CCNL Funzioni locali: il report sulle trattative per il rinnovo

Il rinnovo contrattuale passa per maggiorazioni, istituzioni di Fondi, incentivi e aumenti

Le Sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl si sono incontrate per proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL dell’Area Funzioni locali. Al centro del dibattito le modifiche avanzate dall’Aran che, nell’ultima bozza, ha indicato la proposta di una sezione specifica dei dirigenti professionisti, tecnici e amministrativi (P.T.A.) del Servizio sanitario nazionale. In linea con quanto stabilito dalle Parti sindacali si è segnalato un rafforzamento delle relazioni sindacali riguardanti la Dirigenza P.T.A., con l’auspicio che ci possa essere, inoltre, un confronto sia per quanto riguarda gli andamenti occupazionali, sia per i criteri in merito al lavoro agile, obiettivi raggiunti per la dirigenza degli enti locali. A questo si aggiungono anche i progetti di riorganizzazione collegati ai fondi Pnrr, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compenso professionale agli avvocati dell’Area e la possibilità per loro di partecipare alle iniziative formative organizzate dagli ordini professionali. I Sindacati hanno avanzato la proposta di inserire, all’interno delle materie di contrattazione integrativa, anche la voce del reparto degli incentivi tecnici; senza dimenticare di ampliare il confronto sulla costituzione dei Fondi sia nelle voci di alimentazione che in quelle di utilizzo, mettendo in cantiere l’istituzione dell’OPI, anche in quelle realtà che presentano un organico superiore a 5 dipendenti. In materia economica, le indicazioni delle Sigle sono per la riduzione della percentuale minima prevista per la maggiorazione del Premio di risultato, rimandando la disciplina alla contrattazione collettiva. Vanno riformulare anche la disciplina del periodo di prova e quella degli istituti normativi, integrandola con le tutele generali ed estendere le ferie e i riposi solidali anche al coniuge/convivente. Sul fronte Patrocinio legale, i cambiamenti devono essere integrati con le ipotesi del rimborso spese in caso di prescrizione del procedimento e inserire una casistica di tutela per la responsabilità contabile. La formazione necessita, secondo il comunicato congiunto dei Sindacati, dell’attivazione di percorsi e programmi di investimento formativo per la dirigenza delle Camere di Commercio. Sulla disciplina degli interim è stato chiesto di aumentare fino al 40% della retribuzione di posizione vacante ricoperta la maggiorazione del risultato che non va correlata ad una ulteriore valutazione in quanto spettante a compensazione dell’incarico. Richiesto anche l’aumento fino a 160,00 euro dell’emolumento in caso di Pronta disponibilità.

Decreto Anticipi: l’indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l’una tantum di 550 euro per questa categoria di dipendenti di aziende private (D.L. n. 145/2023).

Il cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 19 ottobre 2023. Tra le diverse misure incluse nel provvedimento, sul versante del lavoro spiccano le disposizioni riguardanti i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (articolo 18).

In pratica, si dispone per il 2023 l’attribuzione a questi lavoratori di un’indennità una tantum pari a 550 euro. In particolare, si tratta dei soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o siano percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Le modifiche al Reddito di cittadinanza

Infine, nel testo del Decreto vi sono anche alcune modifiche all’istituto del Reddito di cittadinanza, laddove (articolo 19) si concede un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all’INPS tramite la piattaforma  GePI l’avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Inoltre, il D.L. n. 145/2023 dispone che decorso il termine del 30 novembre, in assenza della comunicazione citata, l’erogazione venga sospesa.

CCNL Commercio (Confcommercio): continuano le trattative per il rinnovo

Non si riesce a trovare un accordo tra le Parti su aumenti degli stipendi, scatti di anzianità e permessi retribuiti 

Il 13 ottobre si sono incontrate Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil e Confcommercio per continuare le trattative  sul rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019 ed applicabile ai dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
L’incontro non ha avuto un esito positivo.
Innanzitutto per quanto riguarda eventuali aumenti retributivi, Confcommercio non ha una proposta in termini salariali, né è disponibile ad un eventuale ristoro economico per i periodi precedenti al 2023, in particolare il 2022, influenzato dalla crescita dell’inflazione. Inoltre, sempre secondo Confcommercio gli istituti contrattuali riferiti a scatti di anzianità, permessi retribuiti e quattordicesima devono essere ridimensionati a favore di un contratto più innovativo.
I sindacati, invece, sono direzionati a rendere meno povero e maggiormente tutelato il settore, valutando le più opportune iniziative da intraprendere per provare ad imprimere una svolta ai negoziati.

Lavoratori altamente qualificati: nuove regole per il rilascio della Carta blu UE

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023). 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 ottobre, ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle relative disposizioni.

 

La suddetta direttiva 2021/1883 ridefinisce, con riferimento ai soggetti menzionati, le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, condizioni poste al fine del riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato, appunto, Carta blu UE, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell’Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la medesima Carta.

 

Si ricorda che la normativa in esame si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona, fisica o giuridica.

 

Le nuove norme modificano l’articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione e aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE.

 

Le modifiche approvate mirano, tra l’altro ad ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso e a modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro.

 

Ancora, al fine di rafforzare l’impiego e il reimpiego, si prevede, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione.

 

Ulteriore obiettivo perseguito è quello di agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

 

Si mira a garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo e vengono aggiornate e modificate le procedure per il ricongiungimento familiare.

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo, formulando comunque talune osservazioni riguardo la durata del percorso di studi previsto come requisito per accedere alla Carta blu, essendovi una discrepanza tra quanto previsto dallo schema di decreto (titoli di istruzione superiore di durata almeno biennale) e quanto previsto dalla normativa comunitaria, che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale.

Aggiornate le modalità di conferimento deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 ottobre 2023, n. 3730409).

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. Tale obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti IVA, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, l’Agenzia ha previsto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente e, di conseguenza, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle suddette deleghe.

 

La nuova formulazione del provvedimento ha previsto, dunque, che l’attivazione delle deleghe venga subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario, alla positiva verifica degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

 

Pertanto, la comunicazione telematica, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega, dovrà indicare, per ciascun delegante, i seguenti dati:

– i servizi oggetto delega;

– la data di scadenza della delega;

– la data di conferimento e il numero della delega;

– la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;

– i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

  1.  l’importo corrispondente al volume d’affari;

  2. gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

– per i soggetti che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfetario i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:

  1. l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;

  2. l’importo corrispondente al reddito complessivo.