Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, comma 503, della Legge n. 160/2019 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 74).

L’esonero contributivo in questione, destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, era stato originariamente previsto per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020: successivamente, ad opera della Legge di bilancio 2021 prima, e della Legge di bilancio 2022 dopo, tale arco temporale era stato esteso al 2021 e al 2022.

 

L’ultimo intervento è quello apportato dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 300, Legge n. 197/2022) che, infatti, al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2023, ha ulteriormente esteso il beneficio alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

 

L’esonero è fissato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda il versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Restano esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nel rispetto del limite de minimis.

 

Pertanto, l’INPS ricorda che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso come titolare, oppure per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.

 

Per richiedere l’ammissione all’esonero deve essere inoltrata apposita istanza esclusivamente in via telematica accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”

 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità o su moduli relativi ad anni precedenti.

 

Infine, nella circolare in commento, l’INPS rende note le relative istruzioni contabili.  

IVA al 4% se la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata in “mense aziendali”

A seconda che l’attività di preparazione dei cibi venga considerata ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”, l’IVA da applicare cambia: la somministrazione è assoggettata all’aliquota del 10%; la cessione è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto (Agenzia delle entrate, risposta 2 agosto 2023, n. 412).

Per quanto concerne l’aliquota applicabile alla cessioni di pasti, l’Agenzia delle entrate ricorda che il numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Il numero 80) della predetta Tabella A, Parte III, prevede, tra l’altro, che tale aliquota agevolata venga applicata alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, da interpretare, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della Legge di bilancio 2021, nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Con la suddetta disposizione, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica concernente la qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o da asporto, in ordine alla quale, anteriormente, erano sorti dubbi se dovesse considerarsi quale ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”.

Tale distinzione rileva in quanto il contratto di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, secondo comma, n. 4) del medesimo Decreto IVA e risulta caratterizzato dalla commistione di ”prestazioni di dare” e ”prestazioni di fare”. Tale elemento distingue le prestazioni di somministrazione dalle vendite di beni da asporto, che sono a tutti gli effetti cessioni di beni in virtù del prevalente obbligo di dare.

La diversa qualificazione, chiarisce l’Agenzia, incide ai fini della individuazione dell’aliquota IVA da applicare, in quanto la ”somministrazione” è assoggettata all’aliquota del 10%, mentre la ”cessione” è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto.

 

In merito alla distinzione in esame, la Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di stabilire se una prestazione complessa unica debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.

Pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata sia dal diritto unionale sia dall’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni.

 

Nel caso di specie, in base ad un contratto stipulato tra una APSP e una ONLUS per il servizio di confezionamento pasti, l’APSP deve provvedere alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento negli appositi contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’intero della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche.

Spetta, invece alla ONLUS:

-­ mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie al trasporto dei pasti;

-­ prendere in carico i pasti presso la cucina dell’APSP;

-­ fornire le bevande e i condimenti, nonché le stoviglie, le posate e tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti;

-­ distribuire e somministrare i pasti medesimi.

 

L’ONLUS/committente, dunque, effettua una serie di attività tra le quali la presa in carico dei pasti presso la cucina dell’APSP e la relativa distribuzione agli utenti, oltre alla fornitura di tutti i beni diversi dalle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, che porta a ricondurre l’attività resa dall’istante più propriamente tra ”le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al richiamato numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, alla luce dell’interpretazione datane dall’articolo 1 della Legge n. 178 del 2020.

 

In merito, dunque, alla possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS, l’Agenzia ne ricorda l’applicabilità per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

Il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale ”mensa aziendale”, precisando il significato da attribuire a tale locuzione. Per ”mense aziendali”, infatti, si devono intendere quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non ha per oggetto la ”somministrazione” di pasti all’interno della mensa aziendale della ONLUS, bensì, la preparazione e confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina dell’istante, che l’ONLUS distribuisce in minima parte anche al proprio personale. Pertanto, l’Agenzia esclude l’applicabilità della predetta aliquota del 4%.

CCNL Poste: firmato l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024

L’Accordo prevede 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, incremento economico e bonus

Le Sigle Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni hanno sottoscritto l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024 destinato alle lavoratrici ed ai lavoratori del Gruppo Poste Italiane. Nella fattispecie, il successo della trattativa tra Parti Sociali e Azienda consiste nel riconoscimento di un Premio aggiuntivo di 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che viene erogato a novembre 2023. A questo si aggiunge un incremento economico del 4%, pari in media a 95 euro, erogato nella busta paga di giugno 2024 ed è stato confermato il bonus 50,00 euro per i lavoratori che non fanno registrare assenze nel corso dell’anno. Inoltre, su base volontaria, è possibile accedere ad ulteriori vantaggi tramite l’adesione alla piattaforma Welfare aziendale, destinando parte o tutto l’importo del Premio di Risultato in beni e servizi.

CIGO E CISOA per gli operai agricoli a rischio per il caldo

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’integrazione salariale ordinaria e della Cassa integrazione speciale operai agricoli (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 73).

Con la circolare in commento, l’INPS è intervenuta per illustrare i contenuti del D.L. n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” e per dettarne le istruzioni operative. 

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio 2023, contiene in particolare due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Settori edile, lapideo e dell’escavazione

L’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione della CIGO – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere all’integrazione salariale ordinaria senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla normativa in 52 settimane nel biennio mobile.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Dal punto di vista contributivo, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto in questione rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

L’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale (Legge n. 457/1972), consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato e non più solo in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

L’articolo 2 in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’ articolo 8 della Legge n. 457/1972.

L’INPS precisa anche che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Ai fini della presentazione delle domande, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

Infine, la circolare in commento include, tra l’altro, le modalità operative per CIGO e CISOA (Uniemens, presentazione delle domande, autorizzazioni e modalità di pagamento).

Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle entrate ha affermato che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette (Agenzia delle entrate, risposta 3 agosto 2023, n. 413).

L’istante, un’impresa costruttrice che opera in qualità di stazione appaltante attraverso l’affidamento di appalti a imprese terze, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare che sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, chiarisce l’Agenzia, l’articolo 19 del D.P.R n. 633/1972 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione. Al secondo comma dello stesso articolo 19 è prevista, inoltre, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

 

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis, il quale dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

 

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al citato articolo 19­bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo, cd. “prorata” di detrazione.

Sempre il suddetto articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si debba tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, secondo il quale per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica per evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

La stessa CGUE ha precisato che il legislatore comunitario ha quindi inteso escludere dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all’attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che genera.

 

Come già chiarito nella risposta n. 165/2020 dell’Agenzia, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette.

In particolare, è stato chiarito che per ”beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per ”beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.

L’Agenzia, inoltre, fa riferimento alla circolare n. 25/1979, secondo la quale per ”attività propria dell’impresa” si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, è necessario fare riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

 

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia conclude affermando che non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” di cui all’articolo 92 del TUIR e da quelli c.d. ”patrimoniali” di cui all’articolo 90 del TUIR.