Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608)

Con il provvedimento in oggetto vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
– l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
– con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
– con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Verifica periodica delle attrezzature di lavoro: aggiornate le tariffe

Con nota del 24 novembre 2022, n. 10912, il Ministero del lavoro comunica l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che, in vista dell’imminente scadenza del biennio 2021-2022 prevista per il 30 novembre 2022, le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,149%.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
 

Produzione di zucchero a velo: individuazione della tariffa premi Inail

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL – Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).

Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.

Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

Cassazione: configurabilità della cessione d’azienda

Ricorre la cessione di ramo d’azienda quando venga ceduto un complesso di beni che conservi la propria identità, consentendo la prosecuzione dell’attività svolta prima del trasferimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814).

 

Un lavoratore ricorreva in giudizio al fine di essere ammesso allo stato passivo del fallimento della società con la quale lo stesso sosteneva di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a seguito della cessione di ramo d’azienda presso cui era adibito.

Il Tribunale rigettava la pretesa del lavoratore, negando la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che l’avvenuta cessione doveva ritenersi dimostrata sulla base della comunicazione inviata al dipendente stesso a firma congiunta della cedente e della cessionaria, relativa proprio al trasferimento del ramo di azienda cui egli era addetto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi.
Tale nozione di trasferimento di ramo d’azienda può essere, inoltre, letta in correlazione con la disciplina in materia dell’Unione Europea, secondo cui è considerato come trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria; criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento è, dunque, l’individuazione della circostanza che l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.

I Giudici di legittimità non hanno, infine, mancato di evidenziare che la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che condizionano l’operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.; in particolare, spetta alla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda.
Deve, tuttavia, negarsi l’esistenza di un principio, secondo il quale la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto onerato e non possa altresì desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, alla luce del principio cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice; da tanto discendeva che, nel caso sottoposto ad esame, non era prospettabile alcuna inversione dell’onere probatorio posto a carico del datore di lavoro e, nella specie, assolto ai fini della individuazione degli elementi integranti la fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda.

Compenso professionisti: ritenuta d’acconto sul rimborso spese

In relazione al compenso dei professionisti, forniti chiarimenti sull’applicabilità della ritenuta d’acconto del 20% delle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell’ambito di un procedimento pignoratizio (Agenzia delle entrate – Risposta 23 novembre 2022, n. 570).

Nel caso di specie, l’Istante, in qualità di sostituto di imposta, rappresenta di rivestire la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­dipendente e di dover quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.
Il creditore pignoratizio svolge l’attività professionale di avvocato.
L’Istante chiede di sapere se la ritenuta d’acconto del 20 per cento prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle “spese di monitorio, precetto ed esecuzione” dovute al professionista.
Il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare l’importo del credito da non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione alle quali è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l’Iva al 22 per cento.
In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva di notorietà, che annulla la precedente, afferma che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta, senza però indicare la ritenuta d’acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione.
Nel caso in esame, non appare sussistere la dichiarazione del creditore pignoratizio attestante l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l’applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese quelle di monitorio).
Pertanto, secondo quanto chiarito nella richiamata circolare n. 8/E del 2011, l’Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all’articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti.
Al riguardo, l’articolo 54, comma 1, del Tuir, prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell’articolo 54 del Tuir rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.
In tal senso, la base imponibile della ritenuta è costituita dall’ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse e imposte, visure, ecc. a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano compenso professionale e come tali assumano rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.
Del resto, lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione il rimborso forfetario delle spese di cui all’articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l’IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti.
In ragione di quanto sopra esposto, si condivide la soluzione prospettata dall’Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997.