CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO

A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.

Minimi retributivi

 

Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 

Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00

TFS e adesione alla previdenza complementare: istruzioni per la trasmissione telematica

 L’INPS rende note le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione in via telematica del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2497).

L’INPS, per venire incontro alle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

 

In tale caso specifico l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: 

 

“Dati utili TFS”: nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare che è quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Questo ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

 

“Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

 

Si precisa che la retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

 

Il codice fiscale dell’iscritto va inserito nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS” mentre, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”, deve essere indicato nel campo “Data Cessazione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS descrive poi i controlli effettuati dal sistema, ovvero:

 

1) verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” della presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; 

 

2) verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; 

 

3) verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. 

 

L’esito positivo dei suddetti controlli consente all’operatore dell’Amministrazione/Ente di inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.

Imposta di registro applicabile in caso di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla misura dell’imposta di registro da corrispondere sulla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 365).

Nel caso di specie, un notaio incaricato della stipula dell’atto di costituzione di diritto di superficie per anni 30 su un terreno agricolo, chiede all’Agenzia delle entrate indicazioni sull’aliquota dell’imposta di registro da applicare. 

 

L’Agenzia, per prima cosa, menziona la Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), che elenca gli atti da registrare in termine fisso e reca la misura dell’imposta da applicare. In particolare, al comma 1 dell’articolo 1 è previsto che:

– agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi si applica l’aliquota del 9%;

– se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota del 2%;

– se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale si applica l’aliquota del 15%;

– se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e ha per oggetto case di abitazione si applica l’aliquota dell’1,5%.

 

È, dunque, espressamente previsto nel primo periodo del comma 1 l’obbligo della registrazione in termine fisso per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, con una aliquota attualmente del 9%. I successivi periodi stabiliscono la modalità di tassazione applicabile al trasferimento in base alla natura del bene immobile oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di evidenziare, nella risoluzione n. 92/E/2000, che devono intendersi ricompresi nella locuzione ”trasferimento” anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.

La prassi, in buona sostanza, ha riconosciuto l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ”costitutivi’‘ e quelli ”traslativi” dei medesimi diritti. Tale interpretazione dell’articolo 1 della Tariffa  si pone in linea con la lettura sistematica delle norme dell’imposta di registro e in continuità rispetto all’evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, in particolare, sui terreni agricoli.

 

Il D.P.R. n. 634/1972, all’articolo 1bis, comma 1, dell’allegata Tariffa, Parte prima prevedeva l’applicazione dell’aliquota al 15% per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi.

Al riguardo, la circolare n. 37/1986 ha precisato che la disposizione, riguardante specificamente gli atti concernenti i terreni agricoli, contenuta nel soppresso articolo 1bis, è stata riportata ”integralmente” nel corrispondente articolo 1 del ”nuovo” Testo Unico.

 

L’Agenzia sottolinea che, in tema di tassazione degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari realizzati attraverso atti giudiziari, il legislatore non sembra operare una distinzione di trattamento a seconda della natura dell’atto (costitutivo o traslativo), prevedendo genericamente per gli stessi le medesime imposte previste per i corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I del TUR, infatti, testualmente stabilisce che siano applicabili per gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite peri corrispondenti atti.

 

La suddetta formulazione porta a ritenere l’Agenzia, per rinvio, che non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell’imposta di registro, tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari e che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 15%.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che l’atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna e che ai sensi dell’articolo 51 del TUR, si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

 

CCNL Boschi e foreste-Industria: con luglio nuovi minimi retributivi e prima tranche Una Tantum

