CCNL Aereoporti Sezione Handlers: sottoscritto verbale integrativo

Precisazioni in merito alla spettanza dell’importo una tantum per il personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL

Il 29 gennaio 2024, Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, si sono incontrate nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OO.SS il 22 dicembre 2023. L’art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte specifica – Sezione Handlers siglato il 25 ottobre 2023 ha previsto l’erogazione a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data della firma, a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione, di un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi. In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 la misura del relativo importo deve essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023. 
La norma transitoria del contratto, estende la spettanza della suddetta una tantum, anche al personale a tempo indeterminato che dalla data del 25 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovesse risultare transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria, prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante. Relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25 ottobre 2023, non è stata prevista deroga.
Le Parti Sociali hanno quindi condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023. Si è pertanto stabilito che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori che alla data del 29 gennaio 2024 siano alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, una somma dell’importo lordo di 500,00 euro che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue. Per i lavoratori part-time detto importo sarà riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Agli stessi lavoratori di cui sopra, sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di 385,00 euro lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo deve essere riproporzionato rispetto al 1° dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto con il precedente operatore abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta entro il 31 Marzo 2024, per poi essere riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Con l’accordo siglato le Parti Sociali hanno dichiarato concluse, con esito positivo, le procedure di raffreddamento. 
L’accordo si è reso necessario a causa della mancanza di una deroga che estenda la spettanza dell’importo una tantum stabilito rispetto al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL.

 

Il calcolo del ticket di licenziamento per il 2024

Illustrata la contribuzione dovuta in applicazione del relativo obbligo di versamento e rivalutazione del massimale NASpI per l’anno in corso (INPS, messaggio 7 febbraio 2024, n. 531).

L’INPS ha illustrato i criteri di calcolo del contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento) per il 2024 (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. In particolare, tali criteri sono definiti dall’articolo 2, comma 31 che stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Quindi, per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare INPS n. 40/2020, richiamate anche nella circolare n. 137/2021.

La base di calcolo del ticket di licenziamento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 22/2015. Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (INPS, circolare 25/2024).

Di conseguenza, l’INPS rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come precisate nella circolare in commento, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.

CCNL BCC: approvata l’ipotesi di piattaforma

Illustrati i temi principali:  inquadramenti ed organizzazione del lavoro; conciliazione tempi vita e lavoro e parte economica

Lo scorso 15 gennaio i dirigenti sindacali si sono riuniti per illustrare l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane. 
I temi principali sono stati i seguenti.
Politiche attive per l’occupazione
Secondo i sindacati è necessario un impegno forte delle aziende per procedere alla stabilizzazione del lavoro non a tempo indeterminato (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato),riducendo l’attuale percentuale di utilizzo massimo del personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Enti Bilaterali del settore
Le Organizzazioni Sindacali riconoscono nella formazione continua un adeguato strumento di salvaguardia e intendono, pertanto, nell’interesse dei lavoratori, presidiarne con costante attenzione i contenuti e le modalità di erogazione, la contribuzione, la pianificazione e la programmazione e certificazione.
Parte economica
Viene richiesto un incremento economico complessiva per la figura di riferimento di 435,00 euro lordi mensili, a regime, con previsione di rivalutazione di tutte le altre voci economiche (scatti, diarie, indennità, ecc.) in misura pari alla rivalutazione delle tabelle retributive e vengono previsti il recupero di arretrati, giustificati dalla scadenza del contratto e legati al caro vita e agli incrementati utili delle Aziende/Bcc.
Welfare 
Sono previsti aumenti della contribuzione a Cassa Mutua Nazionale ed alla Previdenza complementare, di una percentuale pari all’1,2 % pro quota.
Al Lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente a carico del dipendente, viene richiesta una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:
– 250,00 euro per lo studente di scuola media inferiore;
– 500,00 euro per lo studente di scuola media superiore;
– 1.000,00 euro per lo studente universitario.
Inquadramenti
Si richiede di ampliare le declaratorie previste, sulla base di un confronto con la contrattazione di  secondo livello sia per le Aree Professionali che per i Quadri Direttivi, senza limitarlo ai soli profili professionali derivanti da nuove attività, o dovuti a cambiamenti d’organizzazione.
Organizzazione del lavoro 
Tra le principali richieste vi è la riduzione dell’orario contrattuale a 35 ore settimanali, a parità di retribuzione, in una prospettiva di una maggiore organizzazione vita-lavoro, la promozione del Lavoro Agile in particolare sulle Banche di Credito Cooperativo, oltre all’incremento di una maggiore concessione del part-time nel rapporto di unità 1 ogni 10 lavoratori, nelle Aziende con organico di norma superiore alle 100 unità.
L’assemblea ha ufficialmente dato avvio alla calendarizzazione delle Assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore che dovranno concludersi entro il 19 febbraio 2024.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimi Acconti al 1°gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.834,80 63,00 1.897,80 58,00 1.955,80
2 1.707,20 58,60 1.765,80 54,00 1.819,80
3 1.612,05 55,50 1.667,55 51,00 1.718,55
4 1.550,10 53,20 1.603,30 49,00 1.652,30
5 1.461,05 50,20 1.511,25 46,20 1.557,45
6 1.407,20 48,30 1.455,50 44,50 1.500,00
7 1.341,90 46,10 1.388,00 42,50 1.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.836,30 63,00 1.899,30 58,00 1.957,30
2 1.710,85 59,00 1.769,85 54,00 1.823,85
3 1.557,35 53,30 1.610,65 49,10 1.659,75
4 1.464,70 50,20 1.514,90 46,20 1.561,10
5 1.408,45 48,20 1.456,65 44,50 1.501,15
6 1.335,40 45,80 1.381,20 42,20 1.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.721,65 62,15 1.783,80 57,20 1.841,00
2 1.630,85 59,00 1.689,85 54,20 1.744,05
3 1.474,20 53,30 1.527,50 49,00 1.576,50
4 1.388,05 50,20 1.438,25 46,20 1.484,45
5 1.329,35 48,10 1.377,45 44,20 1421,65
6 1.279,05 46,20 1.325,25 42,50 1.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
Q Super 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
Q 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
1 2.308,50 71,10 2.379,60 65,50 2.445,10
2 1.775,60 54,75 1.830,35 50,30 1.880,65
3 1.650,05 50,90 1.700,95 46,85 1.747,80
4 1.627,60 50,15 1.677,75 46,15 1.723,90
5 1.525,60 47,00 1.572,60 43,30 1.615,90
6 1.456,70 45,00 1.501,70 41,35 1.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.