CCNL Cooperative Sociali: è confronto sull’inserimento lavorativo

Le attività svolte e le figure professionali del Settore tra le tematiche affrontate

Nei giorni scorsi a Roma, presso la sede di ConfCooperative, sono andate avanti le trattative tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali.
Durante il confronto si è data lettura di quanto realizzato sull’inserimento lavorativo portando all’attenzione le varie attività svolte nonché l’esigenza di lavorare su alcune figure professionali coerentemente con quanto trattato nei precedenti appuntamenti.
L’assemblea, sia in ordine all’attuale articolato contrattuale e sia in ordine agli oneri economici, è stata ritenuta interlocutoria ed altresì, è servita per entrare nel merito delle questioni normative ed economiche del rinnovo.
Da ultimo, le Parti fanno sapere che la discussione continuerà il prossimo 19 giugno, entrando proprio nel merito del lavoro della Commissione Sanità, dando poi seguito ad altri incontri calendarizzati fino al mese di settembre.

Carta solidale: indicazioni operative e rilascio dell’applicazione web 

L’INPS ha fornito indicazioni per gli operatori dei comuni che dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari (INPS, messaggio 13 giugno 2023, n. 2188).

È stata rilasciata il 13 giugno 2023 l’applicazione web “carta solidale acquisti” dedicata ai comuni. A informarne è stata l’INPS che ha reso noto la disponibilità dell’applicativo sul portale dell’Istituto accedendo all’area tematica “INPS e i Comuni” alla voce servizi al cittadino, selezionando servizi e, successivamente, la specifica voce. Nell’applicazione sono presenti le liste di beneficiari selezionati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del Decreto interministeriale MASAF -MEF pubblicato il 12 maggio 2023, per l’accesso al beneficio.

Peraltro, in concomitanza al rilascio dell’applicazione dedicata, si è svolto un webinar, dedicato ai comuni, con la partecipazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di ANCI, Poste Italiane Spa e INPS, nel quale  sono state illustrate le principali caratteristiche della misura, le funzionalità tecniche dell’applicazione web predisposta dall’Istituto e le modalità di gestione delle carte.

L’INPS informa che per gli operatori comunali interessati che non fossero riusciti a collegarsi, la  registrazione rimarrà disponibile alcuni giorni  allo stesso link di accesso al webinar. Le slide utilizzate nell’incontro verranno pubblicate nella applicazione web nella quale sono, altresì, presenti le istruzioni operative per i comuni incluse nel manuale utente. Inoltre, nei prossimi giorni, saranno pubblicate alcune FAQ destinate ad agevolare la gestione della misura.

Il ruolo dei comuni

Entro e non oltre 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno, i comuni dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari della misura, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità” da richiedere, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio INPS n. 1958/2023.

Le amministrazioni comunali dovranno  abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso.

Gli interessati riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, indicati nell’elenco allegato al decreto citato o disponibili accedendo dal sito web o dall’app di Poste all’applicazione “cerca ufficio postale e prenota”. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal comune che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. 

La carta che verrà consegnata è già attiva e  potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Con apposita convenzione, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, individuerà gli esercizi commerciali che aderiranno a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità e applicheranno apposita scontistica in favore dei possessori delle carte.

 

Malattia o infortunio del libero professionista: sospensione termini adempimenti tributari

Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.

 

In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

 

È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l’Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.

CCNL Animazione (Federterziario): firmato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi a partire da giugno 2023 e novità sulla classificazione del personale

È stato siglato l’8 giugno 2023 tra Federterziario Turismo, Federterziario e Ugl Terziario il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dipendente delle aziende che, in qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture alberghiere, ai villaggi turistici, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, ai pub, ai parchi divertimento, acquatici o tematici, o comunque rispetto ad eventi, spettacoli o intrattenimenti in generale, impieghino personale addetto all’intrattenimento di adulti e bambini, scaduto lo scorso dicembre.  Presenti alla firma i vertici di Federterziario e il vicesegretario nazionale Ugl. Il rinnovo interesserà oltre 60mila animatori turistici e professionisti del mondo dell’intrattenimento, e quasi 10mila imprese.
Nel nuovo contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione al 7 giugno 2026, è stata data centralità alla promozione di iniziative formative e di inserimento e di riqualificazione professionale che individuano il riferimento in FondIitalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, nonché a sistemi di bilateralità volti a migliorare il clima aziendale e a sostenere i dipendenti, attraverso l’ente bilaterale Ebintur che offre prestazioni mirate ad imprese e lavoratori, e il Fondo di integrazione sanitaria che offre copertura delle spese sanitarie dei dipendenti. 
Dal punto di vista della classificazione del personale è stata definita la categoria del Quadri, ossia quei lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, abbiano idoneo titolo di studio o adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Per tale categoria è prevista, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli. L’azienda sarà inoltre tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. In virtù dello svolgimento di tali mansioni verrà corrisposta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro.  
Dal punto di vista economico, la retribuzione, distinta nelle voci: a) paga base nazionale conglobata (paga base + indennità di contingenza); b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati; c) eventuali scatti di anzianità, è stata incrementata per tutti i livelli come da tabella seguente. 

Livelli Paga base
dall’1.6.2023
Aumenti
dall’1.6.2024
Aumenti
dall’1.6.2025
Quadri 2.530,00 26,35 41,63
2.480,25 23,60 36,46
1.830,23 21,05 34,02
1.538,00 19,45 32,20
1.448,00 17,02 28,70
1.385,80 15,56 25,08

Novità anche in materia di scatti di anzianità, con il riconoscimento di 6 scatti triennali (prima quadriennali) per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società). Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorrerà dalla data di assunzione.

Livelli Importo
Quadri 33,00
32,00
30,00
27,00
25,00
23,00

Si segnala inoltre, in tema di assistenza sanitaria integrativa, che le Parti Sociali hanno previsto l’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E’, altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi, ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio co.co.co., ecc). La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I contributi dovranno essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. In caso di omissione del versamento delle suddette quote, l’azienda sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 15,00 euro lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 

Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.