Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese

In Gazzetta ufficiale il comunicato del Ministero delle imprese e del Made in italy relativo al decreto 4 settembre 2025, istitutivo di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese (Comunicato 27 ottobre 2025).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 sono state disciplinate le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, ivi comprese quelle artigiane, i Centri di ricerca e, limitatamente alle aree di intervento individuate, le imprese di servizi. I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

Progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento (come individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale in commento), riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, ove richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata sulla base della dimensione del soggetto proponente: 45% per le imprese di piccola dimensione; 35% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

ATECO 2025: il nuovo Manuale di classificazione

Pubblicato in nuovo Manuale di classificazione previdenziale e rilasciata la funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità (INPS, messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206).

A seguito dell’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), l’INPS ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici.

 

Conseguentemente, l’Istituto ha comunicato, con il messaggio in oggetto, la avvenuta pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007. 

 

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

 

Attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

 

Inoltre, l’INPS comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

 

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

 

– lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
– lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
– lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi incontri per il rinnovo

Salute e sicurezza, formazione e inquadramento sono i temi trattati

Il 22 e 23 ottobre sono conclusi i primi due incontri di trattativa tra sindacati (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil) e Federmeccanica-Assistaper il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria in cui sono stati discussi i seguenti argomenti:

– salute e sicurezza, formazione e inquadramento nel primo appuntamento;

– malattia, lavoratori stranieri, diritti sindacali, campo di applicazione, osservatorio nazionale, diritti di informazione-partecipazione e politiche di genere nel secondo appuntamento.

Secondo i sindacati, le due giornate sono state importanti in quanto si sono affrontati alcuni temi della parte normativa, in attesa di discutere sulla parte economica ed in particolar modo sui salari.

Previsti altri due appuntamenti il 30 e il 31 ottobre in cui si discuterà di di orario di lavoro, mercato del lavoro, appalti e politiche attive.

 

CCNL Sanità – Personale non medico: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un aumento in busta paga pari a 172,00 euro al mese

Il 27 ottobre 2025 Cisl-Fp, Cisl, Fials, Nursind, Nursing Up, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato il contratto di rinnovo per il triennio 2022-2024 per i 580 mila dipendenti tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Le sigle sindacali Fp-Cgil e Uil non hanno firmato.  

Dal punto di vista economico, il rinnovo prevede un aumento salariale medio mensile di 172,37 euro per tredici mensilità, pari al 6,8% in più rispetto alle retribuzioni attuali.

Inoltre, sono stati introdotti e rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, come:

– la possibilità di poter articolare l’orario di lavoro in 36 ore settimanali su quattro giorni;

–  il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile e la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per coloro che si trovano in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;

– la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro;

– l’introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere;

– l’introduzione di una specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico. 

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonchè l’indennità di pronto soccorso. 

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.