Fondo Sanimoda: rinnovato l’accordo con i partner UniSalute e Generali per gli anni 2023 e 2024

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità per le Aziende e gli iscritti al Fondo

Continua la collaborazione per il biennio 2023-2024, tra il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda con UniSalute e Generali, per la gestione delle prestazioni sanitarie destinate al personale impiegato nell’industria della Moda aderente al Fondo, nonché ai loro familiari.
Tale scelta è stata avanzata al fine di garantire continuità, semplicità, serenità, ma soprattutto miglioramenti, nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dai Fondi a tutti gli iscritti, dipendenti, familiari e Aziende.
Questa collaborazione con UniSalute e Generali, iniziata nel 2018, garantisce infatti solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.
Giova ricordare che, UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è considerata infatti, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti, circa 11 milioni di persone, gestendo prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni fornisce infatti, piani sanitari personalizzati con una vasta gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa. Generali invece, risulta essere il primo gruppo assicurativo in Italia e Leader europeo, produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, operando in tre direttrici: iniziative per i suoi 15mila dipendenti in Italia, soluzioni per le imprese assicurate e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).
Orbene, i piani sanitari proposti agli associati di Sanimoda integrano i servizi del Sistema Sanitario Nazionale ed offrono diversi vantaggi, tra cui: l’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute per Sanimoda; il risparmio sui costi delle prestazioni, poiché il pagamento delle spese è a carico parzialmente del Fondo Sanimoda; nonché, la possibilità di estendere specifiche coperture assicurative.
Inoltre da oggi vi è la possibilità, di scegliere la struttura a cui rivolgersi in modo più facile e immediato. Sanimoda infatti, ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per rendere più semplici i meccanismi di rimborso.
Anche per le Aziende, tale Fondo offre numerosi vantaggi, perché, aderire ad un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Invero, quando i lavoratori possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività, poiché la sanità integrativa, ha un alto valore sociale: il principio della mutualità autorizza tutti i dipendenti ad accedere alle cure, garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.
Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende pertanto un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria, ai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con i 230mila lavoratori e familiari, e le 6mila aziende iscritte.
Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le Aziende del comparto Moda ancora non aderenti al Fondo di categoria, ad associarsi.

Intesa tra i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per ampliare coperture INAIL agli studenti

I due dicasteri hanno annunciato l’ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che “attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)”.

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.

 

 

Fondo Fontur: previsto il pagamento del contributo entro il 31 gennaio 2023

L’importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo – Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell’’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo – Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi – Confindustria Viaggi, Ucina – Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams – Cgil, la Fisascat – Cisl, aderente alla Fist – Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un’unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell’azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa –
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell’ area riservata aziende.

Malattia professionale e sospensione degli adempimenti tributari: chiarimenti CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti per ottenere la sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10).

Il CNDCEC fornisce risposta di chiarimento ad un quesito dell’11 gennaio 2023 in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (L. n. 234/2021, art. 1, co. 927-944).

 

Il Consiglio fa presente che al momento non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate, da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini, dal momento che la stessa non ha individuato la documentazione occorrente per ciascuna casistica.

Nel fornire delucidazioni, richiama il co. 935, art. 1, della L. n. 234/2021 il quale prevede che la copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico che ne attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione affinchè trovino applicazione le disposizioni previste dalla legge. Specifica inoltre che il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (art. 1, co. 934, L. n. 234/2021).

Pertanto, in considerazione della norma indicata, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta nel citato co. 935. Per grave malattia s’intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

A ogni modo, il Consiglio suggerisce di contattare preventivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell’iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.

CCNL Dirigenti Area Sanità: ampio dibattito sui punti salienti del rinnovo contrattuale

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell’ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l’invito all’Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l’appunto, la figura del Sociologo all’interno del comparto sanità, operante insieme l’Assistente sociale e l’Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l’analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l’ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall’ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell’ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell’ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall’Inail, circa il format voluto dall’Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un’anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull’inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull’esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all’art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l’ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell’armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l’aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l’uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all’indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l’erogazione dell’emolumento straordinario Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.