La tutela previdenziale della malattia dei lavoratori sportivi

Riepilogate le disposizioni della Riforma dello sport per gli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione separata (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4182).

L’INPS ha riepilogato quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport) in materia di tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata a partire dalla data del 1° luglio 2023.

Lavoratori subordinati

In particolare, con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (articolo 33, comma 3 del D.lgs n. 36/2021).

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia (articolo 30, comma 5 del D.lgs n. 36/2021).

Iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi del settore professionistico

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno comunque diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Invece, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

La tutela previdenziale della malattia

I lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, in caso di evento di malattia, sono tenuti a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

Il medesimo certificato perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul suo sito istituzionale “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.

Infine, il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. 

CCNL Credito: siglato il rinnovo

Importanti novità economiche e normative per il personale di settore

In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l’erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l’ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l’aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.

Livelli 01/07/2023 01/09/2024 01/06/2025 01/03/2026 Totale
QD 4° Livello 335,92 134,37 67,18 47,03 584,50
QD 3° Livello 291,88 116,75 58,38 40,86 507,87
QD 2° Livello 277,07 110,83 55,41 38,79 482,10
QD 1° Livello 264,07 105,63 52,81 36,97 459,48
3a Area 4° Livello 250,00 100,00 50,00 35,00 435,00
3a Area 3° Livello 215,68 86,27 43,14 30,20 375,29
3a Area 2° Livello 203,75 81,50 40,75 28,53 354,53
3a Area 1° Livello 193,32 77,33 38,66 27,06 336,37
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 174,79 69,92 34,96 24,47 304,14

Gli importi corrispondenti all’Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.

Livelli Una Tantum
QD 4° Livello 1.679,60
QD 3° Livello 1.459,40
QD 2° Livello 1.385,35
QD 1° Livello 1.320,35
3a Area 4° Livello 1.250,00
3a Area 3° Livello 1.078,40
3a Area 2° Livello 1.018,75
3a Area 1° Livello 966,60
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 873,95

Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.

Livelli Minimi Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello 4.911,48 95,31 14,30
QD 3° Livello 4.180,89 95,31 14,30
QD 2° Livello 3.760,45 41,55 7,99
QD 1° Livello 3.547,80 41,55 7,99
3a Area 4° Livello 3.156,90 41,55 7,99
3a Area 3° Livello 2.899,88 41,55 7,99
3a Area 2° Livello 2.739,63 41,55 7,99
3a Area 1° Livello 2.599,29 41,55 7,99
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 2.350,10 29,07 5,59

Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
– la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
– viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
– si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
– viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
– la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
– forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
– maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l’azione della Commissione nazionale sicurezza;
– da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.

Modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta edilizi non utilizzabili

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l’invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti“, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

CCNL Telecomunicazioni: presentata la piattaforma rivendicativa

I Sindacati chiedono aumenti salariali, Elemento di garanzia retributiva, stabilizzazioni, welfare e assistenza sanitaria integrativa 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno presentato la Piattaforma rivendicativa. In linea con gli Accordi Interconfederali hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da imprese che erogano sevizi di telecomunicazione. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, dalla pandemia all’introduzione dello smart working, passando per la necessità di implementare nuove infrastrutture di rete, anche alla luce dei fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Sindacati avanzano alcune rivendicazioni.
Tra queste si segna l’esigenza di potenziare i sistemi di digitalizzazione, e di fare dei passi in avanti sull’attuazione dei diritti sindacali per quel che riguarda i contesti più “remotizzati” o quanto meno “ibridi/misti”. E’ importante, aggiungono i sindacati, inserire nel prossimo contratto il sistema di certificazione delle attività di CRM-BPO, favorendo il processo di piena occupabilità. Per quanto riguarda la formazione va stabilita una quota minima garantita all’interno dell’orario di lavoro. 
 

Parte economica

Richiesta di aumenti retributivi coerenti con gli aumenti legati all’inflazione. La rivendicazione relativa all’aumento è fissata in 260,00 euro per il 5° livello. Per l’Elemento di garanzia retributiva, l’incremento rivendicativo è fissato in 300,00 euro; con la precisazione che l’EGR non assorbibile debba essere erogato anche in caso di Welfare/Fringe Benefit erogati. Per le aziende che non prevedono il Premio di Risultato, viene chiesto che venga erogato l’EGR anche in presenza di ammortizzatori sociali. Viene proposta la non assorbibilità degli aumenti contrattuali, valorizzazione ed estensione della contrattazione aziendale di secondo livello quale elemento di crescita economica, professionale e normativa. Politiche di welfare per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Parte normativa

Sul piano normativo occorre sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro in modo tale che vengano previste riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario. A tal proposito viene chiesto di introdurre, in via sperimentale, un pacchetto aggiuntivo di permessi retribuiti finalizzati al raggiungimento di accordi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, occorre trasformare il 5S in un effettivo livello di inquadramento; e disporre il passaggio dal 3° al 4° livello degli operatori di Customer Care in outsourcing per chi ha maturato almeno 36 mesi di anzianità sul 3° livello. Tra le disposizioni da inserire ci sono anche: estensione erga omnes della sanità integrativa contrattuale con costo interamente a carico dell’azienda ed obbligo di iscrizione per le aziende che non hanno fondi sanitari; introduzione del congedo mestruale; rafforzamento dei permessi di paternità. 

Decontribuzione sud: in arrivo la proroga

La Commissione Europea ha deciso di approvare per ulteriori 6 mesi il Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 novembre 2023).

La proroga di ulteriori 6 mesi del Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, è stata decisa dalla Commissione Europea. La notizia è stata comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riporta anche il commento del Ministro Marina Calderone per cui la scelta della Commissione “apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all’UE di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale”.

L’esonero contributivo in questione, conosciuto come “Decontribuzione Sud“, introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 infatti necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato.

A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Sud prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.