Tutela dell’identità digitale nell’accesso ai servizi on line dell’INPS

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell’accesso ai servizi telematici, l’INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall’utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l’attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.

CIPL Edilizia – Cremona: firmato il contratto integrativo provinciale

Aumento dell’indennità sostitutiva di mensa, premialità ed EVR tra i punti principali dell’accordo

Il 3 febbraio 2023 Ance Cremona e le OO.SS. di Settore Provinciali hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale per operai ed impiegati edili della provincia di Cremona. Le Parti sociali, costruttori e sindacati, si affermano soddisfatte del risultato raggiunto, che sottolinea quanto la formazione alla sicurezza per i/le lavoratori/trici, di primo ingresso nel settore, sia importante e significativa per le maestranze, per gli RLS e per i tecnici ed impiegati/e.
L’accordo sottoscritto ha previsto, in primo luogo, un aumento della indennità sostitutiva di mensa o in alternativa l’attivazione dei ticket restaurant ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore. Dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa:
per gli operai viene fissata a 9,60 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell’operaio al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa;
per le/gli impiegate/i viene fissata a 8,20 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa.
Tra le novità anche una rimodulazione delle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Cremona che porta ad una riduzione del costo del lavoro, una premialità una tantum per i lavoratori edili a compensazione degli anni trascorsi, l’applicazione dell’EVR Elemento Variabile della Retribuzione provinciale ed aziendale a far data dal 1° gennaio 2023 che porterà un beneficio in termini di aumento contrattuale, ed infine un “Bonus energia” per tutti gli operai.
La volontà delle Parti sociali provinciali, Ance Cremona e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stata quella di riconfermare l’importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio.

CIRL Edilizia Artigianato – Marche: stabilito l’EVR dell’anno 2023

 Siglato l’accordo per definire l’EVR relativamente al periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 

In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l’accordo e determinato il valore dell’Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Regione Marche.
L’EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all’art. 7 ha previsto l’EVR per operai ed impiegati, collegato all’andamento produttivo del settore dell’ Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l’anno 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.