Trasparenza retributiva, in arrivo la nuova direttiva UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di combattere la discriminazione retributiva e contribuire a colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea (Consiglio europeo, comunicato 24 aprile 2023).

Il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54/CE sulla parità di retribuzione, inoltre, la trasparenza retributiva basata sul genere è stata inclusa tra le priorità fondamentali della strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025.

 

Per dare attuazione a questi principi, il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per contrastare il divario retributivo di genere

 

Nella nuova direttiva sulla trasparenza retributiva, si sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire alle persone in cerca di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati, riportandole nel relativo avviso di posto vacante o comunicandole prima del colloquio di lavoro. Ai datori di lavoro sarà inoltre fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

 

Una volta assunti, i lavoratori e le lavoratrici avranno il diritto di chiedere ai propri datori di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Avranno inoltre accesso ai criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera, che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

 

Vengono introdotti alcuni obblighi di comunicazione a carico delle imprese: quelle con più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire annualmente all’autorità nazionale competente in merito al divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione mentre, per le imprese più piccole (inizialmente quelle con più di 150 dipendenti), l’obbligo di comunicazione avrà cadenza triennale.

 

Nel caso in cui si riscontri un divario retributivo superiore al 5% non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, le imprese saranno tenute ad agire svolgendo una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

 

E’ prevista la possibilità di ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul genere.

 

Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver violato le norme UE in materia di parità di retribuzione e trasparenza retributiva e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni, come le ammende, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Per la prima volta, la discriminazione intersezionale (ossia fondata su una combinazione di molteplici forme di disuguaglianza o svantaggio, come il genere e l’etnia o la sessualità) è stata inclusa nell’ambito di applicazione delle nuove norme. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni volte a garantire che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità.

 

A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire la direttiva a livello di legislazione nazionale e, due anni dopo il termine di recepimento, l’obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni in base al genere ogni tre anni sarà esteso anche alle imprese con più di 100 dipendenti.

Rottamazione-quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare le domande per la rottamazione quater (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 21 aprile 2023).

Con il comunicato del 21 aprile 2023, n. 68, il MEF ha reso noto lo slittamento di due mesi del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-riscossione è quindi differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Ne è conseguita la proroga al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, attualmente fissato al 30 giugno 2023. Inoltre, con una prossima disposizione, verrà annunciata anche lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata, dall’originario 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 – si ricorda – ha introdotto la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tale misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendone le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa ha previsto, invece, che  non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il vecchio piano dei pagamenti prevedeva la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata e le restanti rate di pari importo. Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ne consegue l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Oltre alle nuove scadenze, il MEF ha anche preannunciato l’arrivo di una prossima disposizione riguardo al pagamento della prima o unica rata che slitterà al 31 ottobre 2023.

 

CCNL Pesca (Conflavoro-Confsal): definito il rinnovo per il settore pesca e imprenditoria ittica

Aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo nel rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e dell’imprenditoria ittica

Conflavoro PMI, Agripesca, Anapi Pesca e Confsal Pesca hanno sottoscritto il 23 marzo 2023 il rinnovo del contratto per il settore Pesca e Imprenditoria Ittica, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.
Tra gli istituti di maggior rilevanza, le Parti Sociali hanno confermato la durata per il Periodo di Prova, ossia:
– 1° Livello 30 giorni;
– 2° Livello 25 giorni;
– 3° Livello 20 giorni;
– 4° Livello 15 giorni;
– 5° Livello 10 giorni. 
In ordine all’istituto del lavoro straordinario, le maggiorazioni da calcolarsi sull’importo fisso orario per i soci e i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono: 
25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; 
50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. 
Introdotta la disciplina relativa al contratto di reinserimento a tempo determinato o indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che:
– non abbiano già svolto le stesse mansioni;
– abbiano più di 35 anni di età;
– siano in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Dal punto di vista economico sono stati previsti incrementi della retribuzione:
– dal 1° ottobre 2022;
– dal 1° ottobre 2023.
A tal fine per il lavoratore dipendente la retribuzione è costituita dalle seguenti voci: 
– Minimo Monetario Garantito (MMG); composto dall’importo fisso mensile, rateo mensile della 13ª e 14ª, importo ferie mensile;
– eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (premio di produzione, indennità, ecc.).

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma

mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10
Marinaio polivalente 909,50 213,25 124,40 1.247,15 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 883,51 208,92 121,87 1.214,30 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 874,85 207,48 121,03 1.203,35 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2023

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.056,83 237,81 138,72 1.433,36 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 940,40 218,40 127,40 1.286,20 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 913,53 213,92 124,79 1.252,24 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 904,58 212,43 123,92 1.240,92 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.143,37 252,23 147,13 1.542,73 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinaio 996,12 227,69 132,82 1.356,62 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 892,18 210,36 122,71 1.225,25 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.182,22 258,70 150,91 1.591,83 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinaio 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 922,49 215,41 125,66 1.263,56 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.264,65 272,44 158,92 1.696,02 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaio polivalente 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinaio 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 926,84 216,14 126,08 1.269,06 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 900,85 211,81 123,55 1.236,21 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e 14.ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.307,63 279,60 163,10 1.750,33 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaio polivalente 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinaio 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 958,33 221,39 129,14 1.308,86 1.423,65 370,00 1.678.86 114,79
Mozzo 931,46 216,91 126,53 1.274,90 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

Ebinter Varese – Settore Terziario: stanziati 1,5 milioni per la formazione 

Gli investimenti per la formazione riguardano i dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Varese, in collaborazione con la Confcommercio della provincia, lo Studio Tosi di Verona e il Fondo For.Te., ha partecipato alla realizzazione di un progetto per la formazione gratuita dei dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica.
Si tratta di oltre 7.000 ore di formazione gratuita a misura d’impresa, con un investimento, per il biennio 2022-2023, di 1,5 milioni di euro, puntando ad una formazione che si snoda su interventi mirati ritagliati su misura per le singole imprese e le loro necessità. Il pacchetto minimo per la formazione prevede 8 ore e, alla fine del percorso, ad essere coinvolte saranno almeno 250 aziende per un numero complessivo di persone formate pari a 1.200.
Se al termine del biennio i fondi dovessero esaurirsi e qualche azienda dovesse rimanere esclusa, c’è modo di mettersi in lista d’attesa per il progetto successivo, così da non perdere l’occasione di accedere alla formazione.
Possono partecipare al bando tutte le imprese del Settore Terziario con almeno un dipendente, contattano l’Ascom territoriale di riferimento.

CIPL Edilizia Industria – Cuneo: corrisposto l’EVR al personale delle Aziende edili

Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimo al 03/03/2022 EVR 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.

Livello Minimo al 03/03/2022 Evr 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.