

La circolare in commento contiene le indicazioni in materia di offerte di lavoro e compatibilità con il SFL, le variazioni da comunicare durante la fruizione della misura, il regime dei controlli e delle sanzioni, ecc. Infine, dal punto di vista fiscale  il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

CIRL Edilizia Artigianato – Toscana: definito l’EVR 2023

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai della regione Toscana

Presso la sede della Cassa edile regionale Toscana è stato siglato il Verbale di Accordo tra le sigle sindacali Cna-Costruzioni, Confartigianato Edilizia, Casartigiani, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte della regione Toscana, per la determina dell’EVR 2023, previa verifica, su base territoriale, dell’andamento degli indicatori presi a riferimento per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° luglio 2023-31 giugno 2024. Riscontrata la positività di 4 parametri su 5 per il riconoscimento dell’emolumento, gli importi da erogare per l’anno 2023/2024 sono quelli riportati nella tabella di seguito.

LIVELLO EVR (Importo mensile 6%) EVR (Importo 80%)
7 108,29 86,63
6 94,77 75,82
5 78,96 63,17
4 73,15 58,52
3 68,41 54,73
2 60,47 48,38
1 52,82 42,25

Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

15 gennaio;

15 maggio;

15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

Ischia: ripresa dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il pagamento degli importi sospesi indicando anche i codici da inserire nel modello F24 (INAIL, nota 29 agosto 2023, n. 8877).

Il D.L. n. 186/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2023, all’articolo 1, ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.

 

In particolare, la sospensione in questione operava relativamente al periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, con ripresa dei termini a partire dal 16 settembre 2023.

 

Proprio in considerazione dell’approssimarsi della suddetta data, l’INAIL, con la nota in oggetto, informa coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti che sono disponibili, dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” per consentire di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si ricorda che il pagamento degli importi sospesi deve avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.

 

Cadendo il predetto termine del 16 settembre 2023 nella giornata di sabato, l’INAIL precisa che i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023.

 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

 

999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;

 

999261 per il versamento in forma rateale.

 

Inoltre, a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati anche i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie ed, entro la medesima data, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.