CIPL Edilizia Industria – Palermo: definito EVR

Definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per il personale del Comparto Edilizia-Industria di Palermo

Nel corso della riunione tenutasi l’8 giugno scorso, le Parti Sociali, Ance Palermo, Feneal-Uil Tirrenica-Messina-Palermo, Filca-Cisl Palermo-Trapani, Fillea-Cgil Palermo e Cassa Edile, hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al Contratto Integrativo Provinciale 2019-2022, previa verifica degli indicatori territoriali che riguardano l’andamento congiunturale del Settore e dei risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Suddetto parametri sono:
– incidenza percentuale dell’EVR: 4% dei minimi attualmente in vigore;
– quarto indicatore che indica il rapporto tra le ore di C.I.G. e le ore denunciate in Cassa Edile;
– incidenza ponderale 25%.
Ritenuti i parametri positivi (numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; monte salari e ore denunciate in Cassa Edile; rapporto tra le ore di C.I.G. e quelle denunciate in Cassa Edile), le Parti hanno deliberato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’incidenza dell’EVR viene determinata nella misura del 4% dei minimi in vigore, come indicato nelle tabelle riportate di seguito.

EVR OPERAI 
  Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune  Disc. senza alloggio  Disc. con alloggio 
Operai  4° livello  3° livello  2° livello 1° livello    
Paga base oraria (01.03.2022) 7,67 7,12 6,41 5,48 4,93 4,38
Aumento orario  0,31 0,28 0,26 0,22 0,20 0,18
EVR IMPIEGATI 
Impiegati  7° livello 6° livello 5° livello 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello
Stipendio (01.03.2022) 1.894,71 1.705,23 1.421,02 1.326,31 1.231,56 1.108,41 947,36
EVR 75,79 68,21 56,84 53,05 49,26 44,34 37,89

Indicazioni INPS sull’integrazione salariale con causale “eventi meteo”

Nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° centigradi o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” (INPS, messaggio 20 luglio 2023, n. 2729).

L’INPS rende note alcune indicazioni allorquando, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, i datori di lavoro decidano di sospendere o ridurre le stesse chiedendo di accedere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

 

Si ricorda che tale causale è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° centigradi, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 

L’istituto pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). 

 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale anche laddove il responsabile della sicurezza ravvisi rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’istituto ribadisce che possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, sempre in considerazione sia della tipologia di attività lavorativa espletata, sia delle concrete modalità di svolgimento della stessa. 

 

CCNL Credito: confronto sulla piattaforma

Aumento delle retribuzioni, flessibilità, welfare e diritti tra gli argomenti dei sindacati 

Il 19 luglio Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin si sono incontrate per discutere sulla piattaforma unitaria presentata per il rinnovo del CCNL Credito applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato i seguenti punti di rilievo:
– l’aumento delle retribuzioni in virtù delle dinamiche inflattive, della redditività e produttività; 
– necessità di una contrattazione collettiva d’anticipo necessaria per gestire i cambiamenti; 
– aumento dell’occupazione per evitare la riduzione dell’organico, la chiusura delle filiali; 
– maggiore interesse sul benessere lavorativo; profili professionali e sviluppo di carriera e maggiore flessibilità lavorativa;
– welfare e diritti.
E’ stata, inoltre, ribadita la necessità di velocizzare l’accordo per il rinnovo del CCNL.

Ebav – Veneto: contributo per rinnovo patente CQC

Fino al 31 luglio previsto un contributo del 50% dei costi sostenuti per il rinnovo della “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per il rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori pari al 50% dei costi sostenuti e fino a 130,00 euro l’anno.
Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
L’anno di competenza di riferimento (2022) è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”).
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni entro il 31 luglio 2023.
E’ necessaria la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo;
– visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori).
I contributi verranno erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato.
 

CNDCEC: Whistleblowing e le novità per gli Ordini professionali

Il CNDCEC ha riepilogato le principali novità, di interesse per gli Ordini professionali, introdotte dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in merito alla disciplina del whistleblowing (CNDCEC, informativa 12 luglio 2023, n. 94).

Il D.L. n. 24/2023 ha recentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, cd. Whistleblowing, già obbligatoria per gli Ordini professionali, ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda gli Ordini professionali, questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, in quanto la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

 

L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, originariamente previsto solo a carico di soggetti pubblici, è stato, dunque, esteso:

– agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;

– ai concessionari di pubblico servizio;

– nel settore privato, ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– agli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

– alle organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Il CNDCEC ha evidenziato, poi, l’ampliamento della platea dei soggetti che ricevono la tutela prevista dalla disciplina whistleblowing, ricomprendendovi:
– la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatore”);
– le persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
– i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
– gli enti di proprietà del segnalante.

 

Ad essere ampliato è stato anche l’ambito oggettivo della segnalazione, che ora può avere ad oggetto:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

  • i fondati sospetti.

Altra novità riguarda la scelta del canale di segnalazione, non più rimessa alla discrezione del whistleblower, per favorire in via prioritaria l’utilizzo del canale interno e permettere, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, il ricorso ad una segnalazione esterna (ad ANAC).

 

Infine, il CNDCEC si sofferma sulla tutela approntata dalla nuova disciplina alla persona segnalante, che include:

– la tutela di riservatezza riguardo all’identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
– il divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata;
– l’esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;

– le informazioni, l’assistenza e le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.