INL: al via le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti

L’Ispettorato ha comunicato la nuova disponibilità a partire dal 10 luglio 2025 (INL, comunicato 10 luglio 2025).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) informa gli utenti interessati che a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025 sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL.

L’INL ricorda anche che gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal giorno successivo, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato, sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione.

In mancanza di delega, formalizzata come da indicazioni precedenti, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare).

Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.

Questa procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

 

Rimborsi spese per missioni estere: tracciabilità del pagamento non più richiesta

La risposta del 10 luglio 2025, n. 188, dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai dipendenti in missione all’estero.

l quesito è stato sollevato da un Ministero, il quale ha richiesto chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte all’estero. La domanda sorge a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), che riguarda le modalità con cui il dipendente è tenuto a effettuare il pagamento. L’Istante ha evidenziato che i propri dipendenti potrebbero essere inviati in missione o trasferta in Paesi dove gli strumenti di pagamento tracciati non sono diffusi.

 

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione alla luce delle recenti modifiche legislative. L’articolo 1, comma 81, lettera a), della Legge di bilancio 2025, infatti, ha modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR. Tale modifica ha aggiunto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell’articolo 51, il dipendente deve effettuare i
relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 84/2025, ha ulteriormente modificato il suddetto periodo del comma 5. Questa nuova modifica ha specificato che la condizione dei pagamenti tracciati si applica ai rimborsi delle spese “sostenute nel territorio dello Stato”.

 

Pertanto, a seguito di quest’ultima modifica legislativa, per le missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato, la tracciabilità del pagamento non è più richiesta ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR.

CCNL Riscossione Tributi: incontro con le OO.SS.

Formazione e Polizza Sanitaria al centro del confronto, le trattative proseguiranno il 29 e 30 luglio

Lo scorso 9 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca, Unisin e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, focalizzato su formazione finanziata e polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026. Le Parti Sociali, all’esito dell’incontro, hanno sottoscritto il verbale di rendicontazione sull’accordo di formazione 2024-2027, il quale prevedeva l’attivazione di corsi individuali. Sebbene siano stati attivati solo 2 corsi individuali, l’ente ha annunciato nuovi pacchetti, soprattutto per i neo-assunti, e un aumento delle ore erogate.

Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di destinare alla nuova polizza sanitaria i risparmi derivanti da mancate assunzioni nel 2024-2025 e uscite pensionistiche. Inoltre, allo scopo di migliorare il capitolato attuale della polizza, hanno chiesto in particolare:
riduzione di franchigie e scoperti;
revisione dei massimali delle prestazioni;
introduzione di prestazioni di prevenzione (check-up);
estensione della copertura ai familiari fiscalmente non a carico.

Le OO.SS. ritengono inaccettabile che la polizza sia spesso inutilizzabile a causa di condizioni penalizzanti. L’azienda, pur riconoscendo la necessità di miglioramenti, si è dichiarata indisponibile ad aumentare la quota pro capite versata. Il confronto proseguirà negli incontri fissati per il 29 e 30 luglio, con l’obiettivo di definire le prestazioni e avviare una discussione concreta.

All’esito dell’incontro le Sigle Sindacali hanno, inoltre, chiesto:
– l’apertura della trattativa per il rinnovo dei contratti di primo e secondo livello;
– l’applicazione dell’art. 8, CCNL relativo all’ “apposito elemento della retribuzione” (ex indennità di vacanza contrattuale).

Infine hanno espresso grande preoccupazione sulla possibile scelta di affidare la fiscalità locale a soggetti privati.

Le OO.SS. si impegnano ad aggiornare tempestivamente i lavoratori sulle evoluzioni future.

CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Determinati i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2025

Il 4 luglio 2025, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica e Confsal hanno firmato il contratto di rinnovo per i dipendenti del settore lavanderie e tintorie, decorrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2028. 

Si riportano di seguito le tabelle retributive con i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2025 per il settore industriale e dell’artigianato.

Settore Industria

Area Modulo Minimi dal 1° luglio 2025
A – Operativa 1/Base 1.525,00
2/Centrato 1.777,00
3/Consolidato 1.872,00
B – Qualificata 1/Base 1.909,00
2/Centrato 2.004,00
3/Consolidato 2.190,90
C – Tecnica 1/Base 2.266,00
2/Centrato 2.554,00
3/Consolidato 2.982,00
D – Gestionale 2/Centrato  2.982,00*

* In aggiunta indennità di funzione pari a 130,00 euro.

Settore Artigianato

Inquadramento Minimi dal 1° ottobre 2025 Minimi dal 1° ottobre 2026
Primo Livello 1.408,00 1.458,00
Secondo Livello 1.489,00 1.542,00
Terzo Livello 1.552,00 1.607,00
Quarto Livello 1.619,00 1.676,00
Quinto Livello 1.754,00 1.817,00
Sesto Livello 1.927,00 1.996,00
Quadri* 2.063,00 2.135,00

* indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

Interdizione ante/post partum: le indicazioni operative

Fornite indicazioni per uniformare l’attività di istruttoria e valutazione dei procedimenti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 (INL, nota 8 luglio 2025, n. 5944).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto in materia di rilascio di provvedimenti di interdizione ante/post partum delle lavoratrici allo scopo di fornire indicazioni utili a uniformare l’attività dei propri uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti.

La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché
dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell’articolo 87 del D.Lgs. n. 151/2001).

Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5 ottobre 2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso si può dire per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al settimo mese dopo il parto.

La presentazione della domanda

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda. Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi all’articolo 7, commi 1 e 2 del D.L.gs n. 151/2001, anche mediante la trasmissione dello stralcio del Documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all’articolo 11 del medesimo decreto (Allegato C).

L’attività degli uffici

La nota in commento include, tra l’altro, l’iter procedurale dell’istanza di interdizione, articolato in diverse fasi: istruttoria, valutativa, valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ed esame del DVR, fase procedurale.

Inoltre, il documento presenta un elenco non esaustivo di attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose per agevolare l’istruttoria amministrativa con due approfondimenti sulla postura eretta prolungata e sul comparto della scuola con i relativi rischi. Infine, viene preso in considerazione il caso dello spostamento ad altra mansione della lavoratrice. Infine, la nota è corredata di due allegati che elencano sostanze e processi pericolosi (Allegato 1) ed esempi di modello di provvedimento di interdizione ante e post partum (Allegato 2).