Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.

INPS: conservazione stato di disoccupazione e RdC

Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).

Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E)

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.