Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Iva al 22% per il mero noleggio di ponteggi

Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:

– lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;

– messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.

Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.

Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.

Provvedimento disciplinare: legittime le indagini preliminari del datore

In tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, a condizione che, all’esito delle indagini, il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771).

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ambito del giudizio instaurato su ricorso proposto da un lavoratore, al quale era stato contestato di avere abusivamente e clandestinamente introdotto nel punto vendita di cui aveva la responsabilità la prassi delle c.d. fatture transitorie pro-forma a favore di clienti privilegiati in forza delle quali aveva consegnato della merce senza emettere alcun documento fiscalmente valido, concedendo sistematicamente una anomala dilazione nel pagamento anche di diversi mesi, in assenza di preventiva autorizzazione della direzione.

La Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla società alle cui dipendenze il predetto lavorava come direttore di punto vendita.
La condotta del lavoratore, in particolare, era stata qualificata come grave violazione degli obblighi previsti dall’art. 220, co. 1 e 2 del c.c.n.l. applicato, idonea a legittimare il licenziamento in tronco.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti fosse insanabilmente viziato dal comportamento dei rappresentanti aziendali, non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto questi ultimi, prima di incardinare il procedimento, avevano indotto il dipendente a sottoscrivere una dichiarazione contenente ammissioni di colpa rispetto ai comportamenti poi contestati a cui i giudici di merito avevano erroneamente attribuito un valore confessorio.
Gli stessi rappresentanti aziendali, inoltre, ad avviso del lavoratore, nel momento in cui avevano invitato il lavoratore a rendere una dichiarazione scritta sulla asserita irregolarità nella gestione delle fatture, avevano formulato una vera e propria contestazione disciplinare orale, in violazione del diritto di difesa del lavoratore e dell’articolo 7 St. Lav..

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali.
Inoltre, qualora in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si configura alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Da tanto discende che debba escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.
Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno evidenziato che nel caso in argomento nessuna violazione di legge potesse attribuirsi alla società datoriale, dal momento che il colloquio preliminare era stato seguito dalla rituale contestazione di addebito, a fronte della quale il lavoratore aveva esercitato il proprio diritto di difesa.

Compensazione prezzi materiali nei contratti pubblici: IVA sulle risorse finanziarie

Forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Agenzia delle entrate – Risoluzione 13 luglio 2022, n. 39/E).

A fronte degli eventi che, durante il primo semestre dell’anno 2021, hanno determinato l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici (soggetti appaltatori) sia delle stazioni appaltanti, il legislatore, all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 100 milioni di euro.
Ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici e segnatamente ai sensi del comma 27- ter dell’articolo 216, che fa salva la disciplina previgente di cui all’articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Ministero istante continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei suddetti materiali da costruzione più significativi che concernono i contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e in corso di esecuzione.
Al fine dell’emanazione di detto decreto, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali appositamente istituita, sulla base dell’attività istruttoria effettuata dalla stessa Direzione generale, ha il compito di esprimere un parere in merito alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali.
In merito alle specifiche modalità di utilizzo del predetto Fondo e circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della richiamata compensazione sono stati emanati rispettivamente il decreto ministeriale n. 371 del 2021 e la circolare ministeriale n. 43362 del 2021.
In particolare, l’articolo 1 del predetto decreto ministeriale n. 371, stabilisce che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all’articolo 1- septies, comma 7, del decreto legge n. 73 del 2021 e ritenute ammissibili, il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa.
L’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all’articolo 7-septies, comma 1, decreto legge n. 73/2021, (…), ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7 del medesimo decreto legge n. 73/2021 (…) invia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero (…) – Direzione generale (…) – richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decretolegge n. 73/2021 (…) e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 1-septies. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (…), i soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 1-septies inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa; l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione (…); la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 (…), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione”.
Il successivo articolo 3 stabilisce che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…) la Direzione generale (…) assegna, a ciascuno dei soggetti indicati (…), le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.”
L’articolo 4, comma 1, dispone che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…), i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. (…).” .
Infine, l’articolo 6 prevede che “la Direzione generale (…) provvede a comunicare ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.”.
Con la successiva circolare ministeriale n. 43362 del 2021, esplicativa delle modalità operative di calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei predetti materiali da costruzione, il Ministero istante ha, tra l’altro, precisato che “gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario (…) e a determinare l’ammontare della compensazione (…). Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni (…) e li presenta alla stazione appaltante. (…). La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, (…). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.”.
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1- septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021.
Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1- septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1- septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1- septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1- septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.