CCNL Riscossione Tributi: nuovo incontro sul bando di gara per la polizza assicurativa

Previsto nel prossimo bando un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico

Il 6 settembre si è svolto l’incontro volto a definire le nuove condizioni utili alla predisposizione del bando di gara per la polizza sanitaria, il cui precedente bando era andato deserto.
E’ stato, innanzitutto, previsto un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico, proprio con l’obiettivo di agevolare maggiormente il lavoratore.
Il confronto è proseguito con la sottoscrizione del verbale riguardante il regolamento che definisce le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del Fondo previsto dall’art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’incentivazione delle funzioni tecniche.
E’ prevista per il prossimo 11 settembre la convocazione da parte del Ministero sulle modalità applicative riguardanti il trasferimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 31 dicembre 2023, delle attività relative all’esercizio dei sistemi gestionali e di fatturazione, tramite una cessione del ramo di azienda.
Secondo quanto stabilito dal Verbale di Accordo dell’8 marzo 2023, la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le franchigie e gli scoperti a carico degli assicurati, tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della diagnostica strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza.

Anticipazione TFS/TFR: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS interviene in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 7 settembre 2023, n. 79).

L’INPS si occupa dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR indicata in oggetto, ricordando che la stessa può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

 

– titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
 – soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

 

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda: il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

 

L’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione.

 

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo.

 

L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.

 

Presentazione della domanda di anticipazione

 

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

– “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
– “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

 

Nella domanda vanno fornite alcune indicazioni, tra cui se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo, o se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria.

 

Il richiedente deve anche specificare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione e, in caso di più datari di lavoro “successivi”, è necessario indicare l’ultimo in ordine temporale.

 

La domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro 6 mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione, circostanza di cui l’iscritto deve essere a conoscenza e accettare.

 

Ancora, nell’istanza il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il fatto che non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento e non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.

 

In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il soggetto interessato deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso.

 

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.

 

La domanda può essere presentata anche tramite CAF e Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale. 

CCNL Edilizia Artigianato: sottoscritto verbale di aggiornamento contrattuale

Le Commissioni Contrattuali hanno aggiornato i capitoli relativi alla sfera di applicazione, classificazione dei lavoratori e alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante

I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il 5 settembre 2023 il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo siglato dalle Parti Sociali è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022. 
Tra le principali novità dal punto di vista normativo si segnala l’aggiornamento delle attività relative alla sfera di applicazione e la nuova suddivisione delle stesse in:
– Progettazione e Costruzione;
– Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica;
– Preparazione e Posa in opera;  
– Costruzione e Manutenzione Servizi; 
– Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi; 
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Opere di Demolizione e Rimozione; 
– Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano. 

La razionalizzazione ha comportato inoltre l’introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione. 
Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori (art. 77) il predetto aggiornamento ha previsto l’introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonchè l’introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3 ed il riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni. 
Infine è stata aggiornata, con decorrenza 1° ottobre 2023, la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante, con l’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4. 

Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
74 76 79 79 86 86 91 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti per i gruppi 1, 2 e 3 è stato altresì introdotto l’Apprendistato Professionalizzante Specialistico. Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente: 
– gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello;
– gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° 4°livello;
–  gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello. 

CCNL Centri Elaborazione Dati: con settembre erogati strumenti di welfare

Corrisposti flexible benefits per il personale non in prova

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 tra Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl, con cui si è dato seguito al rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018, applicato ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., prevede all’art. 270 “Welfare”, l’erogazione, da parte delle Aziende del Settore ed a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:
euro 150,00 per l’anno 2022;
euro 150,00 per l’anno 2023;
euro 150,00 per il 2024,
da corrispondere entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento ed in base alla regolamentazione indicata.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Hanno diritto a questi i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato avendo maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Ne sono esclusi invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Tali emolumenti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Il tutto si aggiunge poi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
A tal uopo Ebce, ossia l’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le imprese ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico ai fini dell’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per la corresponsione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

Regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Il 16 settembre 2023 entrerà in vigore il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2023, n. 204, che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata.

Il regolamento, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del D.Lgs n. 152/2006 definisce:

  • le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;

  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  • le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il decreto chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni viene etichettato con l’indicazione: “prodotto preparato per il riutilizzo“.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

– i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
– i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
– pile, batterie e accumulatori;
– pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
– i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
– i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE dove previsto;
– i veicoli fuori uso;
– i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del regolamento, quelli allo stato liquido e aeriforme, nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

 

Per l’esercizio delle suddette attività il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;

b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;

c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non aver riportato condanna passata in giudicato;

e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria.

Per avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo è necessario inviare la comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, da rinnovare ogni 5 anni e in caso di variazioni dei dati comunicati dal gestore. Decorsi 90 giorni da tale comunicazione sarà possibile dare inizio all’attività.

Alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:

  1. l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;

  2. il titolo di godimento dell’immobile;

  3. la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la

  4. capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  5. l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività;

  6. la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività.