Vending machine: memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Agenzia delle entrate, con la risposta 22 febbraio 2022, n. 88, fornisce chiarimenti sul corretto comportamento da adottare al fine di evitare che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – tramite “distributori automatici” – possa generare una duplicazione d’imposta in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.

L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti».
Non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie (art. 2, co. 1, DPR n. 696/1996).
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tuttavia, ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Pertanto, dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di specifiche caratteristiche sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere alternativamente certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015);
b) “mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline” (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696) – con riferimento alle ipotesi residuali, individuate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, per cui ancora non ricorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
c) ex articolo 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e rilascio, ove previsto, del documento commerciale.
Sulla base di quanto sopra esposto – nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia “certificata” mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai “distributori automatici” e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente – si ritiene plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la “Torre di ricarica” per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado – anche in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015.
A titolo esemplificativo, nel caso prospettato dall’istante, potranno essere adottate le seguenti accortezze:
– eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le cd tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo;
– indicare nella fattura emessa, tra l’altro, il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica;
– consegnare la fattura, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, « non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo;
– in alternativa, consegnare, non oltre il momento di ultimazione dell’operazione di ricarica, una apposita quietanza ( ex articolo 1199 del codice civile), che riporti il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, i dati di riferimento del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi detta quietanza nella fattura elettronica emessa;
– lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, che l’imponibile e l’imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 127 del 2015; compilare, come ipotizzato dall’istante, un «report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche», al fine di consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva.

 

Ristorazione collettiva: in G.U. le modalità di erogazione dei contributi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, di cui all’art. 43-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 (DL Sostegni-bis), alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

– 56.29.10 – Mense;

– 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le imprese alla data di presentazione dell’istanza devono:

– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

– presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (la predetta condizione non si applica alle microimprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);

– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare dell’aiuto

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti con le seguenti modalità:

– le risorse finanziarie sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

– le risorse finanziarie che residuano dall’assegnazione sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per ottenere il contributo le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.

L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

Professionisti: accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale

Con la Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’Inps ha illustrato le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale in favore dei dipendenti dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito “Fondo”) garantisce la tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione “dell’assegno di integrazione salariale”.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto.
Il superamento della soglia dimensionale, fissata per la partecipazione al Fondo, deve essere verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Al di sotto della suddetta soglia dimensionale, fino all’adeguamento del regolamento del “Fondo” con l’estensione della tutela alle ipotesi di datori di lavoro con un solo dipendente, l’assegno di integrazione salariale è garantito dal FIS.

Lavoratori beneficiari

L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti.
Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all’impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione. Ai fini dell’assolvimento di tale ultimo obbligo, è sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.

Vincolo di equilibrio finanziario del Fondo

In considerazione del generale principio di equilibrio finanziario, le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. A tal fine, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, può essere disposto un adeguamento dell’aliquota contributiva; in caso contrario l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Informazione e consultazione sindacale

Prima della presentazione della domanda deve essere esperita la procedura di informazione e consultazione sindacale presso le articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo, comunicando le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione (20 giorni per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti).
In proposito l’Inps ha precisato che il raggiungimento dell’accordo è necessario soltanto qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà”.
Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali, da presentarsi entro 3 giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo.

Causali di accesso al trattamento di integrazione

L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
– situazioni temporanee di mercato;
– riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale;
– contratti di solidarietà.

Misura del trattamento di integrazione

L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale, che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro.

Durata del trattamento di integrazione

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (cd. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
L’Inps precisa che, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione CTPS. Per i lavoratori iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota è computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tener conto del massimale annuo, che per l’anno 2021 è pari a 103.055,00 euro, mentre per l’anno 2022 è pari a 105.014,00 euro.

Contributo addizionale

Correlato alla fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’INPS, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Pagamento del trattamento di integrazione

Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.
Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Ai fini del conguaglio o rimborso dei trattamenti anticipati le richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
– dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
– dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Professionisti: istruzioni operative sul fondo di solidarietà bilaterale

22 febb 2022 In materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, si foniscono istruzioni sulle modalità di richiesta dell’assegno di integrazione.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021, è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:

Codice

Descrizione

AIO Assegno di integrazione salariale
AIS Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà

Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra anticipato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della L. n. 183/2010.

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
– nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
– negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:

Codice

Descrizione

A104 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali
A105 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà – attività professionali

Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:

Codice

Descrizione

L009 Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali
L012 Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali

Inoltre, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>.
Relativamente alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della L. n. 234/2021, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
– nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Cassa Edile Siena: nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022

Contributi: validità dall’1/1/2022

Contributo

% Impresa

% Operaio

% Totale

Contributo paritetico (1) 1,875 0,375 2,25
D.P.I. e Vestiario 0,50 0,50
Ape (2) 3,61 3,61
Scuola Edile – Formazione 0,80 0,80
C.P.T. – Sicurezza 0,20 0,20
Quota adesione contrattuale 0,59 0,59 1,18
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) 0,20 0,20
Fondo incentivo all’occupazione (3) 0,10 0,10
Fondo sanitario (3) (4) 0,60 0,60
TOTALE 8,475% 0,965% 9,44%
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) 0,20% 0,20%
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) 0,26% 0,26%

(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità