Certificato di agibilità per il settore spettacolo: richiesta massiva tramite Pec

A decorrere dal 21 luglio 2022 l’Inps attiva una nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità per le imprese del settore spettacolo (Inps – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874).

Al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti alla richiesta del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo, l’Inps ha disposto l’attivazione di una nuova procedura di richiesta massiva evitando l’accesso al portale.
La nuova modalità di richiesta può essere utilizzata a decorrere dal 21 luglio 2022; prevede l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
La procedura rende disponibile tramite Pec le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file compresso che l’utente può prelevare interfacciandosi con la propria casella Pec.

La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati: datori di lavoro, committenti, professionisti mandatari del datore di lavoro.
I soggetti che intendono utilizzare la richiesta massiva tramite PEC, devono accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica, ossia:
a) cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
b) compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
– codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi;
– indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
– completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizza a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente la procedura invia un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente, specificato in fase di accreditamento, che deve essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Superato tale lasso di tempo è necessario ripetere la procedura dall’inizio.
Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile inviare i flussi xml delle agibilità alla casella PEC dedicata richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.

Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus

In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022 (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 384).

Nel caso di specie, il contribuente ha sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare al piano terra di un edificio in corso di costruzione e chiede se:
– in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare applicazione l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 ( sisma bonus acquisti), nella misura del 110 per cento, con applicazione dello sconto in fattura previsto dall’articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020;
– nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in fattura.
L’Agenzia chiarisce che qualora l’Istante sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla predetta data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Potrà, invece, applicare la detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste (75 per cento o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Illegittima la sanzione irrogata al dipendente assente alla visita fiscale perché sotto la doccia

L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore stesso di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un lavoratore e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
I Giudici del gravame avevano accertato, in fatto, che il lavoratore, assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione; il dipendente, inoltre, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovesse essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Né l’assenza alla visita domiciliare di controllo, annoverata fra le condotte di rilievo disciplinare dal CCNL richiamato dalla società, può ritenersi concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente. Quest’ultima può, difatti, essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale, non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.

Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.

Ministeri: le nuove indennità di amministrazione

 

Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

NUOVA AREA

Ministero

Transizione

ecologica

Ministero

Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari

Esteri e

della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

NUOVA AREA

Ministero

dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo

Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della

Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle

Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia

DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70

(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

 

(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Accertamenti bancari: nessun obbligo di contraddittorio

In caso di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo ad invitare il contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale e nel sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari (Corte di Cassazione – ordinanza 15 luglio 2022, n. 22451).

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.

Secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente.