Dichiarazione “Redditi 2023–PF”: online il modello

Con il provvedimento n. 555597 del 28 febbraio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione in via telematica dei dati, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023 con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Il modello è composto dal:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023-PF” per i soggetti non residenti;
    “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.
  • I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

Approvata anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Il modello di dichiarazione è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia, prestando attenzione in fase di stampa alle caratteristiche tecniche indicate.

Indicazione degli importi e modalità di trasmissione dei dati:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • permane l’obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica  di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato da provvedimento;
  • i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono trasmettere la scheda ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste;
  • per la presentazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746/2008, con l’obbligo da parte degli uffici postali di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

I soggetti incaricati (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322) nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2023, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le schede ricevute dal 16 luglio 2023 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

 

 

Modello 730/2023: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 febbraio 2023, n. 52627).

Facendo seguito al provvedimento del 6 febbraio 2023, n. 34545, con il quale sono stati approvati i modelli in oggetto, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate comunica che sono disponibili le specifiche tecniche per procedere all’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 2023 delle persone fisiche. Il citato provvedimento aveva infatti previsto, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica anche i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

 

Con il provvedimento sono state approvate anche le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

 

L’articolo 37, co. 2-bis, lettera c-bis), del D.L.gs. n. 241/1997 ha previsto che le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il provvedimento del 24 febbraio 2023, n. 52627, l’Agenzia delle Entrate ha definito:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.

Nuovo Patent box, la circolare con i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L’Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Con l’approvazione del Milleproroghe 2023, in arrivo novità per le imprese

Il Decreto approvato il 23 febbraio scorso introduce nuove misure tra le quali il credito d’imposta sui beni strumentali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 febbraio 2023).

Il provvedimento licenziato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2023 interviene su vari fronti che interessano le imprese. Innanzitutto, per quel che riguarda il credito d’imposta sui beni strumentali, il provvedimento proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il testo, inoltre, introduce modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto prescrive anche limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo.

In prospettiva, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Si sblocca poi l’impasse per la validità delle polizze assicurative decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del MISE (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.

Infine, con lo scopo di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.

La revisione del sistema degli incentivi alle imprese riceve l’ok del Governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 23 febbraio, un Disegno di legge riguardante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di bloccare l’estrema frammentazione delle attuali politiche di incentivazione

Via libera alla nascita di un nuovo “codice degli incentivi” al fine di bloccare l’estrema frammentazione delle attuali politiche di incentivazione e raggiungere la piena efficienza degli interventi per le imprese. E’ quanto emerso dal Consiglio dei ministri nella riunione di ieri. Il testo delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l’attivazione del sostegno pubblico attraverso incentivi alle imprese, in modo da razionalizzare e semplificare gli incentivi e ridurre i tempi e i costi delle relative richieste.

La revisione degli incentivi costituisce infatti un passaggio necessario anche per la promozione della politica industriale italiana che richiede sul piano nazionale un maggiore efficientamento degli interventi per le imprese nonché di orientamento verso le sfide globali come la transizione green e digitale.

 

Secondo le rilevazioni rese note dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il sistema agevolativo nazionale ha fatto registrare nel 2021 un numero complessivo di 1.982 interventi agevolativi, di cui n. 229 delle amministrazioni centrali e n. 1.753 delle amministrazioni regionali. Di qui l’esigenza di razionalizzare la materia in un “codice degli incentivi”.

 

Le nuove norme introducono, tra l’altro, i seguenti principi guida degli interventi di incentivazione:

  • programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;

  • misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;

  • rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche d’incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

  • valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

Gli interventi normativi si svilupperanno in una duplice direttrice, dovendo consentire:

  • la “razionalizzazione dell’offerta di incentivi”, attraverso l’individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;

  • la “codificazione” delle regole procedurali concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un “codice degli incentivi”.

Il testo promuove inoltre la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d’incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma telematica “incentivi.gov.it”. 

Il ddl è collegato alla Legge di Bilancio 2023-2025 in coerenza con le indicazioni del DEF e con il PNRR.