Rottamazione-quater: compensazione non ammessa per il pagamento delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile utilizzare i crediti IVA nè i crediti commerciali in compensazione ”orizzontale” per il pagamento dei debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata (Agenzia entrate, risposta 7 luglio 2023, n. 372).

L’articolo 1, comma 232, della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) va effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Tale pagamento può essere effettuato:

 

– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviata entro il 30 settembre 2023 dall’Agenzia delle entrate;

– mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla suddetta comunicazione;

– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Anche il comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 (cd. ”rottamazione-ter”) reca una formulazione ”in parte” analoga al comma 242 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e prevede a sua volta che il pagamento delle somme dovute per la definizione si possa effettuare:

 

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

La circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia chiarisce, inoltre, che non essendo prevista espressamente la modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

Tra l’altro, la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 non contempla alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge, n. 145/2013.

 

In conclusione, riguardo al caso di specie, l’Agenzia afferma che l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.

 

Fondo Coopersalute: versamento dei contributi entro il 27 luglio 2023 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell’azienda, pari ad:
– euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
– euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Lavoratori migranti, adottate le Linee Guida sulla formazione all’estero

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero”, approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all’inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Cutro”(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all’estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei “decreti flussi”. Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all’organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Fondo Asim: introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”

Previsto il rimborso di alcune prestazioni sanitarie fino al 31 luglio 2023 per i lavoratori iscritti al Fondo ed i loro familiari

Il Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna e Marche il 16 maggio 2023, ha introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”, integrativo rispetto a quello ordinario.
Destinatari del rimborso delle prestazioni presenti nel Piano sono le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al Fondo, con copertura attiva nel mese di maggio 2023 e residenti nelle Regioni Emilia Romagna e Marche, nonchè i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che abbiano subito danni a seguito dell’alluvione.
Le prestazioni sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 (da intendersi come data di effettuazione della spesa) o fino a esaurimento del budget stanziato e sono gestite esclusivamente in forma rimborsuale direttamente dal Fondo Asim.
Le prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario sono:
– visite specialistiche e accertamenti diagnostici per i familiari;
– rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate usufruendo del Piano Sanitario Ordinario presso le strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti e familiari;
– prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli iscritti e i familiari (laserterapia, tecarterapia, magnetoterapia, terapia con ultrasuoni, t.e.n.s., ionoforesi, chinesiterapia, idrochinesiterapia, rieducazione motoria);
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari (apparecchi ortopedici, tutori, protesi acustiche, stampelle/deambulatori, sedie a rotelle, affitto di letti meccanici);
– occhiali da vista, lenti e lenti a contatto saranno rimborsate nella misura del 70% della spesa.
Si precisa che non è richiesta la prescrizione medica per poter usufruire delle prestazioni e non è prevista l’applicazione di franchigia. 
Per permettere anche al nucleo abitativo di usufruire delle prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario è necessario caricare sul Portale S.I.Asim, nella sezione “Elenco file allegati” presente in area riservata, l’autocertificazione del nucleo abitativo debitamente compilata.

Enfea: sospesi i contributi a carico delle imprese colpite dall’alluvione

Sospensione dei contributi fino al 31 agosto, previsti nuovi incentivi per i lavoratori 

Le sigle sindacali di Confapi, Cgil, Cisl e Uil, in un incontro presso la sede della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, hanno stabilito la sospensione dei contributi a carico delle Imprese dei territori interessati dall’alluvione, nella fattispecie Emilia-Romagna e Marche, e destinati al sistema bilaterale Enfea e al fondo sanitario Enfea Salute fino al 31 agosto 2023, salvo nuove disposizioni. Nel corso dell’incontro, si è convenuto anche di destinare 700.000 euro, prelevandoli dai fondi di riserva Enfea, in prestazioni straordinarie, fino ad un importo massimo di 800,00 euro, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno subito danni alle loro residenze pari al 50% dei costi per rendere agibile la propria abitazione. Inoltre, si è deciso di istituire una prestazione straordinaria per le imprese al fine di ripristinare l’agibilità delle attività colpite per un importo minimo dei costi sostenuti in 1.500 euro, rimborsando il 20% delle spese documentate, per una cifra massima di 10.000 euro.