Fermo pesca 2023, indennità giornaliera fino a 30 euro

Le disposizioni in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (D.M. 9 ottobre 2023, n. 11).

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. n. 11/2023 con il quale per l’anno 2023 è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi  quale giornata lavorativa.

Le imprese interessate a ricevere l’indennità potranno presentare, a decorrere dal 2 gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2024, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

Modalità di presentazione delle istanze 

Le operazioni necessarie per l’utilizzo del sistema CIGSonline sono descritte nel manuale utente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Per la peculiarità del settore della pesca, il testo è integrato dalle istruzioni specifiche per il settore da consultare preliminarmente in quanto alcune operazioni si differenziano dalle indicazioni presenti nel citato manuale. Le istruzioni del settore della pesca devono ritenersi integrative e non sostitutive del manuale utente.

Il file FPO 2023 predisposto per il riepilogo dei giorni di arresto temporaneo ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera, dopo compilazione e rinomina, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024

Il file IBAN 2023, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e rinominato, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. 

Il file SCHEDA 9 anno 2023 dopo essere stato integralmente compilato da parte dell’azienda, compilato e vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline.

Tra gli allegati alla domanda digitale occorre inserire delega del rappresentante aziendale nei confronti dell’utente di CIGSonline.

CCNL Comunicazione – Imprese non artigiane: iniziano le trattative

Tra gli argomenti trattati nuove figure professionali, maggior spazio alla contrattazione aziendale/territoriale e maggior potere d’acquisto per i dipendenti 

Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2022.
Attraverso la piattaforma, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno individuato gli argomenti centrali della trattativa:
– la nascita di nuove figure professionali, nell’ambito digitale, come il social media manager;
– la possibilità di una formazione professionale permanente, sia per i giovani che si avvicinano al settore artigiano con l’apprendistato, sia per la riqualificazione degli attuali addetti; 
– una maggiore organizzazione del lavoro, esposta alle nuove sfide della digitalizzazione;
– più spazio alla contrattazione aziendale e territoriale;
– pieno recupero dell’inflazione, in difesa del potere d’acquisto.
Si auspica, comunque, di addivenire a un rinnovo in tempi stretti, rispettoso dei punti della piattaforma.

Simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura), rilascio nuove funzionalità

L’INPS comunica che il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con l’introduzione di nuove funzioni che, tra l’altro, tengono conto delle principali novità normative in materia pensionistica (INPS, messaggio 17 novembre 2023, n. 4082).

Nell’ambito del progetto PNRR “Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri”, il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è un simulatore che fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali, sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

 

I soggetti interessati a conoscere i possibili scenari pensionistici potranno farlo accedendo, senza bisogno di registrazione, al suddetto sevizio la cui nuova versione è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) al fine di consolidare il ruolo di “Pensami” quale consulente pensionistico “di prima istanza” affidabile e aggiornato.

 

La nuova versione del simulatore, ad esempio, permette di visualizzare, tra gli scenari pensionistici contemplati, le pensioni “Anticipata flessibile” e “Opzione donna – legge di bilancio 2023”. Per entrambe le tipologie di pensioni è stato predisposto un apparato informativo volto ad agevolare l’utente nella comprensione delle peculiarità che le caratterizzano: a tale scopo sono state implementate le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”.

 

L’utente ha anche la possibilità di salvare l’esito della simulazione in formato .pdf servendosi dell’ulteriore funzione introdotta denominata “Salva risultati”.

 

Le nuove funzionalità di “Pensiami – PENSione A MIsura” sono state implementate anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS.

 

Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale seguendo il percorso “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

CCNL Autostrade: misure di sostegno a favore della popolazione colpita dall’alluvione in Toscana

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore di retribuzione, giornate di permesso e/o ferie 

Il 13 novembre 2023 si sono incontrate la Direzione di Autostrade per I’Italia e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per analizzare le possibili iniziative di aiuto e sostegno alla popolazione interessata dalle recenti alluvioni che hanno colpito alcuni territori della Toscana.
In primo luogo, le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso, che saranno convertite nel corrispettivo economico.
Al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione, il valore complessivo di quanto sopra definito verrà raddoppiato dall’Azienda e devoluto alla Protezione Civile.
Verranno inoltre riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso, retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Nell’accordo viene infine precisato che le iniziative in questione dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione. 

Fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni: applicabilità dell’IMU

Il Dipartimento delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni (Ministero dell’economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF).

fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito.

 

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che:

  • i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

  • i fabbricati collabenti sono e restano “fabbricati“, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.

Tale orientamento è ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza del 18 luglio 2019, n. 19338, riconferma che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

 

In materia di fabbricati rurali strumentali e ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1%, il Dipartimento ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

 

Richiamando di nuovo la giurisprudenza di legittimità, dunque, il MEF cita la Cassazione 24 agosto 2021, n. 23386, che afferma che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

Oltre ciò, viene riportato anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102, laddove viene affermato che “qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale“, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”.

 

Infine, il MEF chiarisce che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano, proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi, forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore che prevede l’esenzione dall’IMU, di cui al comma 758 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.