Manageritalia: attivata la polizza Long Term Care temporanea per gli iscritti non autosufficienti

Piano assicurativo per eventi imprevisti di malattia o infortunio realizzato per gli aderenti a Manageritalia non autosufficienti

La polizza assicurativa Long Term Care che tutela le persone non più autosufficienti sta prendendo piede sempre di più nel mercato delle assicurazioni. Questa prevede due tipi di prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità. Così Manageritalia ha deciso di realizzare una polizza collettiva Long Term Care temporanea il cui costo è compreso nella quota associativa alla Federazione. Questa è dedicata a tutti i Quadri che hanno un’età inferiore a 69 anni ed il suo contributo è pari ad euro 60,00.
Si tratta di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causano non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 che si attiva nel momento in cui l’associato non è più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano, ossia lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, spostarsi.
Per accedere alla polizza si deve esser in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza dover rispondere ad alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso non risultano in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età e, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, comprende alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Prestazioni integrative Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo: arrivano i chiarimenti

Al centro dell’attenzione l’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti (INPS, circolare 17 ottobre 2023, n. 87).

Dopo la circolare n. 61/2022, l’INPS torna a occuparsi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, nel caso della circolare in commento, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 

In effetti, dopo l’emergenza da Covid-19, dal 1° aprile 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 95269/2016. In pratica, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.

Tuttavia, l’INPS rende noto che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei 12 mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di 12 retribuzioni mensili utili. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti.

Invece, qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della circolare in commento rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.

Flussi Uniemens e semplificazioni alla domanda di accesso

L’INPS rammenta anche che ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. 

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’INPS, scrivendo sul campo “Ricerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Cliccando su “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica”, il sito permetterà di accedere come “Amministrazioni, Enti e Aziende” oppure “Intermediari e consulenti”, quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l’autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”> “Invio domande assegno emergenziale”.

Da questa applicazione, nella sezione “Area di download”, sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.

Apprendistato di primo livello: regime contributivo per le assunzioni da gennaio 2023

L’INPS illustra gli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 (INPS, messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618).

L’agevolazione disposta dall’articolo 1, comma 645, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) non è stata rinnovata per l’anno 2023 e, dunque, non trova applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023 con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello).

 

Conseguentemente, l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative sul regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

La contribuzione dovuta dai datori di lavoro in questione, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).

 

Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2015.

 

Con riguardo, invece, ai datori di lavoro con numero di addetti superiore a nove, si ricorda che l’aliquota imponibile è pari al 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato (sulla base di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2015, nonché per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall’articolo 1, comma 110, lettera d) della Legge n. 205/2017).

 

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

 

Alla luce di quanto esposto, pertanto, i benefici contributivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo sono da ritenersi applicabili qualora coesistano due specifiche condizioni:

 

– assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello;

– i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

 

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

 

L’INPS rammenta poi che, per effetto della riforma introdotta dalla Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali sono estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, con i conseguenti obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro e che, inoltre, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) sono beneficiari delle integrazioni salariali agricole, con conseguente versamento da parte dei datori della relativa contribuzione in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale.  

 

Infine, in apposita tabella, sono riportati i codici TipoContribuzione per l’esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,

 

I suddetti codici devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore “PA”, avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo”.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: incontro per il rinnovo

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

CdM: approvato decreto-legge con misure urgenti in materia economica, fiscale e a tutela del lavoro 

Il Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Sono numerose le misure in materia economica e fiscale introdotte dal nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, il quale prevede in particolare:

 

– l’anticipazione del conguaglio di perequazione delle pensioni per anno 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche;

 

– l’avvio, entro il 31 dicembre 2024, del recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020;

 

– un anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, con l’incremento per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli;

 

– il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro;

 

– la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 e la proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017;

 

– l’estensione del trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono soggetti a un’imposta sul reddito delle società;

 

– una riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, se aumentano i prezzi dei carburanti sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi);

 

– un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

 

– il rifinanziamento per il 2023 della Nuova Sabatini, con 50 milioni di euro, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature);

 

– un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 

 

– la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa;

 

– misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina l’istituzione:

  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti;

  • la rideterminazione per il 2023 e il rifinanziamento per il 2024 dell’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione;

  • l’introduzione di un contributo straordinario, per l’anno 2023, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori;

  • l’incremento delle risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

  • l’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina;

  • la proroga dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.