Impiegati Agricoli di Reggio Emilia: Verbale di accordo 2/8/2022

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.

Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:

– Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.

– Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.

– Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.

Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022.

Nuovi obblighi informativi del “decreto trasparenza”: primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. “Decreto trasparenza” in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:

1) Obblighi informativi riguardanti:
– Congedi;
– Retribuzione;
– Orario di lavoro programmato;
– Previdenza e assistenza;
– Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
– Durata massima del periodo di prova;
– Cumulo di impieghi;
– Prevedibilità minima del lavoro;
– Misure di tutela.

Tax credit energia e gas: i codici tributo terzo trimestre 2022

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
– l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
– l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; „h “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Bonus Imu Turismo: autodichiarazione dal 28 settembre

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Danno biologico: rivalutati dal 1° luglio gli importi di indennizzo

Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Campo di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:

– per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;

– per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.