Fondo Perseo Sirio: agevolazioni per i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti

Esonero di pagamento della quota d’iscrizione e della quota contributiva al Fondo pensionistico

Per coloro iscritti al Fondo Perseo Sirio, Fondo di previdenza complementare dei lavoratori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali e Sanità, Enti Pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac, Cnel, Università ed Enti di Ricerca, nonché Sperimentazione ed Agenzie Fiscali), è stata riservata una riduzione dei costi per gli aderenti, ed ulteriormente, dal 2023, iscrivendo i soggetti fiscalmente a loro carico, l’esenzione per quest’ultimi, dal pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa.
La quota di contribuzione al Fondo in favore di chi risulta fiscalmente a carico, è stabilita dal dipendente del settore pubblico già iscritto al Perseo Sirio.
In aggiunta si comunica che il versamento iniziale minimo dovrà essere pari ad euro 100,00, mentre i successivi importi, saranno definiti liberamente nell’entità e nel tempo (anche mensilmente) con un cumulo minimo annuo pari ad euro 200,00.

Le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all’estero per il 2023

Comunicate le indicazioni in materia di calcolo dei premi di chi opera in paesi extracomunitari sulla base delle retribuzioni convenzionali (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 13).

L’INAIL è intervenuta in materia di assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In effetti, Per l’anno 2023, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che sono parte integrante del citato decreto.

Pertanto, vengono applicate le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. Più, in particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle già citate.

Per retribuzione nazionale viene inteso il trattamento economico mensile, ovvero il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Questo importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio. 

Peraltro, le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

Infine, le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Pertanto, ai fini assicurativi dell’INAIL, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera), oltre che gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Cuochi professionisti: fino al 3 aprile per accedere al credito d’imposta

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L’art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

Fondo Previndai: versamento contributivo entro il 20 aprile 2023

Corresponsione del contributo al Fondo Pensionistico da parte delle Aziende del settore

Per i versamenti contributivi relativi all’anno 2023, al Fondo pensione dei dirigenti industriali, Fondo Previndai, restano validi i principi di seguito riportati:
– massimale retributivo pari ad euro 180.000,00;
– minimo contributivo a carico delle Aziende di importo pari ad euro 4.800,00 da riconoscere a tutti i dirigenti che corrispondano, oltre al Tfr, anche la contribuzione a loro carico, prescindendo dalla loro anzianità dirigenziale presso l’Azienda stessa;
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e del 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ossia la facoltà, da parte dell’impresa, di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota contributiva da lui dovuta fino a raggiungere un totale del 7% a carico dell’anzidetta impresa, rimanendo invece a carico del dirigente stesso un contributo minimo dell’1%.
In presenza di tale flessibilità, l’ammontare dirigenziale di cui l’impresa si assume l’onere, viene sommato a quello contrattualmente previsto a carico azienda del 4%. Preme precisare che, questa percentuale non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Da ultimo, si ricorda che, la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2023 è compilabile on-line ed il relativo bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento al Fondo Pensionistico di una data coincidente con quella della scadenza. Il contributo deve esser versato entro e non oltre il 20 aprile 2023.

CCNL Commercio (Federdistribuzione): incontro per il rinnovo

Aggiornamento sul sistema classificatorio, sui contratti di sostegno all’occupazione, sui contratti a tempo determinato e sul part – time sono tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 22 marzo si è tenuto un incontro, in delegazione ristretta, tra Federdistribuzione  e i sindacati Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile alle Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
I temi trattati sono stati quelli della rappresentanza e degli assetti contrattuali, del mercato del lavoro e della classificazione.
Innanzitutto per Federdistribuzione è necessario arrivare ad una definizione di un accordo su rappresentanza e assetti contrattuali.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, con rifermento specifico al  contratto di sostegno all’occupazione, Federdistribuzione ha richiesto di estendere l’applicabilità a lavoratori al primo impiego e tirocinanti, mentre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’obiettivo è quello di valutare l’eventuale intervento del Governo e sul contratto part-time si potrebbe ipotizzare maggiore flessibilità.
In merito alla classificazione, invece, nelle bozze di testo si è ipotizzato di tenere in considerazione solo il settore della distribuzione, senza tener conto del settore terziario e servizi, si è inoltre discusso sul passaggio dal V al IV livello dopo i 18 mesi di servizio per gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e gli addetti alle operazioni nei magazzini di smistamento e nei centri distribuzione definendo tale iter troppo “faticoso” per le imprese. E’ stato, infine, proposto di poter assumere figure con mansioni “polivanti” , ovvero strutturare una figura polivalente, con scambi di natura formativa.
Per quanto riguarda, i sindacati sono concordi nel riformare il sistema classificatorio verso una semplificazione, ma non su un allungamento dei tempi per il passaggio dal V al IV livello e  non sono favorevoli per quanto riguarda la liberalizzazione del contratto a tempo determinato prospettato dal Governo.
Il prossimo incontro è programmato per il 17 aprile.