Assegno unico e universale per i figli a carico: precisazioni sull’ISEE e i permessi di soggiorno

L’INPS riepiloga la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023, soffermandosi anche sui termini e le modalità di presentazione dell’ISEE e fornendo alcune precisazioni riguardo ai permessi di soggiorno validi per accedere alla prestazione (INPS, circolare 7 aprile 2023, n. 41).

La prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, ha subito significative modifiche ad opera della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che l’INPS riepiloga nella parte iniziale della circolare in oggetto.

 

In particolare, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a 1 anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con 3 o più figli, per ciascun figlio nella fascia di età da 1 a 3 anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).

 

Riguardo ai nuclei familiari con figli disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

 

–            ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;

–            le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

 

Inoltre, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 230/2021, è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

 

L’INPS chiarisce che, a decorrere dal 1° marzo 2023, in caso di domanda di AUU già trasmessa entro il 28 febbraio 2023 che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non è necessario ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023 fermo restando, invece, l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che ha validità annuale.

 

A tal proposito, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, si ricorda che l’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

 

Tenuto conto di ciò, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022 mentre, per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

 

L’Istituto chiarisce al riguardo che, qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi  arretrati. 

 

Inoltre, proprio per la presentazione del modello ISEE, viene annunciata un’importante novità: è infatti in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, in sostituzione di tutti i precedenti portali, che consentirà di presentare l’ISEE online, anche in modalità precompilata, e di unificare, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’ISEE.

 

Infine, l’INPS precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 16/2023, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

 

CCNL Telecomunicazioni: erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva 

Corresponsione dell’Egr per il personale di Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 12 novembre 2020 tra Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, applicata al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, prevede all’art. 56, l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva.
A tal proposito, ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato facenti parte di aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito, nel corso dell’anno precedente, altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 260,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza, in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere l’Egr ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota, con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero.
Detto importo viene altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, nonché quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
In aggiunta si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovate situazioni di difficoltà economico produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.
In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario, il suddetto adempimento non è dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 20% del personale.
Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie.

Credito d’imposta sistemi di accumulo di energia: definita la percentuale

 

L’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (provvedimento 5 aprile, n. 120748)

È stata definita dall’Agenzia delle entrate la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 812, della Legge n. 234/2021.

La percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 9,1514% e l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022, n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, tale credito potrà essere impiegato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio 2022. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Tale agevolazione a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è stata prevista dal comma 812 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 e spetta anche se si è già beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014. Le modalità per l’accesso al credito sono state, invece, definite con DM 6 maggio 2022.

Secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 382045/2022, l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito
d’imposta, prevedendo in particolare che:

– l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata all’Agenzia delle entrate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023;
– ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
– la percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Ciò premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, l’Agenzia ha reso noto, con il provvedimento in commento, che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% (3.000.000/32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni operative

Illustrate le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 (INPS, circolare 5 aprile 2023, n. 40).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo al 2021: anno per il quale sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’iter istruttorio

Nella circolare in oggetto, l’INPS ha fornito in allegato le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Lo sgravio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in questo mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Cumulabilità della riduzione contributiva

Il beneficio contributivo in questione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. In realtà, tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è invece cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud.

Infine, la circolare in commento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro interessati.

CCNL Call Centers: ad aprile acconto sui futuri aumenti

Prevista da aprile una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello da riparametrare sugli altri livelli

Il Verbale di accordo del 12 dicembre sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi avverrà con criteri di proporzionalità.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83