Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

CCNL Commercio (Confesercenti): Una Tantum per i lavoratori del settore

Erogata 2° tranche di Una Tantum con il mese di marzo

Il Verbale di Accordo siglato in data 12 dicembre 2022, tra Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede che, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’anzidetto, venga corrisposto un importo lordo pari a 350,00 euro al IV livello a titolo di Una Tantum, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le seguenti modalità:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo
Quadri 260,42
I 234,58
II 202,92
III 173,44
IV 150,00
V 135,52
VI 121,67
VII 104,17
Operatori di vendita I categoria 141,60
Operatori di vendita II categoria 118,88

Tale somma viene erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Rischio biologico nei laboratori di analisi non sanitari, la valutazione in un algoritmo

L’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi che consente anche di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare (INAIL, comunicato 8 marzo 2023).

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici. Il rischio in questione può essere sia potenziale che da utilizzo deliberato.

 

Partendo da questo presupposto, l’INAIL ha sviluppato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in tali contesti.

 

Destinatari del software sono i datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

 

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali ambienti.  

 

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni, il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell’analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

 

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

 

Il software è disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari. 

CCNL Vetro – Industria: prevista l’una tantum a marzo

Stabiliti 122,00 euro lordi a tutti i dipendenti con la retribuzione del mese di marzo

L’Ipotesi di Accordo, subordinata allo scioglimento di riserva da effettuare entro il 15 marzo 2023, sottoscritta da Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti di Aziende che producono vetro a macchina, a mano, a soffio, decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere ha previsto oltre l’incremento dei minimi tabellari mensili l’erogazione di un’indennità una tantum.
Difatti, a tutti i dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è corrisposta una somma una tantum, pari a 122,00 euro lordi, in cifra uguale per tutti, da erogarsi con le competenze del mese di marzo 2023.
L’importo dell’una tantum è inteso in senso omnicomprensivo, senza alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere, compresi gli effetti sul calcolo del TFR.