Una Tantum e nuovi minimi tabellari per i dipendenti del Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 20 giugno 2023, fra FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, per rinnovare il CCNL dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022, prevede, con la mensilità di luglio, l’aggiornamento dei minimi contrattuali sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente, nonché il versamento della prima tranche Una Tantum a favore dei lavoratori in forza alle date di erogazione.
La disciplina contrattuale rinnovata decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le importanti novità.
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alle date di corresponsione, viene erogato un importo a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, tenendo però conto degli incrementi di produttività nel settore, del valore di euro 600,00 lordi, a copertura del periodo che va dal 1° gennaio 202023 al 30 giugno 2023. La suddetta somma viene versata in due tranche:
– la prima di euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2023;
– la seconda di euro 300,00 lordi con marzo 2024.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, i valori di Una Tantum vengono riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti, ovverosia, se assunti fino al quindicesimo giorno del mese è dovuta al 100%, se assunti dal sedicesimo giorno non è dovuta.
Ed inoltre, le somme vengono riproporzionate, per i lavoratori impiegati a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo risultante dal contratto individuale.
Minimi retributivi
Entro gennaio 2024 e gennaio 2025, le Parti stipulanti definiscono gli incrementi dei minimi tabellari validi dal 1° gennaio ed a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.
La base di calcolo per ogni livello è così composta:
– paga base;
– contingenza;
– EDR;
– tre aumenti periodici di anzianità.
Alla suddetta base viene applicata la percentuale IPCA come specificata e validata per ogni livello salariale.
Il CCNL individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM).
In aggiunta, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023 viene corrisposto, a partire da luglio 2023, l’aumento dei minimi retributivi pari ad euro 102,20 lordi al Parametro 100. Questo incremento assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali definiti a livello aziendale.

Livello Categorie parametro Paga base al 31/12/2022 Contingenza E.D.R. Minimi al 31/12/2022 Aumento dal 01/07/2023 Minimi dal 01/07/2023
12° AD3 (Quadri) 210,0 2.115,59 531,91 10,33 2.657,83 214,62 2.872,45
11° AD2 205,0 2.066,47 531,91 10,33 2.608,71 209,51 2.818,22
10° AD1 195,0 1.965,41 529,75 10,33 2.505,49 199,29 2.704,78
AC5 185,0 1.864,95 527,94 10,33 2.403,22 189,07 2.592,29
AC4 170,0 1.714,33 525,22 10,33 2.249,88 173,74 2.423,62
AC3/AC2/AS4 155,0 1.563,67 522,41 10,33 2.096,41 158,41 2.254,82
AS3 147,5 1.488,87 521,02 10,33 2.020,22 150,75 2.170,96
AC1/AS2 140,0 1.412,95 518,45 10,33 1.941,73 143,08 2.084,81
AE4/AS1 134,0 1.352,54 517,76 10,33 1.880,63 136,95 2.017,57
AE3 126,5 1.277,20 516,53 10,33 1.804,06 129,28 1.933,34
AE2 119,0 1.201,85 514,79 10,33 1.726,97 121,62 1.848,59
AE1 100,0 1.011,23 512,16 10,33 1.533,72 102,20 1.635,92

Lavoratori autonomi agricoli, chiarimenti sull’ammortizzatore unico

L’INPS fornisce alcune precisazioni sul requisito della sospensione dell’attività per ottenere il beneficio dell’indennità (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2458).

L’Istituto è tornato sul tema dell’ammortizzatore unico stabilito dal D.L. n. 61/2023 (cosiddetto Decreto Alluvioni) di cui aveva già trattato nella circolare n. 54/2023 dell’8 giugno scorso. In particolare, i chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, confermando anche in ambito agricolo il principio per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici del mese di maggio 2023 non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. 

Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei comuni presenti nell’elenco allegato al D.L. n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte in questi comuni: ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

Inoltre, l’INPS fa presente che l’indennità di importo pari a 500 euro non è frazionabile e indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso di tre sospensioni differenti, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con 3 distinti periodi di sospensione o in alternativa 3 diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.

Documentazione da produrre per il riesame della domanda

Per quanto riguarda la documentazione da produrre in sede di riesame, l’INPS procederà all’istruttoria delle domande verificando  la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi  o di archivi appartenenti ad altri enti, istituti o casse private cui l’Istituto ha accesso: qualora dalla consultazione di questi archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca l’iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.

Per quanto concerne, invece, la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS ha anticipato a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: ovvero, comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).

Il regime fiscale dell’indennità

L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l’INPS ha provveduto a implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative 2 ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli. L’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.

È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni citate.