Federchimica: al via il premio giovani 2024

Le iscrizioni al progetto sostenuto da Federchimica Confindustria scadono entro 22 marzo 2024 

Federchimica Confindustria ha dato il via all’edizione del premio “Chimica: la scienza che salva il mondo” destinato ai giovani delle scuole primarie e secondario di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo del premio è quello avviare iniziative di divulgazione ed orientamento per tutti i cicli scolatici, dalla scuola primaria all’università, con approfondimenti sulla chimica all’interno dei programmi scolastici, al fine di indirizzare i giovani nella scelta della chimica come materia di studio Stem e, in futuro, di lavoro. Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che intendono partecipare all’iniziativa, devono realizzare un elaborato, che sia un racconto, reportage giornalistico, podcast ecc.
I premi in palio sono un tablet per il vincitore che partecipa singolarmente, e 2.000 euro di materiale didattico per la scuola che partecipa in gruppo. Le domande di partecipazione sono pervenire entro il 22 marzo 2024; mentre il 30 aprile 2024 è la data fissata per la consegna degli elaborati. Maggiori indicazioni sono fornite sul sito internet di Federchimica. Nel corso della scorsa edizione sono pervenuti 270 elaborati, coinvolgendo oltre 5.000 studenti.

CCNL Agricoltura Consorzi: iniziata la trattativa per il rinnovo

Incremento salariale, orario lavorativo, permessi, welfare tra le principali tematiche discusse

Iniziata lo scorso 18 gennaio la trattativa per il rinnovo del CCNL Agricoltura Consorzi applicato ai rapporti di lavoro del personale dei consorzi agrari e scaduto il 31 dicembre 2023, di cui si prevede la nuova decorrenza per il periodo 2024-2027.
I sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno affermato che gli incontri fissati sono da considerare una occasione importante per lo sviluppo del nostro Paese, poiché quello a cui si auspica è la realizzazione di maggiori tutele per i lavoratori del settore, sebbene non manchino tensioni in merito.
Tra le tematiche discusse durante l’assemblea si enunciano le richieste di migliorie relative alle relazioni sindacali, al welfare, alla classificazione del personale, agli appalti, alla salute e sicurezza sul lavoro; aumento delle ore impiegate per la formazione professionale; la riduzione dell’orario lavorativo da 39 ore a 36 ore a parità di salario; l’aggiunta di permessi per visite specialistiche, per assistenza agli anziani e ai genitori di figli fino a 3 anni per l’inserimento in asili nido; nonché, l’ampliamento delle casistiche per l’anticipazione del Tfr. Le Organizzazioni Sindacali richiedono altresì un aumento del salario di 210,00 euro al parametro 111.
Da ultimo, le Parti firmatarie hanno comunicato inoltre la volontà di trovare soluzioni in tempi brevi al fine di concludere velocemente le trattative, fissando pertanto i prossimi incontri nel 12 e 22 febbraio 2024, e nel 4 marzo 2024.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: sottoscritta la preintesa per l’unificazione

Con la preintesa stabiliti i minimi dal 1° dicembre 2022 e l’Una Tantum dovuta ai mancati aumenti per il 2020 e il 2021

Il 18 gennaio 2024 è stata sottoscritta da Anpas-Odv, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uilfpl la preintesa relativa al CCNL di unificazione dei CCNL Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas e Misericordie relativo al periodo 2020-2022, con l’obiettivo di sottoscrivere il nuovo contratto del comparto “socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera” attraverso anche il coinvolgimento del CCNL Croce Rossa Italiana.
Le Parti hanno convenuto di dare copertura economica, attraverso i seguenti strumenti:
a) l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum complessiva pari a 450,00 euro, corrisposta per il mancato aumento relativo agli anni 2020 e 2021 ed erogata ai lavoratori in forza all’atto della sottoscrizione definitiva, riproporzionata per i lavoratori part-time, secondo le seguenti scadenze:
– 250,00 euro a giugno 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
b) l’incremento dei minimi conglobati, con decorrenza dal 1° dicembre 2022. A tal proposito le Parti si impegnano, nell’ambito della trattativa per la stipula del nuovo CCNL con la Croce Rossa Italiana 2023-2025, a valutare la differenza fra il valore IPCA  relativo all’anno 2022 e gli aumenti erogati e concordano sulla necessità di avviare, immediatamente dopo la firma definitiva dell’accordo, il tavolo per la trattativa del CCNL unificato.
Di seguito i nuovi minimi.

Posizione economica 1 2 3 4 5 6
Categoria A 1.302,72 euro 1.341,79 euro 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro
Categoria B 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro
Categoria C 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.954,07 euro
Categoria D 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.958,98 euro 2.071,32 euro  2.188,55 euro  2.370,95 euro
Categoria E 1.836,82 euro 1.954,07 euro 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.514,24 euro
Categoria F 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.722,67 euro 3.022,30 euro 3.647,59 euro

L”intesa deve essere approvata dai lavoratori nelle assemblee che si dovranno concludere entro il 1° Febbraio 2024.

Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 

Beneficiari di ADI e SFL: le modalità e i termini di attuazione dei PUC

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che regolamenta la partecipazione ai Progetti utili alla collettività (D.M. 15 dicembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). I PUC sono stati originariamente previsti dall’articolo 6 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL).

In particolare, per i beneficiari dell’ADI, tenuti agli obblighi, la mancata partecipazione ai PUC nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi (articolo, comma 2 del decreto in commento).

Le caratteristiche dei PUC

I PUC richiedono, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (articolo 2, comma 3).

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei Progetti utili alla collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito del SFL la partecipazione determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione (articolo 2, comma 4).

Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall’ente (articolo 2, comma 6).

I beneficiari dell’ADI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata (Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa) accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze (articolo 3, comma 2).

Obblighi relativi alla salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l’INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 4, comma 1).

Invece, ai beneficiari dell’ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017.