Modifiche nei servizi online per le PAN e nuovo numero di identificazione delle unità da diporto

L’INAIL ha comunicato il rilascio in produzione delle modifiche nei Servizi Online per l’adeguamento dell’archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto

 

Con l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l’informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
E’ stato, pertanto istituito l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l’identità del proprietario, gli elementi tecnici dell’unità, nonché “tutti gli atti soggetti a pubblicità legale” relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).
L’archivio è articolato nelle sezioni:
– “dati RID e RND”, popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli tenuti dagli stessi alla data di entrata in vigore del regolamento;
– “dati SISTE”, alimentata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate.
Il regolamento dispone la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l’istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati telematicamente con il Centro elaborazione dati del Ministero (CED).

In base alla normativa, lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei seguenti documenti:
– la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
– il certificato di sicurezza;
– il certificato di idoneità;

– l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
– la licenza provvisoria.
Nella sezione dedicata all’inserimento dei dati caratteristici delle PAN, sia in caso di denuncia di iscrizione di un nuovo soggetto assicurante che nel caso si stia procedendo all’apertura di una nuova Posizione Assicurativa Navigazione su un codice ditta Inail già attivo, è stato previsto un nuovo campo denominato “Numero ATCN” che deve essere obbligatoriamente compilato in caso di apertura della posizione per assicurare una unità da diporto (categoria naviglio 80 e 82).

Irap esclusa per il tassista veneziano

Il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente non è soggetto ad Irap venendo a mancare il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457).

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 presupposto per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate.
Quanto al significato di autonoma organizzazione, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista.
La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel perimetrare ulteriormente l’assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sezioni unite, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta dall’art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La Corte ha anche affermato che per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo, in conseguenza non riconoscendo ad esempio la soggettività passiva all’imposta al professionista che, collaborando presso importanti studi professionali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità. Si è anche detto che il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, così difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’Irap.
Con riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il SSN si è affermato che la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
In riferimento all’attività di tassista si è affermato che l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. E a tal fine si è ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Detto questo, relativamente al caso di specie, non è assoggettabile all’imposta il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente per effettuare il servizio di trasporto. In tal caso viene a mancare in presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni (Norma di comportamento 01 marzo 2022, n. 216).

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, è disciplinata nella legislazione nazionale la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”. Il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, concernenti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. In particolare, in base all’art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745, “le società fiduciarie devono comunicare (…) al competente Ufficio delle Imposte …i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente” . La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale ” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società “(Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943″).
Questo principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1).
L’applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta quindi che i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute in base alle regole previste dal DPR 600/73 e relative modificazioni nel tempo a seconda delle caratteristiche del fiduciante, (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di origine degli utili distribuiti, per cui potrà verificarsi l’obbligo alla imposta sostitutiva al 26% sull’intero importo (ed il percipiente non indica nulla nella sua dichiarazione dei redditi), oppure – nei casi previsti dalla disposizione transitoria dell’art. 1 c 1005/1006 della L. 205/2017 (distribuzione di utili prodotti prima del 2018 e percepiti fino al 2022) con obbligo alla tassazione in Dichiarazione dei Redditi PF, quadro RL (oppure in 730) per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista, il tutto sulla base dell’attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante.
Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche ex art. 66 e 67 TUIR – con inapplicabilità delle disposizioni degli art. 86 (in generale) e art. 87 (Participation Exemption) del TUIR applicabili solo in caso di tassazione del “reddito delle società” – occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

 

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: firmato il rinnovo

Siglato il 3/2/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CNA Costruzioni, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, il seguente CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto, con decorrenza dall’1/1/2022 al 31/12/2023.

Anzianità professionale edile (APE)

All’Anzianità Professionale Edile regolamentata nei precedenti accordi regionali veneti si apportano i seguenti aggiornamenti e precisazioni:
1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL

Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (operai e apprendisti operai)

Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova – nei limiti di conservazione del posto di lavoro – con le seguenti specifiche:
a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
c) Dal 181° a max 365° giorno , per le sole giornate NON indennizzate INPS
Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell’anno successivo)
Coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC
a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903
b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531

apprendisti operai = 1.2766
c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai =4.8
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio:
– per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
– per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
– per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (operai e apprendisti operai)

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.
In caso di infortunio o malattia professionale l’impresa dovrà erogare all’operaio e all’apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall’INAIL, che gli consenta di percepire una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all’infortunio o dall’inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.
Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.
In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all’orario di lavoro.

Festività

Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:
– L’elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l’inclusione del 2 giugno (festa della Repubblica)
– Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
– Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l’orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
– Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Sono escluse dall’assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.

Mensa

Al lavoratore addetto all’attività in un cantiere posto all’interno del territorio comunale e fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell’impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell’impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 8,00 € dall’1/2/2022 e 12,00 € a decorrere dall’1/1/2023. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell’Impresa.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Indennità sostitutiva di mensa

Ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva giornaliera almeno di € 4,50 € dall’1/2/2022 e 5,29 € a decorrere 1/1/2023.
Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Trasferta

All’operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell’impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:
A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell’impresa e fino a 20 km: almeno 16,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 20,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 4,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 8,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell’impresa e fino a 35 km: almeno 18,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 22,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 6,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 10,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
C. cantiere situato oltre 35 km: almeno 21,00 € a decorrere dall’1/2/2022 e 26,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa.
Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 12,00 €., l’azienda corrisponderà una diaria di almeno 9,00 € a decorrere dal 01/02/2022 e 14,00 € a decorrere dall’1/1/2023; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l’azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità con decorrenza dall’1/2/2022:
a. Utilizzo autorizzato dall’impresa dell’auto propria: 0,35 € al chilometro;
b. Utilizzo dell’auto propria pertrasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,70 € al chilometro;
c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.
Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall’impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.
In caso di pernottamento in luogo disposto dall’impresa non sono dovuti i suddetti trattamenti, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all’operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 8,50 € a decorrere dall’1/2/2022 e 11,00 € a decorrere dall’1/1/2023 per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.

Elemento variabile della retribuzione – E.V.R.

A copertura economica del periodo decorrente dall’1/1/2021 al 31/12/2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:
1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80% (del 4% dei minimi mensili di paga); nell’ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l’E.V.R. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga).
L’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/3/2021 per l’annualità 2021; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2022 per l’annualità 2022; nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore all’1/1/2023 per l’annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità: dall’1/3/2022 al 28 febbraio 2023 per l’anno 2021, dall’1/3/2023 al 28/2/2024 per l’anno 2022 e dall’1/3/2024 al 28/2/2025 per l’anno 2023.
Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2021; entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l’anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.
L’importo complessivo dell’E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Artigianato Veneto Edilizia, in forza all’impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione.

L’importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1° marzo dell’anno di erogazione. Per i Part time l’importo sarà riproporzionato in base all’orario in essere durante il periodo di maturazione.

Licenziamento legittimo in caso di rifiuto al trasferimento

In ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103, c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se risulti contrario a buona fede (Corte di cassazione – sentenza 07 marzo 2022, n. 7392).

Nel caso di specie i giudici della Corte hanno riconosciuto la legittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro, dal che conseguiva il rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede.

In particolare, i giudici rilevavano come anche in caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, in quanto in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460 c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

Pertanto, l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460 c.c., co. 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

La suddetta verifica della “buona fede” deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore organizzazione datoriale e più in generale realizzazione degli interessi aziendali.