Fisco: invio comunicazione per promozione adempimento spontaneo

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– la tipologia di reddito percepito;
– la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
– l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
– lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

Docenti e reiterazione illegittima dei contratti a termine: niente risarcimento in caso di stabilizzazione

Nel settore scolastico, l’immissione in ruolo costituisce una misura alternativa idonea a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34660.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del gravame che avevano accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e respinto la domanda proposta dai docenti ricorsi in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’amministrazione.

La Corte distrettuale, nella specie, aveva posto a fondamento della decisione la circostanza che i docenti in questione risultavano assunti in ruolo già nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di una serie di contratti a termine della durata superiore a tre anni; pertanto, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno non era fondata perché veniva in rilievo un rapporto ormai stabilizzato, mancando la prova di un danno diverso ed ulteriore, atteso che l’amministrazione non aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell’anzianità pregressa.

I docenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in punto di risarcimento da abuso di contratti a termine.

Tale doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio, che ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel settore scolastico, l’immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che tale immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia, giacchè l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno, in aggiunta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Uniemens: correzione anomalie su esonero IVS lavoratori

Ai fini dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori l’Inps procederà d’ufficio alla correzione delle anomalie riscontrate sulle denunce contributive relative ai mesi da gennaio a luglio 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4270)

In relazione all’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2022 riguardante il riconoscimento dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori, in fase di elaborazione delle denunce mensili, l’Istituto ha riscontrato alcune anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens riferite ai mesi da gennaio a luglio 2022.
In particolare, è stata riscontrata l’esposizione degli imponibili riferiti ai codici “L024” e “L026” (nell’elemento “IdentMotivoUtilizzo” di “InfoAggCausaliContrib”) con formati diversi da quelli previsti dalle indicazioni fornite dall’Istituto.
Al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari, l’Inps procederà d’ufficio alla risoluzione del problema, con il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche.
Inoltre, con riferimento alla gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K”, l’Inps ha disposto il blocco:
– della notifica;
– della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.
Nei casi in cui l’attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, l’Inps provvede centralmente alla rielaborazione, allineando le informazioni negli archivi di gestione.
Anche le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente devono ritenersi attualmente bloccate.

CCNL Estetica – Conflavoro: sottoscritto l’accordo di rinnovo

CCNL Estetica – Conflavoro: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Firmato il rinnovo del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere del 31 agosto 2020 sottoscritto da CONFLAVORO

A decorrere dall’1/11/2022, le parti hanno reso necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL.

La Tabella retributiva viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Minimi dal 1° novembre 2022

Minimi dal 1° febbraio 2023

Primo livello € 1.478,00 € 1.513,00
Secondo livello € 1.351,00 € 1.382,00
Terzo livello € 1.280,00 € 1.311,00
Quarto livello € 1.207,00 € 1.236,00

Al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte a far data dal 1° novembre 2022. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
-primo anno: 7,5%
-secondo anno: 5%

Proporzione numerica – Contratto a termine
In merito alla Proporzione numerica, a decorerre dal 1/11/2022,  nel contratto a termine, le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra

Aziende con certificazione di parità di genere: criteri e modalità di erogazione dell’esonero contributivo

Il Ministero del lavoro definisce criteri e modalità di concessione, a decorrere dal 2022, dell’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere per il periodo di validità della medesima certificazione (Decreto 20 ottobre 2022).

Le aziende interessate inoltrano, telematicamente, apposita domanda all’Inps secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con apposite istruzioni. In particolare, la domanda deve contenere: i dati identificativi dell’azienda; la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere; la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro; il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Le domande sono verificate dall’Inps sulla base delle informazioni suddette e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
Per la verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.

L’Istituto autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.