CCNL Riscossione Tributi: incontro con le OO.SS.

Formazione e Polizza Sanitaria al centro del confronto, le trattative proseguiranno il 29 e 30 luglio

Lo scorso 9 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca, Unisin e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, focalizzato su formazione finanziata e polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026. Le Parti Sociali, all’esito dell’incontro, hanno sottoscritto il verbale di rendicontazione sull’accordo di formazione 2024-2027, il quale prevedeva l’attivazione di corsi individuali. Sebbene siano stati attivati solo 2 corsi individuali, l’ente ha annunciato nuovi pacchetti, soprattutto per i neo-assunti, e un aumento delle ore erogate.

Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di destinare alla nuova polizza sanitaria i risparmi derivanti da mancate assunzioni nel 2024-2025 e uscite pensionistiche. Inoltre, allo scopo di migliorare il capitolato attuale della polizza, hanno chiesto in particolare:
riduzione di franchigie e scoperti;
revisione dei massimali delle prestazioni;
introduzione di prestazioni di prevenzione (check-up);
estensione della copertura ai familiari fiscalmente non a carico.

Le OO.SS. ritengono inaccettabile che la polizza sia spesso inutilizzabile a causa di condizioni penalizzanti. L’azienda, pur riconoscendo la necessità di miglioramenti, si è dichiarata indisponibile ad aumentare la quota pro capite versata. Il confronto proseguirà negli incontri fissati per il 29 e 30 luglio, con l’obiettivo di definire le prestazioni e avviare una discussione concreta.

All’esito dell’incontro le Sigle Sindacali hanno, inoltre, chiesto:
– l’apertura della trattativa per il rinnovo dei contratti di primo e secondo livello;
– l’applicazione dell’art. 8, CCNL relativo all’ “apposito elemento della retribuzione” (ex indennità di vacanza contrattuale).

Infine hanno espresso grande preoccupazione sulla possibile scelta di affidare la fiscalità locale a soggetti privati.

Le OO.SS. si impegnano ad aggiornare tempestivamente i lavoratori sulle evoluzioni future.

Rimborsi spese per missioni estere: tracciabilità del pagamento non più richiesta

La risposta del 10 luglio 2025, n. 188, dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai dipendenti in missione all’estero.

l quesito è stato sollevato da un Ministero, il quale ha richiesto chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte all’estero. La domanda sorge a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), che riguarda le modalità con cui il dipendente è tenuto a effettuare il pagamento. L’Istante ha evidenziato che i propri dipendenti potrebbero essere inviati in missione o trasferta in Paesi dove gli strumenti di pagamento tracciati non sono diffusi.

 

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione alla luce delle recenti modifiche legislative. L’articolo 1, comma 81, lettera a), della Legge di bilancio 2025, infatti, ha modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Tale modifica ha aggiunto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell’articolo 51, il dipendente deve effettuare i
relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 84/2025, ha ulteriormente modificato il suddetto periodo del comma 5. Questa nuova modifica ha specificato che la condizione dei pagamenti tracciati si applica ai rimborsi delle spese “sostenute nel territorio dello Stato”.

 

Pertanto, a seguito di quest’ultima modifica legislativa, per le missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato, la tracciabilità del pagamento non è più richiesta ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR.

INL: al via le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti

L’Ispettorato ha comunicato la nuova disponibilità a partire dal 10 luglio 2025 (INL, comunicato 10 luglio 2025).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) informa gli utenti interessati che a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025 sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL.

L’INL ricorda anche che gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal giorno successivo, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato, sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione.

In mancanza di delega, formalizzata come da indicazioni precedenti, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare).

Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.

Questa procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

 

Fondo Mario Negri: borse di studio anno scolastico 2024/2025

Borse di studio per i figli dei dirigenti studenti di scuola secondaria

Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporti, ha previsto un nuovo concorso per l’assegnazione di borse di studio riservate ai figli di dirigenti che risultino:

– iscritti al Fondo e in attività presso aziende tenute alla contribuzione o in prosecuzione volontaria;

– fuori da tali aziende da non oltre 12 mesi rispetto alla data di emanazione del bando;

– cessati dal servizio anche da oltre 12 mesi, ma ancora iscritti con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria.

I destinatari sono coloro che abbiano frequentato la scuola secondaria di secondo grado, anche con votazione minimi.

Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2025.

Rinuncia ai dividendi da parte di soci: trattamento fiscale e sopravvenienza attiva

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una risposta a interpello per offrire chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia alla distribuzione di utili da parte di soci di società, persone fisiche non in regime d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 182).

Sul trattamento fiscale da applicare alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR stabilisce che tale rinuncia si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Se il socio non comunica tale valore, esso è assunto pari a zero.

 

La risoluzione n. 124/E/2017 ha chiarito che con l’introduzione del citato comma 4bis viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l’operazione formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall’acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente come ”apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. L’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi”.

 

Nel caso di specie, l’Istante ha affermato che i predetti soci sono persone fisiche non in regime di impresa
La stessa risoluzione n. 124/E ha precisato che quando i crediti sono dovuti a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa, e non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR.
In questi casi, non è nemmeno necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti, poiché le “distorsioni” che il legislatore intendeva scongiurare (dovute alla mancata coincidenza tra valore nominale e valore fiscale) sono ravvisabili soltanto in presenza di un’attività d’impresa.

 

L’Agenzia ha sottolineato che, nel caso in esame, il valore fiscale del credito dei soci persone fisiche non esercenti attività di impresa corrisponde al rispettivo valore nominale, e non è pari a zero come invece sottoscritto dai soci nell’atto di notorietà.

 

L’Agenzia, infine, ha distinto la fattispecie in esame da quella della sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023: la sentenza riguardava un credito derivante da un contratto di finanziamento (interessi su mutuo) in cui la rinuncia avveniva successivamente all’acquisto del credito da parte del socio/società rinunciante, una situazione diversa dalla rinuncia a dividendi da parte di persone fisiche non imprenditori.

In relazione al quesito, la rinuncia dei soci ai crediti per dividendi non viene considerata sopravvenienza attiva per l’Istante, ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. Dato che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci, creando il diritto di credito dei soci alla distribuzione, l’Agenzia ritiene che detti dividendi siano da considerare giuridicamente incassati.
Pertanto, tali dividendi sono da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973.