Università non statali: tasse e contributi detraibili anno 2021

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2021 (Decreto 23 dicembre 2021).

Secondo la previsione del TUIR (art. 15, co. 1, lett. e) del DPR n. 917/1986) tra gli oneri detraibili dall’IRPEF sono comprese le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. Per i corsi tenuti presso università non statali, in particolare, la spesa detraibile è stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
La detrazione è prevista per la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
I limiti massimi di spesa detraibile sono individuati in relazione a quattro aree disciplinari di afferenza dei corsi di istruzione (Medica, Sanitaria, Scientifico-tecnologica, Umanistico-sociale) ed alla zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio (Nord, Centro, Sud e Isole).
Oltre che per i corsi di laurea, la detrazione è ammessa anche per la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi post-laurea (dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello). In questo caso i limiti massimi di spesa detraibile sono individuati esclusivamente in relazione alla zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
La detrazione è pari al 19 per cento della spesa sostenuta nel periodo d’imposta.

LIMITI DI SPESA DETRAIBILE AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO – ANNO D’IMPOSTA 2021

Area disciplinare corsi istruzione

Zona geografica Nord

Zona geografica Centro

Zona geografica Sud e Isole

Medica Euro 3.900 Euro 3.100 Euro 2.900
Sanitaria Euro 3.900 Euro 2.900 Euro 2.700
Scientifico-tecnologica Euro 3.700 Euro 2.900 Euro 2.600
Umanistico-sociale Euro 3.200 Euro 2.800 Euro 2.500

LIMITI DI SPESA DETRAIBILE AI CORSI POST-LAUREA – ANNO D’IMPOSTA 2021

Tipologia corsi

Zona geografica Nord

Zona geografica Centro

Zona geografica Sud e Isole

Corsi post-laurea di dottorato, di specializzazione e di master universitari di primo e secondo livello Euro 3.900 Euro 3.100 Euro 2.900

Ai fini della spesa detraibile, agli importi sopraindicati va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione, individua specificamente l’area disciplinare di appartenenza dei singoli corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, individua per ogni Regione la zona geografica di appartenenza.

Biella: protocollo per riorganizzare il mercato del lavoro

Siglato il 18/1/2022, tra l’ANCE Biella, la CNA Biella, la CONFARTIGIANATO Biella, la CONFESERCENTI del Biellese, l’Unione Industriale Biellese e la CGIL di Biella, la CISL di Biella, la UIL di Biella-Vercelli, il seguente protocollo d’intesa.

Le finalità del Protocollo di Intesa sono quelle di:
– rispondere in modo efficace ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito, non solo a causa della pandemia;
– mettere in campo strumenti generalizzati e al contempo personalizzati, che consentano di gestire e affrontare i cambiamenti e le sfide che il contesto economico propone, sia nel breve sia nel medio periodo;
– assicurare al sistema produttivo e alle persone un’offerta formativa flessibile e tempestiva, strettamente legata alle reali e contingenti esigenze delle imprese e che sappia valorizzare le abilità e le conoscenze già acquisite da parte delle persone occupate ed inoccupate.
A fronte delle trasformazioni connesse alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione di processi e di prodotto delle imprese, risulta essenziale adeguare le competenze interne alle aziende e dei lavoratori, utilizzando e migliorando tutti gli strumenti informativi e formativi.
Nel breve termine, il portale “IOLAVORO”, la piattaforma di Agenzia Piemonte Lavoro, viene individuato come lo strumento che è in grado di fornire le informazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel proprio ambito, perciò si impegnano a sensibilizzare l’utilizzo del predetto “portale” sia da parte delle imprese e sia dei singoli candidati.
Nel medio periodo è necessario individuare i futuri fabbisogni professionali delle imprese al fine di migliore l’orientamento e l’efficacia dell’offerta formativa, avendo come obiettivo il rafforzamento e l’acquisizione delle competenze e della occupabilità dei giovani, la definizione e programmazione di percorsi formativi e di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonché percorsi formativi rivolti agli “adulti” che, per la mancanza di adeguamento delle competenze possedute, rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro e necessitano pertanto di percorsi di formazione che consentano di adattare le competenze professionali ai fabbisogni dell’economia locale.

Scadenza iscrizione Familiari non Fiscalmente a Carico all’ EBM Salute

Scade, il 28 febbraio, il termine per estendere la polizza anche i familiari fiscalmente non a carico al Fondo Sanitario EBM Salute per i lavoratori del settore della Metalmeccanica PMI

Per il 2022 l’adesione a pagamento potrà essere effettuata tramite l’Area Riservata EBM Salute fino al 28 febbraio 2022.
Il Manuale per la Gestione dei Familiari a Pagamento è disponibile cliccando sul box Campagna Adesioni Familiari NON a Carico al seguente link.
Sono inclusi:
– Il coniuge, compreso il convivente di fatto (di cui alla L.76/2016) fiscalmente a carico
– I figli risultanti dallo stato di famiglia fiscalmente a carico.
Le condizioni per inserire un nuovo familiare non fiscalmente a carico (familiare a pagamento)
• Il Lavoratore (Titolare della Polizza) deve essere iscritto al fondo EBM Salute e deve essere registrato all’Area Riservata EBM Salute;
• Il Familiare NON Fiscalmente a Carico (Familiare a Pagamento) non deve essere un lavoratore Titolare di Polizza su EBM Salute;
• Il Familiare a Pagamento, che si intende inserire, NON deve essere già censito come Familiare Fiscalmente a Carico.
La data di inizio copertura della Polizza per il Familiare a Pagamento non può essere precedente alla data di inizio copertura dalla Polizza per il Lavoratore (Titolare) nell’anno di riferimento della polizza.

Superbonus: demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 59).

Qualora sia installato un impianto solare fotovoltaico, contestualmente ad un intervento ” trainante” antisismico – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che – rientrando l’intervento antisismico tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento, inoltre, agli interventi di efficienza energetica, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ” ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
La predetta limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Considerato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del Superbonus, gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’APE convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per tutti gli interventi effettuati su immobili che presentano le caratteristiche sopra richiamate (assenza di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi) indicati nel citato articolo 119, nei limiti e alle condizioni ivi previste, ed è subordinata alla duplice condizione che:
– siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
– che, al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
Al riguardo, sentito l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), l’Agenzia ritiene che, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, è necessario, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

CCNL Dirigenti Aziende del terziario: Accordo Copertura “Infortuni”

Sottoscritto il 21/12/2021, tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERIALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione Pastore, per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’accordo del 16/6/2021 per i Dirigenti del terziario, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.

La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1/1/2022.
Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00, con la conseguenza che il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui.
Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 28 del CCNL 31/7/2013 e successive modificazioni.
Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2021, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18 comma 7 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1/1/2023.
La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento che il dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno quindi avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18 comma 7 del CCNL.