CIPL Edilizia Industria di Massa Carrara: firmato il rinnovo

Siglato il 16/2/2022, tra l’Ance Toscana Costa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL delle aziende industriali del settore edile operanti nella provincia di Massa Carrara, con validità dall’1/1/2022 al 31/12/2023.

Prestazioni extracontrattuali

Le Parti concordano che, a decorrere dall’1/1/2022, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono definite nelle assistenze di seguito elencate.
Al loro finanziamento si provvede, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà al Fondo Assistenza Lavoratori appositamente predisposto nel bilancio dell’Ente e comunque fino ad un massimo annuale di € 100.000.
Fermo restando che le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l’utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, alimentato con il contributo dello 0,60% secondo le disposizioni previste dal CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

– Contributi scolastici: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola primaria (c.d. scuole elementari), viene riconosciuto un contributo sotto forma di buono spesa/buono acquisto di € 50,00 all’anno per figlio fino ad un massimo di € 250,00.
Ai lavoratori-studenti che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore, iscritti in Cassa Edile, nonché ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore viene riconosciuto un contributo per l’acquisto dei libri scolastici di testo pari ad € 150,00 all’anno.
Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano l’Università viene riconosciuto il rimborso del 50% delle tasse annuali universitarie (tassa di studio da certificare con copia dei bollettini attestanti il pagamento) fino ad un massimo di € 1.500,00 a condizione che siano in corso regolare (60 CFU) e che abbiano la media di 24/30.
La documentazione necessaria per la richiesta dei contributi scolastici sarà reperibile presso gli uffici della Cassa Edile e sul sito della stessa.

– Rimborso spesa per Dichiarazione dei redditi: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che presentino in Cassa la ricevuta di pagamento rilasciata dai CAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo a cui il lavoratore si è rivolto per l’elaborazione del Mod.730 della dichiarazione dei redditi, viene riconosciuto un rimborso quantificato in € 20,00.

– Decesso causa malattia: Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 1.000,00.

– Decesso causa infortunio sul lavoro: Agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 5.000,00.

– Premio matrimoniale: Al lavoratore iscritto in Cassa che contrae matrimonio, la Cassa Edile eroga un premio una tantum dell’importo di € 500,00.

– Premio di natalità: Per la nascita di ogni figlio/a, al lavoratore iscritto in Cassa Edile, la Cassa erogherà un contributo quantificato in € 250,00.

– Contributo a favore dei lavoratori che hanno figli portatori di handicap e che sostengono spese a causa di tale condizione: A favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica e che sono costretti a sostenere delle spese a causa di tale condizione, la Cassa eroga, una volta all’anno, un contributo quantificato in € 1.500,00. Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall’Ente Cassa (da presentare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, data alla quale il richiedente deve risultare in forza); documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale di infermità che non deve essere inferiore a 2/3; estratto dell’atto di nascita del figlio/a; certificazione rilasciata dagli Enti preposti dalla quale risulti che il portare di handicap è stato incluso nell’elenco trimestrale degli invalidi civili.

– Premio Apprendistato: Agii apprendisti che avranno svolto il tirocinio presso la Scuola di Formazione per la Sicurezza – S.F.S. — della provincia di Massa Carrara e che, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte alla Cassa Edile, avranno conseguito la qualifica, sarà corrisposto un premio nella misura di € 750,00.

Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara

La Tabella delle contribuzioni dovute dalle imprese in favore della Cassa Edile a partire dall’1/1/2022 è la seguente

 

Totale

A carico Ditta

A carico lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25% 1,83% 0,42%
Contributo Vestiario 0,40% 0,40%
Contributo S.F.S. 0,65% 0,65%

Scuola edile

 

 

 

Contributo S.F.S. CPT Edilizia 0,35% 0,35%  
Quote Serv. Sind. Territ. 0,95% 0,45% a carico ditta 0,50% a carico lavoratore
Quote Serv. Sind. Naz 0,446% 0,223% 0,223%
Contributo Anz. Profess. Edile 3,09% 3,09%
Contributo Fondo Sanitario Naz 0,60% 0,60
Contributo Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Contributo Fondo incentivi occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE CONTRIBUTI 9,036% 7,893% 1,143%

Carenza malattia

Le Parti concordano che, a partire dal mese di marzo 2022, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli elementi della retribuzione di cui all’art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa, per le malattie insorte successivamente alla data dell’1/2/2022.

Indennità sostitutiva di mensa

L’indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1/1/2022, ad euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,75 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell’85% a carico dell’azienda e del 15% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell’impresa sul costo del pasto di euro 6,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da palle dell’impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell’impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Indennità di guida

A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l’indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l’impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.

Indennità di trasferta

L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso e fuori dal Comune rispetto a quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, secondo i seguenti criteri:
a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 km: 10%
b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 km: 15%
c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 km: 20%
d) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 40 km : 25%

E.V.R.

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Massa Carrara viene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data dell’1/7/2014.
L’E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il TFR.
L’E.V.R. decorre dall’1/1/2022 e fino al 31/12/2023

Il datore “apicale” e gli obblighi in materia di sicurezza

La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare degli adempimenti in materia di sicurezza non delegabili, rimane il datore di lavoro “apicale” (Sent. n. 9028/2022).

Il Gip del Tribunale locale aveva assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata designazione del responsabile della sicurezza, ritenendo che la qualifica di datore di lavoro, rilevante ai fini delle violazioni contestate, fosse propria del soggetto al quale il medesimo datore aveva conferito delega.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica,che ha sostenuto, in particolare, che il TUSL esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che, una volta escluso che l’atto di delega del datore abbia per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che il soggetto delegato non rivesta la qualifica di datore di lavoro, ma sia, piuttosto, investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Da tanto discende che resta unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili, il datore di lavoro “apicale”.

