Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

CIPL Edilizia Industria Pesaro Urbino: importanti novità per i dipendenti del settore

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell’Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l’andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all’occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell’ottica di un’edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un’ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell’Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all’impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l’anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l’azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l’applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l’adeguamento automatico dell’importo dell’indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell’indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l’apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l’importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l’Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
– il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
– il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
– le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell’andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
– Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
– Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
– Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L’Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall’impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d’affari Iva, l’emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L’adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell’impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

Non ammessa compensazione del credito d’imposta per imprese turistiche con debito IVA non sussistente

L’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di utilizzo in compensazione del credito di imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo con un debito IVA non sussistente (Agenzia delle entrate, risposta 13 novembre 2023, n. 460).

L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione. 

In particolare il comma 8 stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche;

  • intermediari finanziari  iscritti all’apposito albo;

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo;

  • assicurazioni autorizzate a operare in Italia.

L’avviso pubblico del Ministero del turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale termine, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate non condivide la soluzione prospettata dall’istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’invenzione’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta, mutandone arbitrariamente la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

 

Apprendistato lavoratori sportivi, gli obblighi informativi e contributivi

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.