Ebinter Milano: al via le domande per la richiesta del contributo per la locazione

Dal 12 settembre è possibile inoltrare la domanda per accedere al sostegno per il canone di affitto 

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2023, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 29.000 euro. Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 12 settembre al 17 novembre 2023 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 12 gennaio 2024.

Permessi Legge 104 e congedi assistenza familiare disabile grave: variazione dati domande

L’INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità che permette di variare i dati di una domanda già inserita (INPS, messaggi 7 settembre 2023, nn. 3141 e 3139). 

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda”.

 

I soggetti interessati, conseguentemente, avranno la possibilità di comunicare la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

I dati che si possono variare, ad esempio, sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

 

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

 

Permessi Legge n. 104/1992

 

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell’INPS, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

 

La procedura può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende modificare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta.

 

Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

 

Al termine dell’inserimento delle informazioni, sia per la richiesta di rinuncia, sia per la nuova domanda trasmessa con i dati variati, verrà mostrato un riepilogo contenente i dati significativi della richiesta specifica effettuata.

 

Sia la richiesta di rinuncia sia la variazione dati potranno essere consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

 

In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

 

Congedi straordinari per assistenza familiare disabile grave

 

I soggetti interessati, autenticandosi con le note credenziali, possono raggiungere la nuova funzionalità dal portale istituzionale dell’INPS accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

 

Anche in questo caso, la richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta e, dunque, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

 

Tra le altre cose, l’utente dovrà indicare se, per il mese in corso, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare.

 

Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

 

– selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;

– indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni: la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda; se per il mese in corso, come detto, si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;

– confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;

– presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”. L’acquisizione della nuova domanda sarà facilitata dalla procedura, che proporrà in modifica i dati della domanda che si intende variare, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

 

All’atto della conferma, entrambe le comunicazioni di rinuncia e variazione verranno protocollate singolarmente e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

 

La rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda di congedi straordinari”.

E.B.M.: previste borse di studio per il diploma di licenza media

A partire dal 1°settembre la possibilità di partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto, a partire dal 1°settembre, la possibilità per i figli dei dipendenti di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 400 Borse di Studio.
Possono partecipare coloro che abbiano conseguito il Diploma di Licenza Media Inferiore per l’anno scolastico 2022/2023 con votazione pari a 8, 9 e 10, con ISEE  inferiore o uguale a 30.000 euro.
Le borse di studio sono pari ad un valore complessivo di euro 160.000,00 euro l’importo unitario messo a disposizione è determinato in euro 400,00 euro.
La graduatoria viene stilata in base alla votazione più alta e, a parità di punteggio, all’ordine di arrivo delle domande.
Il richiedente deve presentare domanda tramite l’Area Riservata Lavoratore E.B.M. presentando la seguente documentazione:
– certificato di Diploma di Licenza Media Inferiore per l’a.s. 2022/2023,
– copia certificato ISEE (2022 o 2023),
– copia documento d’identità del figlio;
– copia codice fiscale del figlio;
– certificato di genitorialità.
Il termine per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2023.

Assicurazione INAIL: estesa la polizza agli ex percettori RDC impegnati nei PUC 

Pubblicato il provvedimento per l’applicazione della copertura assicurativa agli ex percettori che partecipano ai Progetti utili alla collettività (D.M. 4 settembre 2023, n. 272).

Con il Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata estesa la polizza assicurativa dell’INAIL anche agli ex beneficiari della misura del Reddito di cittadinanza (RDC) impegnati nei Progetti utili alla Collettività (PUC).

In sostanza, il provvedimento individua tra le persone soggette all’assicurazione INAIL mediante l’applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, ai sensi dell’articolo 2 della Determina del Presidente dell’INAIL del 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Inoltre, rientrano nella citata copertura assicurativa anche i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che richiedano di partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). 

Si rammenta, infine, che i PUC sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività vengono svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Decreto Cessioni: chiarimenti sul divieto di opzione per sconto in fattura o per cessione del credito

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni, che ha apportato modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio, soffermandosi in particolare sul divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).

Il Decreto Cessioni ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus, nonché di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, per ragioni di tutela della finanza pubblica, si è reso necessario introdurre il divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti, al fine di limitarne l’ambito applicativo.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica. In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale, l’articolo 121, comma 1, prevede la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione ai suddetti interventi edilizi non è consentito l’esercizio dell’opzione. Tuttavia, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 2, è stata introdotta una prima deroga per le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75%):

– finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

– finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

 

È, inoltre, stabilita la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione agli interventi ammessi al Superbonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • presentata la CILA, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;

  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione è necessario che essa sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga in riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

c) risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

– restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;

– interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le suddette deroghe, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

 

Un’ulteriore deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito riguarda:

– istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 siti nei territori della regione Marche.