CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

Flussi, semplificata la generazione del codice fiscale per i lavoratori stranieri

Dal 25 settembre è operativa la nuova funzionalità telematica di rilascio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023).

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0 tramite propria circolare n. 5467/2023. A rilanciare la notizia è stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (sito istituzionale del Ministero dell’interno) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Cessa, pertanto, la procedura per cui ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Permane, invece la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo ufficioinformaticodlci@interno.it

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano: prime indicazioni

A seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS fornisce alcune indicazioni (INPS, messaggio 18 ottobre 2023, n. 3641).

Dal prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.M. 22 agosto 2023 che ha adeguato il Fondo in argomento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In virtù della disposizione contenuta nell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.M. n. 98187/2016) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare le domande di assegno di integrazione salariale, a partire dalla data del 24 ottobre 2023, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2023, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – che varia in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

 

Conseguentemente:

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti: il contributo ordinario di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti: il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

Si rammenta che, per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo (anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente) è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

 

L’INPS informa che, con medesima decorrenza, verrà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 Coacervo “successorio” e “donativo” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Agenzia delle entrate, conformandosi agli orientamenti della Corte di cassazione, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato” mentre, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione (Agenzia delle entrate, circolare 19 ottobre 2023, n. 29).

L’istituto del coacervo “successorio” è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

Secondo tale articolo 8, infatti, il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari comprese quelle presunte ed il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il suddetto coacervo “successorio” è un istituto “implicitamente abrogato” per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della Legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni.

Di converso, con riferimento al coacervo “donativo”, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale tale istituto continua ad operare in considerazione della vigente formulazione dell’articolo 57, comma 1, del TUS, escludendo dal cumulo le donazioni anteriori poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo (ottobre 2001 – novembre 2006) nel quale l’imposta di donazione non esisteva.

 

Dunque, in aderenza a tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto superati i chiarimenti resi, al riguardo, dalla propria circolare n. 3/E/2008 e, pertanto, ha chiarito che:

  • ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie;

  • ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

Di conseguenza, l’Agenzia ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti tale materia, qualora l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, e ad abbandonare la pretesa tributaria.

CCNL Portieri: confronto tra OO.SS. e Confedilizia in vista del rinnovo

Nel recente incontro Confedilizia ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli contrattuali 

Il 5 ottobre 2023 è proseguito il confronto per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. In premessa Confedilizia ha reso noto di aver approfondito alcune delle tematiche presentate dalle OO.SS. nel corso dei recenti incontri e di voler avanzare alcune proposte, con particolare riguardo alle mansioni e all’inquadramento, in un’ottica di semplificazione ed aggiornamento contrattuale.
L’Associazione datoriale, nello specifico, ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli (A6 e A7) per sostituirli con delle indennità e aggiornare le mansioni del D3, aumentandone le competenze e gli ambiti di riferimento. Si è poi soffermata sull’individuazione di mansioni accessorie da accostare a quelle già disciplinate tra le parti.
Le organizzazioni sindacali hanno manifestato l’esigenza di avere una proposta scritta e articolata in merito a quanto proposto dall’Associazione datoriale, a fine di poter dibattere nel merito circa le modifiche richieste. 
Il confronto è poi proseguito sul mercato del lavoro, con particolare attenzione al contratto a termine, e sulle necessarie ed opportune esigenze volte a recepire la recente normativa. In materia di malattia e anticipo dell’indennità Inail in caso di infortunio si sono registrati positivi passi in avanti, tesi a dar seguito alle richieste presentate da parte sindacale.
Al termine dell’incontro l’Associazione datoriale ha avanzato una proposta economica. Le Parti hanno poi congiuntamente definito di incontrarsi in ristretta il 27 ottobre.