CCNL Pompe Funebri: nuovi minimi a partire da settembre

Previsti aumenti per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre

Il CCNL 11 marzo 2021sottoscritto da Feniof, assistita da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ha previsto, per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, dal 1° settembre 2023  un aumento pari a 16,00 euro mensili, con riferimento al parametro 113 del 4° livello.
Di seguito gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli, individuati di conseguenza.

Livelli Aumenti dal 1° settembre 2023
1  24,64 euro 
2 20,67 euro 
3  17,84 euro 
4s  16,99 euro 
4  16,00 euro 
5 14,16 euro 

 

Livelli Minimi dal 1°settembre 2023 
1 1.641,55 euro 
2 1.377,21 euro 
3 1.188,47 euro 
4s 1.132,36 euro 
4 1.066,32 euro 
5 943,66 euro 

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

CIPL Edilizia – Industria Torino: sottoscritto il verbale di accordo

Tra le modifiche: la percentuale di contribuzione, gli importi di diaria, trasferta e l’indennità mensa

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra l’Ance Torino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo, ad integrazione e modifica del verbale di accordo del 31 maggio scorso.
Di seguito le modifiche più rilevanti.
Contribuzione Fnape
Dal 1° giugno 2023, la percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo si allinea alla percentuale stabilita a livello nazionale, ovvero il 3,66%, ad esclusione di eventuali premialità derivanti dalla gestione nazionale degli accantonamenti. 
Diaria e trasferta 
A decorrere dal 1°giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025, vengono soppresse temporaneamente:
– le aliquote del 6% per la zona A,
–  le aliquote del 12% e del 20% per la zona B,
sostituite con I’erogazione a titolo di diaria degli importi giornalieri di seguito indicati, incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12%, 20% di tali variazioni.
Zona territoriale A

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 6,85 euro  7,45 euro  8,05 euro 
3 6,53 euro  7,13 euro  7,73 euro 
2 6,11 euro  6,71 euro  7,31 euro 
1 5,55 euro  6,15 euro  6,75 euro 

Zona territoriale B (fino a 10Km)

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 13,11 euro  13,71 euro  14,31 euro 
3 12,46 euro 13,06 euro  13,66 euro 
2 11,61 euro  12,21 euro  12,81 euro 
1 10,51 euro  11,11 euro  11,71 euro 

Zona territoriale B (oltre 10 Km)

Livello  Giugno 2023  Giugno 2024  Giugno 2025 
4 21,45 euro  22,05 euro  22,65 euro 
3 20,36 euro  20,96 euro  21,56 euro 
2 18,95 euro  19,55 euro  20,15 euro 
1 17,11 euro  17,71 euro  18,31 euro 

Autisti 
Gli autisti hanno diritto alla diaria giornaliera nell’ammontare indicato nella tabella di seguito indicata, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro. Tali importi sono incrementati, in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025, dei minimi tabellari nella misura dell’8% di tali variazioni.

Livello Diaria giornaliera 2023  Diaria giornaliera 2024  Diaria giornaliera 2025 
8,5 euro  9,10 euro  9,70 euro 
2 7,94 euro  8,54 euro  9,14 euro 

Indennità di mensa 
Dal 1°giugno 2023, l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata di 0,65 centesimi orari. 
Con pari decorrenza l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata a 5,20 euro giornalieri.
Bonus Formazione
Le Parti concordano di destinare 150.000 euro annui, allo scopo di ridurre, nella forma di rimborso orario a concorso spese, l’onere economico per le imprese che, in regola con gli adempimenti Cassa Edile e che paghino regolarmente la retribuzione e l’EVR al proprio personale, lo impegnino in ore di attività formative erogate da FSC Torino. 

Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.

Le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro

Pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2023 il decreto ministeriale che disciplina le modalità attuative della nuova misura di attivazione al lavoro che verrà avviata a decorrere dal 1° settembre 2023 (D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023), all’articolo 12, ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL) quale misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

 

Con l’approssimarsi del termine di avvio della suddetta misura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le relative modalità di attuazione nel decreto n. 108/2023 in oggetto.

 

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale riepiloga innanzitutto la platea dei potenziali beneficiari dello strumento di inclusione lavorativa, specificando che possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

 

Il Supporto può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

 

Si ricorda che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

 

Modalità di richiesta e di attivazione della misura

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto illustra le modalità di richiesta della misura, stabilendo che l’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

 

La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.

 

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.

 

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. Qualora l’interessato individui autonomamente i progetti di formazione a cui essere ammesso, lo stesso deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

 

Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 40/2017.

 

Il beneficio economico

 

In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS e viene sospeso in caso di mancata conferma da parte del beneficiario, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. 

 

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio economico.

 

Altra causa di decadenza è rappresentata dalla mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 9 del Decreto Lavoro.

 

Relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale stabilisce che l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione.