Minaccia di licenziamento e delitto di estorsione: la pronuncia della Cassazione

16 febb 2022 Il delitto di estorsione si configura nell’ipotesi in cui, il datore di approfitti della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringendo i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Nel caso, i lavoratori ricorrono in Cassazione contro la decisione della Corte di merito che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva assolto il datore di lavoro dall’estorsione contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione del tribunale, che ha riconosciuto come i lavoratori in questione a detta dei numerosi testimoni prestassero il proprio servizio oltre l’orario di lavoro, in maniera sostanzialmente ininterrotta (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni, subendo le continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente espletate. Risulta, peraltro, come il rispetto di tali condizioni di lavoro non retribuite venisse posta come opzione alternativa alla prospettazione per i lavoratori della “libertà” di lasciare il proprio impiego.
I giudici riconoscono che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l’estorsione così come contestata nel capo di imputazione, ma ritengono di superare gli insegnamenti della Corte di legittimità sul punto osservando che: le e-mail in atti «non evidenziano tale connotato minaccioso, in esse, infatti, il datore di lavoro, dopo avere impartito delle direttive, specifica che “…se qualcuno non è d’accordo è libero di andarsene…» facendo, quindi, esplicito riferimento alla libertà decisionale del lavoratore, nel caso in cui lo stesso non condividesse le direttive impartite, non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata»; perché «nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell’ambiente familiare di provenienza».
In appello, il giudicie esclude, quindi, la sussistenza della minaccia facendo leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore dal datore di lavoro, quanto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro, siccome descritte.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Contributo di solidarietà EBNA

L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) ha comunicato il contributo di solidarietà in vigore dall’1/1/2022.

Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione), va calcolato in base alle seguenti modalità:

ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333
€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667
€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333
€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333
€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)

Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionale.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.

Regime patent box semplificato: disposizioni di attuazione

Il Fisco ha definito gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48243)

L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.

Campione d’Italia: stabilita la misura della riduzione forfettaria

Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, n. 48205, l’Agenzia delle entrate ha determinato la misura della riduzione forfettaria per il 2022.

Per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 30 per cento.
Si rammenta che, il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.

Accesso semplificato al FIS fino a marzo 2022

Con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2022, sono state fornite le semplificazioni procedurali in merito al Fondo di integrazione salariale, in vigore fino al 31/3/2022.

Come è noto, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, in particolare sono state stabilite le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all’assegno di integrazione salariale, in quanto all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.
Oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.
Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili oppure con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei.
Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.

Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Gli adempimenti innanzi illustrati si applicano ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’ammortizzatore sociale dell’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.
La sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.
Pertanto, nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.
Tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.