Massimali dei trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti

Con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato previsto il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. L’Inps ha precisato che il massimale unico si applica anche ai trattamenti plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022. (Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282).

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stata superata la previsione di due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Secondo le prime indicazioni fornite dall’Inps (Circolare n. 18/2022), con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022, ai fini della determinazione del trattamento spettante, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2021 relative ai due massimali per fasce retributive.
Sulla base di ulteriori approfondimenti, riguardanti anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie, l’Inps ha rettificato il proprio orientamento precisando che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 deve essere applicato il massimale unico. Il medesimo criterio deve essere applicato anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
La misura dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata individuata dall’Inps con la Circolare n. 26/2022.

Il Messaggio n. 1282/2022 fornisce chiarimenti anche riguardo ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS. In particolare, l’Istituto precisa che ai fini del computo delle settimane fruibili in un biennio mobile (13 o 26 in relazione al requisito dimensionale), i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

ENEL: Accordo per la regolamentazione dello Smart Working

 

Firmato il 21/3/2022, tra ENEL ITALIA, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la regolamentazione dello Smart Working (new way of working)

Il presente accordo disciplina in via sperimentale le modalità di svolgimento della prestazione in smart working, sostituendo le regolamentazioni pattizie introdotte dai precedenti Accordi. Decorre dall’1/4/2022 al 31/12/2023.

Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2023 per una verifica complessiva della sperimentazione e la definizione di eventuali modifiche anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7/12/2021

Utilizzo dello smart working
Per i dipendenti che svolgono attività remotizzabili, le giornate di smart working potranno essere svolte, compatibiilmente con le esigenze organizzative, fino ad un massimo del 60% delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, limite massimo che è convenzionalmente fissato in 13 giornate mensili.
Le giornate di smart working saranno pianificate, d’accordo con il responsabile, in modo da garantire un’alternanza tra smart working e presenze in sede coerente con le esigenze organizzative, assicurando in particolare la compresenza in sede dell’unità per le attività caratterizzate da un’alta sinergia di team.
Ogni dipendente che avrà aderito allo smart working potrà decidere in autonomia di incrementare le giornate di lavoro in sede oltre il minimo di cui sopra.
Le Parti riconoscono la possibilità di richiedere giornate aggiuntive di smart working a fronte di situazioni particolari connesse:
– Ai lavoratori disabili e/o che assistono familiari/conviventi disabili
– Lavoratrici in stato di gravidanza e genitori con figli fino a 3 anni di età
– Eventuali situazioni individuali straordinarie e temporanee evidenziate dal dipendente

Adesione e requisiti per l’accesso
Lo smart working è attivato, su base volontaria con accordo individuale, nell’ambito delle unità organizzative individuate dall’Azienda e si applica anche ai lavoratori durante il periodo di prova, agli apprendisti compatibilmente con le esigenze formative ed ai lavoratori in part time.
L’adesione del lavoratore allo smart working è sempre volontaria. Al lavoratore che non aderisca o che successivamente receda dallo smart working resta sempre garantita la fruibilità della postazione lavorativa in sede.
È sempre ammissibile il recesso da entrambe le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, si conferma il diritto di recesso senza alcuna motivazione con trenta giorni di preavviso e senza preavviso in presenza di valide motivazioni.
In alcune sedi, specificamente indicate dall’Azienda, la presenza in ufficio sarà subordinata alla prenotazione della postazione tramite apposito sistema disponibile sia come APP sia come applicazione web.

Misure organizzative
All’interno dell’orario di riferimento dell’unità di appartenenza (comprensivo delle fasce di flessibilità), ciascun dipendente organizzerà il proprio lavoro, tenendo conto delle attività e degli obiettivi assegnati, dell’organizzazione del team di appartenenza o dei gruppi di lavoro cui prende parte, e comunque, in ogni caso senza superare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non è sarà richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di smart working.
Regolamentata anche la disconnessione.

Ticket pasto
Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.

LETTERA INVIATA ALLE OO.SS.: stanziamento aggiuntivo premio di risultato
In relazione a quanto discusso nell’ambito dell’accordo sul new way of working sottoscritto, si conferma nella lettera inviata alle parti che, tenuto conto dei positivi effetti del nuovo modo di lavorare e delle ricadute in termini di produttività, efficienza e risultati aziendali, si darà luogo ad uno stanziamento aggiuntivo sul premio di risultato nei seguenti termini:

– anno 2022 – € 230 di cui 100 € erogazione anticipata con premio 2021 cassa 2022, i rimanenti 130 € con premio 2022 cassa 2023
– anno 2023 – € 300 con erogazione unitamente a premio 2023 cassa 2024.

Le somme in questione andranno ad aggiungersi alla somma già destinata a Fopen dagli accordi in essere e saranno parimenti erogate, in misura fissa a tutti gli iscritti, senza parametrazione in base agli inquadramenti, a condizione che la consuntivazione media Italia dei risultati di produttività delle varie aree aziendali risulti superiore al target 100%.

DL Ucraina-bis: ulteriori crediti d’imposta per le imprese

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67, tra le misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina ha previsto crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca e per il comparo turistico. Viene inoltre incrementato il credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore previsto dal DL Energia (artt. 3, 4, 5, 18, 22, D.L. n. 21/2022).

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale che beneficiano dell’agevolazione prevista dal D.L. Energia (D.L. n. 17/2022), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU), per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini dell’accesso al bonus deve essere presentata apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

Il credito di imposta fissato dall’art. 4, D.L. n. 17/2022 per le imprese energivore nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%. Per le imprese gasivore, il credito d’imposta (art. 5, D.L. n. 17/2022) è rideterminaro nella misura del 20%.