Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

CIRL Chimica Artigianato – Veneto: prorogato il contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e dell’ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
– per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
– per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell’accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l’erogazione dell’Elemento territoriale (ERT).

Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

CIPL Edilizia – Livorno: stabilito l’EVR anno 2023

Elaborate le tabelle relative ai valori dell’EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell’EVR per l’anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell’accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
Livello Importo
44,98 euro
43,25 euro
38,06 euro
32,87 euro
IMPIEGATI
Livello Importo
7° quadri e impiegati 65,23 euro
6°impiegati 1°cat. 58,71 euro
5°impiegati 2°cat. 48,92 euro
4°impiegati 4°livello 45,66 euro
3°impiegati 3°categoria 42,40 euro
2°impiegati 4°categoria 38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego 32,61 euro