Rappresentanza doganale: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

Con una nuova circolare l’Agenzia delle dogane aggiorna le istruzioni sulla rappresentanza doganale diretta e indiretta, specificamente in riferimento agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024 con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella doganale dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale (Agenzia delle dogane, circolare 2 settembre 2025, n. 22).

Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza

 

La normativa unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, prevedendo due forme di rappresentanza:

  • rappresentanza diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • rappresentanza indiretta, nella quale rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, il legislatore nazionale ha disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione. Una regola specifica si applica agli operatori non stabiliti nel territorio unionale: essi devono farsi rappresentare esclusivamente da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta. Tale rappresentante non può, a sua volta, nominare una terza persona, poiché deve agire per conto dell’effettivo importatore della merce.
Le condizioni per ottenere l’abilitazione sono considerate già assolte per alcune categorie di soggetti, i quali devono comunque presentare un’espressa richiesta tramite un apposito formulario. Tali categorie sono:

  • Spedizionieri doganali;
  • Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.);
  • Operatori Economici Autorizzati (AEO), limitatamente a quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 38 c. 2 lettera a) del CDU.

Se la richiesta di abilitazione viene prodotta dopo più di tre anni dall’ottenimento del titolo professionale o dello status AEO, deve essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.
I soggetti che non rientrano in queste categorie devono presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane competente, allegando la medesima dichiarazione sostitutiva.

 

L’ufficio locale verifica il possesso dei requisiti, valutati nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza:
– l’assenza di condanne penali passate in giudicato per specifici delitti non colposi;

– l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, purché commesse nell’ambito di attività doganali;
– il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali.
Per assolvere al terzo requisito, il richiedente deve soddisfare una delle due seguenti condizioni alternative:

  • il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta;
  • il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia. 

L’iter istruttorio per il rilascio deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’Ufficio centrale rilascia l’abilitazione e iscrive il soggetto in un’apposita banca dati con un codice identificativo. In caso di esito negativo, il richiedente ha 30 giorni per produrre osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni.

 

L’abilitazione è valida esclusivamente sul territorio nazionale. Per il mantenimento dell’abilitazione, il titolare deve espletare un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante e frequentare, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie accreditate dall’ADM.

 

La sospensione dell’abilitazione, per un massimo di sei mesi, può essere disposta dal Direttore Territoriale in caso di condanna non definitiva.

 

La revoca viene avviata in caso di perdita dei requisiti. Per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta implica la contestuale sospensione o revoca della patente di Spedizioniere doganale.

 

Infine, viene sancito il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego

In arrivo il nuovo decreto legge sui flussi migratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, con disposizioni, tra l’altro, per rafforzare il contrasto al reclutamento e all’impiego illegale di manodopera straniera (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2025, n. 140).

Il Consiglio dei ministri, riunito nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

 

Diverse le novità in arrivo, tra cui si segnalano disposizioni volte a rafforzare la protezione degli gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A tal proposito, infatti, è previsto l’ampliamente da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

 

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

 

Rivista la decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato: tale termine decorrerà dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

 

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

 

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

 

Avrà cadenza triennale e non più annuale il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale.

 

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

 

Infine, è prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa.

CIRL Agricoltura Veneto: siglato il rinnovo contrattuale 

Siglato dopo 13 anni il rinnovo che punta su salari, formazione e flessibilità

Lo scorso 28 luglio 2025 le Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil del Veneto e l’Associazione datoriale Fimav hanno firmato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori del settore agro-meccanico in Veneto.

L’ultimo accordo siglato per il settore in oggetto era datato 2010, non firmato da Flai-Cgil in quanto contenente previsioni non accettabili per l’OO.SS. 
L’attuale rinnovo contrattuale ha previsto, per tutti i lavoratori:

– l’aumento salariale integrativo pari all’8% dal 1° gennaio 2025, 8% dal 1° gennaio 2026, 8% dal 1° gennaio 2027, 8% dal 1° gennaio 2028;

– l’introduzione del premio individuale pari allo 0,8% della retribuzione annua lorda per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Il rinnovo, inoltre, introduce la disciplina sull’orario di lavoro con attenzione alla normazione su banca ore e flessibilità.

Per quanto concerne la formazione continua, il monte ore dei permessi retribuiti, viene aumentato di 60 ore.

Previsti infine adeguamenti normativi al fine di allinearsi al CCNL vigente.
Le Sigle sindacali hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando che il contratto getta le basi per una proficua fase di relazioni sindacali.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi: ulteriori imprese ammesse

L’INPS elenca le ulteriori imprese ammesse alla fruizione dell’agevolazione contributiva connessa ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) a valere sulle risorse residue dell’anno 2017 (INPS, messaggio 3 settembre 2025, n. 2568).

Relativamente allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), l’INPS comunica che, dalla rilevazione contabile effettuata sulle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

 

Conseguentemente, è stato possibile, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzare l’ammissione allo sgravio in questione per ulteriori imprese, elencate nell’allegato al messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

 

In particolare, i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2017, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;

  •  nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, le descritte operazioni di conguaglio, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 dicembre 2025.

Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.