INPS: obblighi contributivi OTI, apprendisti e soci lavoratori

La misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro agricoli devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (1) 0,68% 0,68%  
CIGO (2) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%  
CIGS (3) 0,90% 0,60% 0,30%
AspI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

 

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF 0 0  
CIGO (4) Fino a 50 dipendenti 1,64% 1,64%  
Oltre 50 dipendenti 1,94% 1,94%
CIGS (5) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 0% 0%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le seguenti contribuzioni

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (7) 0,11% 0,11%  
INAIL (8) 0,30% 0,30%  
CIGO (9) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%
CIGS(10) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è prevista una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.
Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per le cooperative operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
– il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
– il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022 (messaggio del 27 maggio 2022, n. 2225).

Ente esente da imposte: obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette

L’acquisizione della partita IVA da parte dell’ente esente da imposte sottintenda che questo effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2022, n. 312)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’Istante rappresenta di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto che conduce una scuola autorizzata all’esercizio dell’attività di formazione con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell’elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L’ Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto, in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia e dalle imposte a favore delle scuole italiane a condizione che  non abbiano fini di lucro. Per effetto di tale esenzione, l’ Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell’introduzione dello strumento della fattura elettronica, l’Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA, pertanto, scopo dell’istanza è di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell’ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Al riguardo, il Fisco ha chiarito che l’acquisizione della partita IVA sottintenda che l’Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che – come indicato nelle istruzioni al ” Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati – tale modello deve essere utilizzato, tra l’altro, dai soggetti IRES: ” 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato”.
Viene, inoltre, specificato che: ” Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.”.
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l’applicazione del regime IRAP, ” Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.

Sottoscritto il rinnovo del CCNL emittenza radiotelevisiva privata

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata

L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07

Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27

UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.

MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.

APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni

L’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto va assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770

(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2022, n. 308)

 

Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute (articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma, però, non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante, pertanto, chiede di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi

In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305).

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.