Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”

Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).

L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita  le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).

 L’avvio dei controlli automatici

I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.

Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).

 

 

 

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

 

INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

Ricostituzioni delle prestazioni di esodo, arrivano i chiarimenti

Fornite anche ulteriori indicazioni operative in materia di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (INPS, messaggio 19 settembre 2024, n. 3078).

L’INPS è intervenuto sul tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo. In particolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda di ricostituzione

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7 della Legge n. 92/2012, e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, tali informazioni sono certificate dall’INPS prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Dato che le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio, né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Inoltre, è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

– dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
– nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Modalità di trasmissione e modulistica

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento , opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato (Fac-simile dell’Allegato n. 2), da acquisire agli atti.

Infine, l’INPS precisa che la modalità di presentazione della domanda illustrata con il messaggio in argomento deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.