Ammortizzatore sociale unico: dall’INPS le istruzioni operative e contabili

L’INPS istituisce i codici evento in relazione al nuovo ammortizzatore sociale unico e fornisce le istruzioni relative alle modalità di esposizione degli stessi nei flussi di denuncia per le diverse gestioni previdenziali (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2325).

Nell’ambito degli interventi urgenti messi in campo per fronteggiare i gravi eventi alluvionali verificatisi in alcune Regioni del paese a partire dal 1° maggio 2023, si colloca anche il nuovo “ammortizzatore sociale unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023, art. 7) a sostegno di  datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici.

 

La nuova misura di sostegno al reddito è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, contribuzione figurativa che sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica le modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’ammortizzatore sociale unico.

 

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

 

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto, ovvero:

 

–    Elemento <Lavorato> = N;

 

–    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

 

–    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

 

Il valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito> deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

 

Riguardo ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato) e che operano nel flusso UNIEMENSPosAgri, gli stessi dovranno indicare in <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando, tra l’altro, i seguenti codici di nuova istituzione:

 

codice “J”, avente il significato di “Evento figurativo atipico” (in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>);

 

codice “AL”, avente il significato di “Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023” (in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>).

 

Inoltre, dovrà essere indicato il periodo di sospensione, il numero complessivo di giornate di sospensione e la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infine, vengono date le indicazioni per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (flusso UNIEMENSListaPosPA) e le istruzioni contabili.

 

Lavoratori agricoli, stabilite le retribuzioni 2023 ai fini contributivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i salari medi giornalieri con un apposito decreto direttoriale (D.M. 21 giugno 2023).

Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni medie giornaliere per il 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale. I valori in oggetto vengono così determinati ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nella tabella allegata al citato decreto.

In particolare, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28, Legge  n. 88/1989 il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella allegata alla Legge n. 233/1990) è determinato nella misura di 61,98 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2023, è parificato a quello determinato, per lo stesso anno, nella già citata tabella allegata al decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. 

CCNL Legno e Arredo – Industria: sottoscritta l’ipotesi

Previsti un aumento sulle retribuzioni di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 per il quinto livello e un importo di 600,00 euro a titolo di una tantum per tutti in due tranche

Il 20 giugno è stata sottoscritta tra Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Al momento, le parti,  vista la situazione economica che ha comportato un incremento dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, hanno stabilito di rinnovare gli istituti di natura economica e di non intervenire sulla parte normativa, destinando le le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori.
Innanzitutto viene stabilito un incremento salariale a partire dal 1°luglio di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 euro per il quinto livello. 
Viene, altresì, confermata la possibilità di ulteriori aumenti a gennaio 2024, a seguito di verifica dell’inflazione con Ipca non depurato, calcolato sul valore punto (paga base, contingenza, ex edr e 3 aumenti periodici di anzianità).
Inoltre, viene attribuita ai lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di  600,00 euro lordi, a copertura del periodo dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di 300,00 euro lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Gli importi saranno riparametrati in caso di lavoratori part- time, sulla base dell’orario effettivo in essere e in caso di lavoratori assunti dal 1°gennaio al 30 giugno 2023, sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Di seguito gli importi.

Livello Categorie Minimi dal 1°luglio2023
12° AD3 (Quadri) 2.872,45 euro
11° AD2 2.818,22 euro
10° AD1  2.704,78 euro
AC5 2.592,29 euro
AC4 2.423,62 euro
AC3/AC2/AS4 2.254,82 euro
AS3 2.170,96 euro
AC1/AS2 2.084,81 euro 
AE4/AS1 2.017,57 euro 
AE3 1.933,34 euro 
AE2 1.848,59 euro
AE1 1.635,92 euro

 

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno

Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione

In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.

Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00

 

Accordo di divorzio stipulato all’estero e depositato in Italia: imposta di registro e bollo

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da imposta di bollo e imposta di registro nel caso di accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2023, n. 351).

L’articolo 19 della Legge n. 74/1987 prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° n. 898/1970, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

 

L’Agenzia delle entrate è già intervenuta, con la circolare del 21 giugno 2012, n. 27/E, sull’esenzione di cui articolo 19, chiarendo che essa si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

 

La stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4144/2021, ha affermato che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici. Tale agevolazione, quindi, va riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge. Centrale, pertanto, è l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e l’ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. 

 

Quanto al caso di specie, nel quale gli ex coniugi hanno posto in essere in Spagna accordi patrimoniali nell’ambito di una domanda di divorzio, conclusa con la sentenza pronunciata dal Tribunale, secondo i quali gli immobili siti in Italia sono trasferiti dal coniuge all’istante, l’Agenzia fa presente che l’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.

Gli atti stipulati all’estero, pertanto, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale. 

 

Come già precedentemente chiarito con la risoluzione n. 250751/1981, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell’atto formato all’estero e le copie conformi in lingua italiana di quest’ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione. La funzione del verbale di deposito, dunque, è quella di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano.

Pertanto, ai fini del trasferimento di beni immobili siti in Italia dal coniuge all’Istante, l’atto di “Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio” deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. 

In conclusione, l’Agenzia ha chiarito che, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, la tassazione del relativo atto può avvenire in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.