CCNL Cooperative Sociali: è confronto sull’inserimento lavorativo

Le attività svolte e le figure professionali del Settore tra le tematiche affrontate

Nei giorni scorsi a Roma, presso la sede di ConfCooperative, sono andate avanti le trattative tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali.
Durante il confronto si è data lettura di quanto realizzato sull’inserimento lavorativo portando all’attenzione le varie attività svolte nonché l’esigenza di lavorare su alcune figure professionali coerentemente con quanto trattato nei precedenti appuntamenti.
L’assemblea, sia in ordine all’attuale articolato contrattuale e sia in ordine agli oneri economici, è stata ritenuta interlocutoria ed altresì, è servita per entrare nel merito delle questioni normative ed economiche del rinnovo.
Da ultimo, le Parti fanno sapere che la discussione continuerà il prossimo 19 giugno, entrando proprio nel merito del lavoro della Commissione Sanità, dando poi seguito ad altri incontri calendarizzati fino al mese di settembre.

Ebinter Milano: contributo a sostegno della genitorialità

La domanda per ottenere il contributo pari a 250,00 potrà essere trasmessa dal 6 giugno al 4 agosto 2023

L’Ente Bilaterale del Terziario di Milano eroga, per l’anno 2023, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della genitorialità. I beneficiari saranno i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che:
– svolgano la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
– siano in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
– siano in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, di età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 19 anni. Il contributo, riconosciuto per l’anno 2023, sarà pari a 250,00 euro.
Per poter ottenere il sostegno economico il lavoratore dovrà accedere al link presente sul sito www.ebitermilano.it. e compilare la domanda di ammissione al sostegno economico in tutti i suoi campi.  Dopo averla compilata in tutti i suoi campi, sottoscritta e corredata dei documenti indicati nel regolamento, dovrà essere presentata all’Ente secondo le modalità indicate.
La domanda potrà essere trasmessa dal 6 giugno 2023 al 4 agosto 2023, unitamente ai documenti indicati nel regolamento, secondo le seguenti modalità:
– Raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 – Milano, specificando sulla busta “GENITORIALITA”;
– Procedura web seguendo le indicazioni contenute nella mail ricevuta al termine della compilazione.
L’esito della stessa verrà comunicato entro il 13 ottobre 2023. L’Ente precisa inoltre che non verranno prese in considerazione domande incomplete; in tal caso il richiedente dovrà ripetere la procedura di compilazione on-line e provvedere nuovamente all’invio dell’intera documentazione.

Aggiornate le diarie in favore degli assicurati INAIL invitati fuori residenza

Le diarie giornaliere previste per gli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche, sono state aggiornate per l’anno 2023 (INAIL, circolare 12 giugno 2023, n. 27).

A decorrere dal 1° giugno 2023 sono cambiati gli importi riconosciuti agli assicurati INAIL che siano invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.

 

Infatti, la disciplina generale del trattamento economico dei predetti soggetti prevede la corresponsione di una diaria giornaliera che varia anche in base alla durata dell’assenza.

 

Con la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 115 adottata in data 15 maggio 2023, le diarie sono state aggiornate sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2022 e la media annua del 2021, pari al 8,1%.

 

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’INAIL rende noti i nuovi importi risultanti dall’aggiornamento, ovvero:

 

euro 8,45 per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (l’importo precedente era di euro 7,82);

 

euro 16,94 per assenza di un’intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 15,67);

 

euro 33,04 per assenza di un’intera giornata con pernottamento (a fronte di un importo precedente di euro 30,56).

 

Inoltre, l’Istituto comunica che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi dovuti a decorrere dal 1° giugno 2023.

 

Mancata dichiarazione IVA, comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo

Previsto l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta mancante la presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del “quadro VE” o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 13 giugno 2023, n. 210441).

L’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, co. 636, della Legge n. 190/2014, ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

 

A tal riguardo, l’Agenzia invia, tramite PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti contenente:

– il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;

– il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;

– la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;

– la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

 

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Inoltre il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

 

Riguardo alle modalità con le quali è possibile regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, è previsto che coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

 

I contribuenti, invece, che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il “quadro VE” o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi , secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

CCNL Riscossione Tributi: c’è l’ok su Premio Aziendale 2023 e flessibilità

Sottoscritto l’accordo su premio 2023 flessibilità oraria

Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in data 9 giugno 2023, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che riguarda il Premio Aziendale per il 2023 in Agenzia delle Entrate. Il Premio è sottoposto al regime di tassazione agevolata e viene erogato con la busta paga di giugno 2024, previa certificazione del conseguimento dell’obiettivo incrementale di efficienza e produttività del lavoro. A beneficare del Premio è il personale delle Aree professionali ed i Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, in organico alla data del 1° gennaio 2024. In linea con quanto previsto dal CCNL i parametri che vengono presi in considerazione per il 2023 sono:
– la percentuale di istanze di rateizzazioni “ordinarie” fino a 120.000 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, rispetto al totale delle rateizzazioni concesse. L’indicatore ha lo scopo di rilevare la capacità di efficientare il processo di concessione delle rateizzazioni “ordinarie” di importi fino al limite fissato dalle disposizioni normative;
l’incidenza dei pagamenti ricevuti tramite i canali remoti messi a disposizione dall’Ente, incluso PagoPa. L’indicatore stabilisce la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrare per il 2023.
Per l’erogazione del Premio 2023, i tempi di concessione delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti ricevuti tramite i canali remoti devono presentare un valore soglia di maggiore o uguale al 93% incrementale rispetto al risultato ottenuto nell’esercizio 2022 pari al 91,42%.

LIVELLO  IMPORTO 
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Livello Unico  1.720

Nel corso dell’incontro ci si è confrontati su tematiche importanti quali il rinnovo della polizza sanitaria in corso e la proroga fino alla fine dell’anno della flessibilità dell’orario di ingresso e della pausa pranzo. Gli ultimi due istituti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.