Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608)

Con il provvedimento in oggetto vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
– l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
– con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
– con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Unioni civili: via libera per l’esenzione degli atti di separazione

L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L’art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di “negoziazione assistita”, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

L’esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.

Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).

Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.

Contratto di collaborazione con progetto generico e conversione in contratto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all’invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.

 

La Corte d’Appello territoriale rigettava l’opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell’applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell’originario testo contemplasse due distinte ipotesi:

– la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;

– la secondo ricorreva nell’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all’art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
– si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
– si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
– si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Bonus turismo: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate – risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.