CCNL Vetro, Lampade e Display: con aprile nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

CIPL Edilizia Industria e Cooperative Forlì – Cesena – Rimini: stabilito l’EVR 2024

Riconosciuto l’EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì – Cesena – Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell’EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell’EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
– una erogazione dell’EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
– nessuna erogazione dell’EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
– una erogazione dell’EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97

 

 

Le retribuzioni convenzionali per il 2024 dei lavoratori inviati fuori UE

La determinazione delle assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale tra paesi (INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le retribuzioni convenzionali per il 2024 sulla base delle quali si calcola il premio assicurativo a tutela dei lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987).

Va precisato, tuttavia, che trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento, indicate nell’allegato 1 alla circolare, valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 

Pertanto, non rientrano nell’ambito della circolare in commento gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito (con il quale l’UE ha stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), altri stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali 2024

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

In sostanza, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle incluse nel citato Allegato 1, che sono parte integrante del decreto interministeriale 6 marzo 2024.
Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. Alle retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

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Trattamento IVA per attività di trasporto mediante trenini turistici viaggianti su gomma

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all’aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ”adibiti al servizio di taxi”, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto dell’assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell’ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Adesione al Fondo interprofessionale “INNOVA”

L’INPS illustra le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA” (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L’INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione “FINN” nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

– l’adesione al Fondo prescelto;

– la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

– l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.