Fondo Fasdac: anticipazione della manovra “espansiva” a partire dal 1° gennaio 2023

Nuovi provvedimenti in ambito odontoiatrico ed in materia di prevenzione oncologica della cute e per la prevenzione delle malattie respiratorie, aumento della tariffa giornaliera per i ricoveri sanitari

Il FASDAC “Mario Besusso”, il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, cinque ambiti di intervento per un impatto netto annuo di oltre 5 milioni di euro per adeguare sempre di più la propria offerta al bisogno di salute degli iscritti.
Provvedimenti in ambito odontoiatrico 
La misura di maggior impatto è l’aumento della compartecipazione a carico del Fasdac nella forma diretta che passa all’80%, conseguentemente la quota a carico degli iscritti scende dal 30 al 20%.
Per quanto riguarda la forma indiretta, invece, sono previste delle tariffe di rimborso più alte, a fronte di un mercato più costoso.
E’ stato inoltre, previsto l’ampliamento all’intera branca della parodontologia che, fino ad ora, era limitata ad un numero ridotto di prestazioni per lo più fruibili nella sola forma diretta.
E’ stata, infine, attribuita la possibilità di effettuare l’igiene orale (ablazione del tartaro) oltre che in convenzione, anche nella forma indiretta, sempre nel limite di due volte l’anno tra le due forme di rimborso.
Provvedimenti in ambito prevenzione 
A partire dal mese di marzo 2023 se ne introducono ulteriori 2 dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie.
Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.

Provvedimenti in ambito ricoveri sanitari a rilevanza sociale
Sono state riviste le tariffe giornaliere di rimborso portando quelle per la “lungodegenza” da 40 a 60 euro, quelle per i ricoveri “particolari” da 80 a 100 euro e quelle per i ricoveri “riabilitativi” da 180 a 200 euro.
Nella forma indiretta è ora previsto un contributo giornaliero di 30 euro senza limitazioni di giornate annue.

CCNL Acconciatura ed Estetica: a febbraio la seconda tranche di aumenti contrattuali

Per il personale dipendente dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere dal 1° febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi

Con il verbale di accordo siglato il 14 ottobre 2022 Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi per il personale dipendente dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, con decorrenza 1° febbraio 2023.

Livello Minimo
1 1.511,46 euro 
2 1.380,74 euro 
3 1.309,00 euro
4 1.234,19 euro

 

Legge di bilancio 2023, l’incentivo alla prosecuzione del lavoro

Il testo prevede un vantaggio retributivo per il lavoratore dipendente che entro la fine del 2023 abbia raggiunto i requisiti per “Quota 103” rimanendo al lavoro (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 286 e 287).

Oltre che le misure sulla pensione anticipata, sinteticamente riassumibili nella formula di “Quota 103“, la Legge di bilancio 2023 prevede anche un incentivo per la prosecuzione del lavoro per chi entro il 31 dicembre 2023 abbia abbia raggiunto o raggiunga i requisiti per il trattamento in questione. 

In pratica, il dipendente che intenda proseguire con l’attività lavorativa potrà richiedere al datore di lavoro il versamento in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

In  conseguenza dell’esercizio di questa facoltà da parte del lavoratore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a  decorrere  dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista  dalla  normativa vigente  e  successiva  alla  data  dell’esercizio della facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma  corrispondente  alla quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente  previdenziale, è invece corrisposta interamente al lavoratore. 

Si demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, la definizione delle modalità attuative della norma.

CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale

Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 

Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 

Livello Dal 2023
Dirigente 720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.

Impianti di interesse strategico nazionale: misure sull’amministrazione straordinaria e penali

Pubblicato in G.U. del 5 gennaio 2023 il decreto legge contenente misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale finalizzate a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità (D.L. n. 2/2023).

Il decreto in oggetto, al Capo I, reca disposizioni relative al settore siderurgico. In particolare, l’articolo 2 disciplina l’amministrazione straordinaria delle società partecipate, concepita come strumento rapido per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata.

 

Pertanto, per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

 

I compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi sono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione e la corresponsione degli acconti sui compensi è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità avendo riguardo, ad esempio, all’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 3). Viene anche fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali che non può eccedere complessivamente i 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

 

Il decreto contiene poi disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, e l’interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

 

Le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il giudice, in questo caso, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario.

 

Il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente. 

 

Infine, l’articolo 7 sancisce la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.