Rimborsi chilometrici al rider che utilizza mezzi propri: non imponibilità ai fini Irpef

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’imponibilita’ ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l’espletamento  dell’attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall’ articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L’Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l’Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l’espletamento dell’attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Si avvicina la scadenza dell’invio delle domande di definizione agevolata

 

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l’approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l’Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell’ Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell’ agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell’importo dovuto, in caso di rateizzazione, l’Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Credito d’imposta sistemi di accumulo di energia: definita la percentuale

 

L’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (provvedimento 5 aprile, n. 120748)

È stata definita dall’Agenzia delle entrate la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 812, della Legge n. 234/2021.

La percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 9,1514% e l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022, n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, tale credito potrà essere impiegato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio 2022. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Tale agevolazione a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è stata prevista dal comma 812 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 e spetta anche se si è già beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014. Le modalità per l’accesso al credito sono state, invece, definite con DM 6 maggio 2022.

Secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 382045/2022, l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito
d’imposta, prevedendo in particolare che:

– l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata all’Agenzia delle entrate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023;
– ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
– la percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Ciò premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, l’Agenzia ha reso noto, con il provvedimento in commento, che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% (3.000.000/32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

Chiarimenti su trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1,  commi 182 – 189, Legge n. 208/2015 (risposta del 5 aprile 2023, n. 284).

La cooperativa istante, in qualità di sostituto d’imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno che disciplina i ristorni, per questo motivo chiede all’Agenzia chiarimenti al fine di comprendere se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione agevolata negli anni in cui la cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.

 

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con DM 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Come chiarito dalla circolare n. 28/2016, l’articolo 3 del suddetto Decreto definisce come somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del c.c., secondo il quale la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce, pertanto, una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La circolare n. 28/2016, inoltre, precisa che possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto.

 

In relazione all’istituto del ristorno, l’Agenzia sottolinea che la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto e tale distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che può essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

L’articolo 2545­sexies del c.c. sancisce che è l’atto costitutivo a determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, mentre l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime.

Infine la circolare n. 35/2008 ha chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. 

In conclusione l’Agenzia delle entrate ritiene che alle somme erogate a titolo di ristorno si possa applicare la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nella misura in cui i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo.

 

Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona: obbligo di fattura

 

 L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito all’obbligo di documentazione tramite fattura delle Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona (risposta n. 275 del 4 aprile 2023).

L’istante, struttura sanitaria autorizzata nonché laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, che rilascia referti delle analisi su carta intestata del laboratorio, ha interpellato l’Agenzia delle entrate riguardo alla possibilità di emettere il cd. ”scontrino parlante”, in sostituzione della fattura, con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

In particolare l’Agenzia specifica che, tra le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non sotto esplicita richiesta del cliente al momento di effettuazione dell’operazione, rientrano:

– le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

– le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9),16) e 22) dell’art. 10 del decreto IVA.

 

Tali operazioni esenti da fattura possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, e l’emissione del cd. ”documento  commerciale”. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, non sono ricomprese in questa categoria esente e, pertanto, devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente, in linea con quando previsto dall’ articolo 36­bis del decreto IVA ed anche dalla circolare n. 15 del 23 luglio 1993, in cui è chiarito che per le suddette prestazioni non è consentito di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. 

 

Il ricorso al cd. ”scontrino parlante” è stato ammesso da parte delle farmacie, circoscrivendo puntualmente il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie stesse, secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. 153/2009 e valorizzando la circostanza che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

Nel caso prospettato, invece, le prestazioni sanitarie rese direttamente dall’istante devono essere documentate mediante fattura, ex articolo 21 del decreto IVA.